CANTIERI EDILI E CORONAVIRUS: le linee guida del Ministero a seguito del COVID-19


Come devi comportarti nei cantieri edili per contenere la diffusione del Coronavirus (COVID-19) e per la sicurezza tua e delle altre persone?
Quali sono le motivazioni per le quali puoi sospendere i lavori senza incorrere in penali?

Il 22 marzo del 2020 è stato firmato un ulteriore decreto da parte del Presidente del Consiglio Conte per far fronte all’emergenza sanitaria in corso.

Vista la situazione precipitata negli ultimi tempi, oltre alle restrizioni già attive e alle raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO), questo Decreto introduce ulteriori misure per gestire l’emergenza epidemiologica.

In sostanza sono state sospese tutte quelle attività commerciali e industriali non essenziali.
Tutto chiuso fino al 3 aprile 2020, salvo eventuali ulteriori proroghe, tranne per le attività elencate nell’allegato del Decreto.

PANORAMICA

Tra le attività non essenziali, che quindi devono restare chiuse, ci sono i cantieri edili.
Tranne per alcuni particolari interventi, il resto deve essere sospeso fino al 3 aprile prossimo.

Qualche giorno prima del DPCM, di questo decreto, il 19 marzo 2020 sono state pubblicate nel sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti le linee guida da seguire nei cantieri.

Linee guida che al momento valgono per quelle poche realtà che sono ancora attive, ma che dovranno essere applicate ad ogni cantiere alla riapertura, plausibilmente quindi dopo il 3 aprile.

Se sei committente o il titolare dell’impresa, ma anche se sei un
lavoratore dipendente, fai attenzione a quello che sto per
dirti.

Ciò di cui ti sto parlando è la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei e mobili, il Dlgs 81 del 2008, che deve essere osservata sempre in ogni luogo di lavoro.

Per contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 è stato adottato un protocollo speciale per i luoghi di lavoro.

Essendo i cantieri un luogo di lavoro che presenta particolari criticità, il MIT ha pubblicato le linee guida che andrò a riassumerti e ad illustrati nel corso dell’articolo.

Le informazioni che ti fornirò saranno necessarie per incrementare la sicurezza, ma anche per capire quando è consentito sospendere i lavori senza incorrere in penali o richieste di risarcimento.

Le misure pertanto sono rivolte principalmente ai titolari del cantiere, le imprese appaltatrici, ai subappaltatori e fornitori.
Tutti i soggetti che operano nel medesimo cantiere.

Molte delle opere eseguite non possono essere svolte rispettando le distanze minime reciproche (il metro ormai famoso) e tutte le indicazioni di sicurezza generali indicate dall’OMS e dal Ministero della Salute.

Quando possibile quindi è consigliabile usufruire delle ferie maturate e dei congedi.

Dovrai sospendere quindi quelle fasi particolarmente critiche che possono essere posticipate senza compromettere l’opera finale.

Dovrai assumere tutti i protocolli di sicurezza anti-contagio, rispettando le distanze minime tra i lavoratori e usare idonei dispositivi di protezione individuale.

Il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (il CSE) dovrà aggiornare il Piano di Sicurezza e Coordinamento (il PSC), il cronoprogramma e i costi.

Il committente inoltre deve vigilare sulle misure adottate.
Spesso ci si dimentica che il primo (e l’ultimo) responsabile del cantiere è il proprietario.

Tra le misure da adottare, dovranno essere regolati gli accessi gli spazi e gli
orari del cantiere.
Il fine ultimo è quello di tutelare la salute delle persone, quelle presenti in cantiere e di conseguenza quelle all’esterno a contatto con i lavoratori.

Suddividerò l’articolo in punti da approfondire, sulla base del documento pubblicato dal MIT, che ti consiglio di leggere attentamente.

-l’informazione in cantiere;
-i fornitori esterni;
-la pulizia e sanificazione del cantiere;
-precauzioni igieniche e dispositivi;
-cosa fare se una persona è sintomatica;
-quando possono essere sospesi i lavori senza penali.

Quindi se vuoi sapere cosa dovrai fare dopo il 3 aprile, quando si riattiveranno
i lavori e i cantieri, leggi l’articolo fino in fondo.

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L’INFORMAZIONE IN CANTIERE

L’informazione per chi accede in cantiere, quando si parla di sicurezza ma non solo, è fondamentale.

Ricordati che tra gli obblighi più importanti del datore di lavoro c’è quello dell’informazione verso i propri dipendenti.
Informazione sulle criticità che troveranno nel cantiere, e tutta l’organizzazione riguardante la sicurezza.

Non solo dei propri dipendenti, ma anche di tutte quelle figure che fanno parte
del cantiere, che dovranno accedere al cantiere (questo nel caso tu fossi l’impresa appaltatrice).

Per far si che tutte le figure coinvolte nel cantiere siano informate sulle misure adottate occorre:

-affiggere dei cartelli dove indichi le modalità di comportamento da assumere;

-informare sulle disposizioni dettate dalle autorità;

-controllare la temperatura corporea prima di accedere al cantiere e se superiore a 37.5 gradi non potrà entrare.

Attenzione alla privacy, la temperatura e più in generale la salute del singolo è un dato sensibile, quindi è consigliato non annotarla, sarà sufficiente informare a voce la persona.

In caso di temperatura alta non bisogna recarsi all’ospedale, ma contattare il proprio medico.

Questo vale per tutti, che tu sia il datore di lavoro, un dipendente, un lavoratore autonomo, eccetera.

Qualunque figura tu ricopra, se durante i lavori, durante le ore (quindi non solo al momento dell’ingresso) dovessi avvertire dei sintomi influenzali, dovrai farlo presente immediatamente.

Se sei stato a contatto con soggetti positivi al COVID-19 nei 14 giorni antecedenti, non potrai accedere al cantiere.

Sempre durante le lavorazioni dovrai munirti dei dispositivi di protezione individuale specifici e assumere in generale dei comportamenti corretti sul piano dell’igiene.

Il datore di lavoro dovrà informare preventivamente questi obblighi da rispettare, per sé e per gli altri.

I FORNITORI ESTERNI

Anche i fornitori esterni dovranno rispettare le stesse regole di comportamento all’interno del cantiere.

Dovrai pianificare il loro