Quando si può applicare e quando non si può applicare l’iva agevolata nelle ristrutturazioni
Nei due articoli precedenti (“Guida RISTRUTTURAZIONE Casa DETRAZIONE Fiscale 2019” e “Guida RISTRUTTURAZIONE Condominio DETRAZIONE Fiscale 2019“), ho affrontato l’argomento detrazione del 50% nelle ristrutturazioni.
Oggi invece parlerò dell’iva ridotta.
Quando si può applicare, quando non si può applicare, per quali lavori e per quali prodotti acquistati.
Voglio precisare che parlerò dell’iva agevolata, solo nell’ambito della ristrutturazione e non toccherò altri settori.
Solo nell’ambito dei lavori edili.
L’AGEVOLAZIONE IVA AL 10%
In generale l’iva agevolata è fruibile per tutte le prestazioni di servizio. La manodopera insomma.
Mentre sui beni tipo: sanitari, infissi o apparecchiature, non sempre si può accedere al 10%.
Dipende in quale categoria ricadono gli interventi che state facendo o state per fare.
Nel primo articolo nel quale ho parlato di questo argomento, ho descritto quali sono gli interventi per ogni categoria.
Nel caso comunque abbiate dubbi potete e vi consiglio sempre, di chiedere al vostro tecnico. Oppure mandatemi un messaggio dal modulo contatti.
Tornando all’argomento di questo articolo; le modalità di applicazione dell’iva agevolata si possono individuare e suddividere in due.
– La prima quando i lavori ricadono nella manutenzione ordinaria e nella manutenzione straordinaria.
– La seconda quando ricadono nel restauro, risanamento conservativo o nella ristrutturazione.
MANUTENZIONE ORDINARIA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA
In questo caso l’iva è al 10% sicuramente sulle prestazioni, cioè sulla manodopera, sui servizi.
Sui beni invece tipo pavimenti, rivestimenti eccetera, è applicabile al 10% solo se sono compresi nel contratto di appalto.
Cioè se vengono acquistati e forniti direttamente dalla ditta che esegue i lavori.
Mentre se come capita molto spesso, è il committente (siete voi) che acquista direttamente; l’iva agevolata non è applicabile e rimane al 22%.
Tuttavia anche nel caso in cui venga fornito tutto dalla ditta appaltatrice che esegue i lavori, ci sono dei beni denominati “significativi” che non possono essere soggetti ad iva agevolata o almeno non per il loro intero valore.
La parte del valore dei “beni significativi” sul quale si può applicare l’iva al 10% è data da un calcolo matematico. La differenza tra il costo complessivo dell’opera e il costo del “bene significativo“.
Facciamo l’ipotesi che vogliate installare una nuova caldaia. Avete chiamato un tecnico che ve la fornisce e ve la monta. Il costo complessivo è 1.800 euro.
Il costo della caldaia è 1.500 euro, la manodopera 300 euro.
Su 300 euro che è la prestazione sicuramente sarà applicabile al 10%.
Mentre la quota dei 1.500 euro sulla quale può essere applicata l’iva agevolata è: (1800 euro -1500 euro) = 300 euro.
Sui restanti 1200 euro si applica l’iva al 22%.
L’elenco dei beni significativi è individuato nel dm del 29/12/1999.
L’Agenzia delle Entrate comunque ripropone l’elenco nella sua guida:
-ascensori e montacarichi;
-infissi esterni ed interni;
-caldaie;
-video citofoni;
-apparecchiature di condizionamento e il riciclo dell’aria;
-sanitari e rubinetteria da bagni;
-impianti di sicurezza.
Componenti con autonomia funzionale
La legge bilancio del 2018, che ha prorogato per tutto il 2019 la percentuale del 50% di detrazione, ha anche precisato come estrapolare dal valore dei “beni significativi”, il valore di quei componenti che hanno autonomia funzionale.
Fatto salvo il calcolo precedente e facciamo un esempio con la fornitura delle finestre. Le tapparelle o le persiane o le zanzariere (facenti parte del bene “infissi”) hanno una loro autonomia funzionale e quindi il costo può essere estrapolato dal prezzo del “bene significativo”.
Sul quale quindi è applicabile il 10% di iva.
Sulla somma residua si applica il calcolo che abbiamo già visto.
Cosa importante, sempre sui beni significativi, è che bisogna specificare in fattura il loro valore.
Quando NON spetta l’IVA agevolata?
Nella manutenzione ordinaria e nella manutenzione straordinaria quando non spetta l’iva agevolata?
-Quando i materiali e i beni non sono forniti dalla ditta che esegue i lavori. Quando i beni o i materiali vengono acquistati direttamente da voi, dal committente.
-Sulle parcelle delle prestazioni professionali, tipo la parcella del tecnico o dei tecnici che sono intervenuti.
-Sul compenso dei subappaltatori, che devono fatturare con iva al 22% direttamente alla ditta che voi avete incaricato, alla ditta appaltatrice.
In questi tre casi non è possibile applicare l’iva al 10%. Almeno per quanto riguarda i lavori che ricadono in manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria.
RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE
Vediamo adesso quando i lavori rientrano in restauro e risanamento conservativo o in ristrutturazione.
In questi casi è sempre prevista l’applicazione dell’iva agevolata o meglio è applicabile anche ai beni finiti: porte, finestre, sanitari, caldaie.
Ai beni che prima abbiamo chiamato significativi.
Insomma in queste ultime categorie l’iva è applicabile in maniera più ampia.
Si applica anche quando i beni o i materiali vengono acquistati direttamente dal committente.
A presto.
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Ciao Danilo. Interessante la tua pagina. Mi chiedevo per quanto riguarda l agevolazione al 10% sull iva se in caso di ristrutturazione il criterio è ancora valido. In particolare, in quanto committente, posso acquistare porte rubinetti e sanitari al 10%? Il tutto poi detraibile al 50% nella dichiarazione dei redditi? Grazie
ciao Matteo. Se l’intervento è di ristrutturazione allora puoi applicare l’IVA agevolata anche sui materiali che acquisti direttamente. (Ristrutturazione o restauro e risanamento conservativo, non manutenzione straordinaria)
Ciao Danilo, alla risposta che hai dato a Matteo: se compra direttamente lui non c’è più la ripartizione tra servizi e beni significativi? L’iva è tutta al 10%?
La questione dei beni significativi vale per manutenzione ordinaria e straordinaria