Accatastamento immobili quando non va fatto. Scopri tutto quello che c’è da sapere sull’accatastamento immobiliare, dalle tipologie di immobili esenti alla procedura da seguire per l’iscrizione al catasto. Tutto spiegato in modo semplice e chiaro per aiutarti a capire come gestire al meglio la tua proprietà immobiliare
PANORAMICA
In questo articolo, esplorerò le diverse tipologie di immobili che possono essere iscritti al catasto senza rendita, e le sei tipologie di immobili per le quali non è necessaria l’iscrizione in catasto. Affronterò inoltre, le ragioni per cui alcuni immobili possono essere esclusi dall’accatastamento e le conseguenze di tale esclusione. Il mio obiettivo è fornirti una comprensione completa delle regole e delle procedure per l’iscrizione al catasto, in modo da aiutarti a navigare con successo nel mondo immobiliare. Inizierò con un’analisi delle quattro tipologie di immobili senza rendita, per poi passare alle sei tipologie da non accatastare. In generale, l’articolo ti fornirà una guida pratica per orientarti nell’universo del catasto immobiliare.
Devi sapere, se già non lo sai, che un fabbricato, quando viene completato, deve essere accatastato.
L’intestatario ha l’obbligo di fare la dichiarazione presentando un atto di aggiornamento redatto da un tecnico abilitato.
Deve essere presentato all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dal momento in cui diventa abitabile e servibile all’uso, o dalla data di ultimazione delle modifiche (nei casi di variazione di immobili già accatastati).
Ma quali sono quelle unità immobiliari per le quali non è obbligatorio l’accatastamento?
Il Decreto del Ministero delle Finanze, il 28 del 1998, regola le norme in materia di catasto.
Per quanto riguarda le unità immobiliari del catasto fabbricati, il decreto individua, tra le altre, due caratteristiche fondamentali:
l’autonomia funzionale e reddituale.
Per approfondire: “i PREFABBRICATI solo APPOGGIATI a terra sono da accatastare?”
L’articolo 3 dello stesso decreto individua sei voci, sei tipologie di immobili, per i quali non è necessaria l’iscrizione al catasto. Più altre quattro particolari che vanno iscritte, ma senza rendita.
Oggi ti andrò a descrivere e ad elencare voce per voce le tipologie da non accatastare, cercando di evitare il più possibile interpretazioni personali.
GLI IMMOBILI DA NON ACCATASTARE
L’accatastamento degli immobili è un adempimento obbligatorio per alcune tipologie di fabbricati, ma non per tutti. In particolare, gli immobili da non accatastare sono quelli che, a meno di un’ordinaria autonoma suscettibilità reddituale, non hanno necessità di essere iscritti al catasto. Tra questi possiamo citare:
- i manufatti con superficie coperta inferiore a 8 metri quadri;
- le serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale;
- le vasche per l’acquacoltura o di accumulo per l’irrigazione dei terreni;
- i manufatti isolati e privi di copertura;
- le tettoie, i porcili, i pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 m, purché di volumetria inferiore ai 150 metri cubi;
- i manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo.
Inoltre, esistono anche alcune tipologie di fabbricati per i quali l’iscrizione al catasto è obbligatoria, ma senza la rendita catastale. Tra questi:
- i fabbricati con le loro porzioni in corso di costruzione o di definizione;
- le costruzioni inidonee ad utilizzazioni produttive di reddito, a causa dell’accentuato livello di degrado;
- i lastrici solari;
- le aree urbane.
Per evitare problemi legati all’accatastamento, è importante conoscere bene la normativa in vigore e verificare se il proprio immobile rientra tra quelli che non necessitano di essere accatastati.
GLI IMMOBILI SENZA RENDITA
L’elenco degli immobili senza obbligo di rendita è composto da quattro tipologie di fabbricati:
- i fabbricati o loro porzioni in corso di costruzione o di definizione (categorie F3 e F4);
- le costruzioni inidonee ad utilizzazioni produttive di reddito, a causa dell’accentuato livello di degrado, le unità collabenti (categoria F2);
- i lastrici solari (categoria F5);
- le aree urbane (categoria F1).
Per questi immobili è necessario effettuare solo l’iscrizione al catasto per inventario, senza la determinazione di una rendita. Ad esempio, i fabbricati in corso di costruzione o di definizione (categorie F3 e F4) dovrebbero avere carattere temporaneo e, una volta completati, dovrebbero essere accatastati con la determinazione della rendita. Allo stesso modo, le unità collabenti (categoria F2) dovrebbero presentare un alto livello di degrado e essere strutturalmente inutilizzabili, a meno di una ristrutturazione massiccia.
i fabbricati o loro porzioni in corso di costruzione o di definizione
La prima riguarda i fabbricati in corso di costruzione o di definizione.
Rispettivamente le categorie F3 e F4.
La categoria F3 si riferisce esclusivamente agli immobili incompleti di nuova costruzione, mentre gli F4 sono unità o porzioni di unità che non hanno un reddito autonomo.
Porzioni di fabbricati frazionati o incompleti dove i lavori risultano in corso o sospesi.
Un esempio per questa categoria poco utilizzata può essere il frazionamento di un’abitazione o di una villa, dove però non sono ancora definite le nuove porzioni, le distribuzioni.
Questa prima tipologia, comprendente le categorie F3 e F4 dovrebbe avere carattere temporaneo.
Dopo l’iscrizione al catasto come categoria fittizia, si dovrebbe arrivare a fine lavori e quindi all’accatastamento finale con la rendita.
le costruzioni inidonee ad utilizzazioni produttive di reddito, a causa della accentuato livello di degrado
La seconda tipologia sono le costruzioni con un accentuato livello di degrado.
Le categorie F2, ovvero le unità collabenti.
Per rientrare in questa categoria non è sufficiente che il fabbricato sia disabitato e privo di allacci ai servizi, ma deve presentare fatiscenza, con lesioni alle strutture.
In sostanza l’edificio deve essere quasi un rudere e strutturalmente inutilizzabile, a meno di una ristrutturazione pesante.
i lastrici solari
La terza categoria di immobili da iscrivere all’Agenzia senza rendita sono i lastrici solari.
La categoria F5.
I lastrici solari non sono altro che delle superfici piane (o quasi) a copertura dell’edificio, che talvolta per necessità particolari debbono essere identificate con un’unità distinta.
Un’esigenza molto comune in questo caso può essere la sopraelevazione dell’edificio o la cessione del lastrico.
le aree urbane
La quarta e ultima tipologia di questo primo gruppo sono le aree urbane.
Le categorie F1.
Porzioni di corti urbane che identificano una proprietà esclusiva.
Anche queste vengono create spesso per esigenze di cessione diritti.
LE SEI TIPOLOGIE DA NON ACCATASTARE
In generale, ci sono sei tipologie di immobili per i quali non è necessaria l’iscrizione al catasto. Ecco una breve descrizione delle sei tipologie:
a) Manufatti con superficie coperta inferiore a 8 metri quadri: questi immobili possono non essere accatastati, a patto che non siano a servizio o pertinenze di altre unità ordinarie.
b) Serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale: le serre che rispettano le caratteristiche di trasparenza o semi-trasparenza totale e non hanno carattere commerciale possono essere escluse dall’accatastamento.
c) Vasche per l’acquacoltura o di accumulo per l’irrigazione dei terreni: le vasche che non sono a servizio delle unità ordinarie A, B e C e non sono rivestite da un paramento murario possono non essere accatastate.
d) Manufatti isolati e privi di copertura: questi fabbricati possono essere assimilati alla categoria F2 (unità collabenti) e possono essere esclusi dall’accatastamento, anche se spesso può essere vantaggioso iscriverli comunque come F2 per esigenze di successioni, compravendite o ricostruzione del fabbricato.
e) Tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili di altezza utile inferiore a 1,80 m e volumetria inferiore ai 150 metri cubi: queste costruzioni, utilizzate principalmente per scopi agricoli o di allevamento, possono essere escluse dall’obbligo di iscrizione al catasto a patto che rispettino i requisiti di altezza e volumetria sopra menzionati. E’ importante notare che anche in questo caso, se questi manufatti sono a servizio o pertinenza di un’unità ordinaria, devono essere accatastati.
f) Manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo: infine, gli ultimi immobili esclusi dall’accatastamento sono quelli che possono essere considerati precari e privi di una fondazione stabile o infissi al suolo. Tali costruzioni non possono essere utilizzate per fini produttivi di reddito e non hanno quindi bisogno di essere iscritte al catasto.
In generale, è importante considerare che gli immobili esclusi dall’accatastamento possono comunque essere iscritti al catasto per un inventario e senza rendita. Ciò può essere utile per esigenze legali, come successioni e compravendite, o per agevolare eventuali lavori di ristrutturazione. In ogni caso, è sempre consigliabile consultare un professionista del settore per capire se l’immobile in questione rientra in una delle categorie escluse dall’accatastamento e per sapere come procedere.
CONCLUSIONI
In conclusione, l’accatastamento degli immobili è un processo fondamentale per la corretta tassazione degli stessi e per la tutela dei diritti dei proprietari. Esistono diverse tipologie di immobili che possono essere escluse dall’accatastamento, come ad esempio quelli di piccola dimensione o quelli inutilizzabili a causa di un accentuato livello di degrado. Tuttavia, è importante tenere presente che anche questi immobili possono essere iscritti al catasto per esigenze legate a successioni, compravendite o ristrutturazioni. è importante quindi conoscere bene le regole e le eccezioni per evitare di incorrere in sanzioni o di non usufruire dei benefici previsti dalla legge. In ogni caso, è sempre consigliabile rivolgersi a professionisti del settore per avere assistenza e consigli precisi e personalizzati.
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grazie
Buonasera, sto trattando l’acquisto di un’abitazione unifamiliare dotata di sottotetto accessibile con botola, ma nelle planimetrie catastali che ha l’agenzia immobiliare ho notato che il sottotetto non compare. Il tecnico incaricato dal venditore ha riferito che il sottotetto non è soggetto all’obbligo di iscrizione catastale poiché accessibile con botola e avente altezza media inferiore a m 1.80 (l’altezza massima è 2.40).
Sono rimasta perplessa e, sinceramente, poco convita: anni addietro, il mio ex marito aveva venduto una casa ricevuta in eredità e il geometra che l’aveva assistito aveva comunicato l’obbligo dell’accatastamento del sottotetto che aveva caratteristiche simili a quello oggetto di trattativa odierna.
Mi può gentilmente dare un suo parere o un riferimento normativo da sottoporre all’agenzia immobiliare? Grazie.
Buonasera,
avrei una domanda da fare.
Sto analizzando una chiesa romanica (di tipo rurale) gestita da un prete che abita in una Onlus vicino la chiesa, per un tesi di laurea, con annesso cimitero adiacente la chiesa (prima c’era un Abbazia).
Ho verificato il catasto, ma la particella in cui è ubicata la chiesa , ha solo la lettera A, mentre il cimitero adiacente con lettera B.
Sto cercando di capire perchè non viene indicata nella categoria E/7 .
Forse la considerano come edificio di pregio storico o è un modo per essere esente da IMU?
Grazie in anticipo per un suo riscontro.
Salve Danilo, e complimenti.
Pongo il mio quesito: tettoia precaria in legno per riparo auto all’interno del giardino di una villa in centro urbano, ancorata al suolo con bulloni alla base dei montanti, superficie di 28 metri quadri, regolarizzata pagando i famosi €50 al metro quadro, trattandosi di struttura precaria è necessario l’accatastamento? Grazie ancora
Un forno di 6 metriquadri attaccato ad un edificio va accatastato o non c’è bisogno? Grazie
Salve ma l’obbligo di accatastamento sottotetti pari a 170 cm altezza al culmine vige per immobili di vecchia costruzione? Che sono sempre stati così?
Ciao Roberta. Se puoi inviami il tuo quesito in privato https://www.danilotorresi.it/contatti/
Buongiorno la mia casa è una villetta a schiera costruita nel 1986..subito dopo la costruzione tutti i proprietari hanno deciso di costruire una tettoia in legno suu balconi con una profondità di 1,50 x lunghezza 5,00 metri comunicante e corpo unico con il vicino. All’epoca c’era stato ok verbale da comune unico vincolo era che eventuali vetrate ,poste per riparo alle intemperie, siano mobili e facilmente asportabile. Oggi il comune mi chiede la demolizione applicando le leggi attuali. Mi può dare un consiglio ? Grazie
Mi può dare un consiglio su come procedere?
Ciao Antonietta. Se vuoi puoi scrivermi in privato e vedrò come darti un mio parere https://www.danilotorresi.it/contatti/
Buongiorno. Soppalco in legno, smontabile, montato in sala. Quando lo installarono, nel 2005, non poterono accatastarlo, perché le misure, vedi altezze sotto e sopra il piano soppalco, non erano a norma. Ora l’appartamento è in vendita: detto quello di cui sopra, il soppalco non si può sanare, ma essendo smontabile, si può ugualmente procedere all’atto di vendita, senza menzionarlo? Oppure va smontato prima della vendita? Grazie, Lucio
ho una casa in campagna, se compro una di quelle casette di legno prefabbricate di superficie inferiore a 8 mq e la appoggio sul terreno fissandola con dadi su 4 perni infissi nel terreno devo acatastare?
Mi dice qualcosa perchè chi vende non sa mai nulla, grazie molto gentile
In un condominio di tre piani fuori terra, servito da un’unica scala ed ascensore, sotto la piazzola della prima tesa della scala condominiale é stato ricavato un ripostiglio della superficie di mq. 2,40 e con altezza max di m. 1.10. Nell’atto di acquisto dell’alloggio da parte di un assegnatario é stato menzionato detto ripostiglio, ma non é stato riportato nella planimetria catastale dell’alloggio. Ora il proprietario dell’alloggio lo sta vendendo e l’acquirente vuole che sia riportato nella planimetria catastale. Vorrei sapere se é obbligatorio riportarlo nella planimetria catastale.
Salve l’anno scorso ho costruito un capannone x animali privo di fondamento mi e arrivato la comunicazione del comune che devo fare l’ accatastamento ?
Ho fatto una modifica nell’appartamento, nel muro tra salone e cucina ho demolito un tratto di muro ed ho messo una porta scorrevole; nel corridoio che si accedeva al salone tramite una porta, ho eliminato la porta e demolito circa due metri di muro ed ho fatto un ambiente unico. Ho fatto la CILA regolarmente redatta da un ing. iscritto all’albo professionale e presentata al comune, al termine lavori ho presentato al comune il documento di fine lavori. Desidero sapere se queste lievi modifiche devono essere presentate al Catasto.
Ho costruito un gazebo di mq6x5 =30mq. sulla mia terrazza di mq.80. Costruzione in legno Autorizzata dalla prima assemblea condominiale dello stabile. Nel 2019 le parti laterali del gazebo le ho chiuse con finestre di legno e vetro . Ho incaricato il tecnico geometra che ha fatto la pratica dell’ampliamento ,variazione toponomastica presso la direzione provinciale di Frosinone .Segnalata come unità immobiliare presso l’agenzia delle entrate. Visto che è aumentata la rendita catastale ,aumentata la tasi tari ecc. E’ necessario dichiararlo anche in Comune all’ufficio tecnico ? Il trasferimento della documentazione è in automatico dall’Ufficio Delle Entrate al Comune?.
Ciao Diego. Se il tuo tecnico ha fatto la pratica per l’ampliamento avrà sicuramente fatto l’iter corretto, sia in Comune che al Catasto
Salve…l’accatastamento dopo gli 8 mq ,ad esempio su una casetta legno ricovero attrezzi, da quando e’ in vigore?…..e’ retroattiva?….grazie!
L’obbligo di accatastamento dei depositi c’è da tempo. Non so cosa intendi con retroattiva
ciao Danilo vorrei capire meglio, devo acquistare una casa in campagna, questa casa ha un bagno esterno distante dall’abitazione un 4 metri ma sempre nella pavimentazione a cemente che criconda la villa , piu un forno tutto cementato al suolo, poi c’e’ una struttura molto grande una tettoita in lamiera con dei pali, i pali si sono sul cemento ma sono avvitati non fissi se sviti i bulloni puoi toglierla, non facilmente ma si possono togliere, la mia domanda questi sono tutti da abbattere? , li posso abbattere io visto che non sono grandi costruzioni? nel caso io li dovessi abbattere devo comunicare qualcosa a qualcuno? i resti io li utilizzerei per incrementare un muretto che circonda l’immobile visto che non ci sono materiali pericolosi,
Ciao Filippo. Se li abbatti e risultano regolari nelle planimetrie, dovrai cancellarli con delle pratiche. Dovrai affidarti ad un tecnico
Egregio geometra,
le espongo brevemente un caso per un suo parere se vorrà gentilmente esprimere.
Sono proprietario di un immobile ad uso bar-ristorante-pizzeria in comune di Comacchio (FE).
E’ stata ottenuta dal precedente proprietario la concessione, con sottoscrizione di atto unilaterale d’obbligo, per l’ampliamento della sala ad uso bar-ristorante-pizzeria mediante la costruzione di una tettoia chiusa.
Il precedente proprietario non aveva proceduto all’accatastamento della tettoia.
Ho acquistato all’asta l’immobile e il mio tecnico ha proceduto all’accatastamento con richiesta dell’inserimento della stessa in categoria C/7.
Il catasto ha rifiutato la categoria proposta inserendo la tettoia in categoria C/1 come la già esistente parte della sala con notevole aumento della rendita catastale e relative conseguenze fiscali.
Le sembra corretto ?
Ringrazio anticipatamente e porgo distinti saluti.
Mario Scipioni
Buongiorno, ho costruito accanto al locale caldaia un casotto in muratura di circa 3 mq e richiedendo un piccolo mutuo per liquidità non mi è stato concesso perchè quando il perito ha fatto le foto non corrispondevano alle planimetrie originarie.
Ora, tramite un architetto mi è stato detto che è considerato locale tecnico (ci tengo la lavatrice e altro) e quindi non va accatastato e denunciato.
E’ così ?? La ringrazio, Paola P.
ciao Paola. Non riesco a darti un giudizio in questo modo. Direi che dovresti fidarti del tuo tecnico che conosce meglio la pratica
Caro Danilo sono veramente interessanti le tue pubblicazioni!
grazie
Ti ringrazio Marcella.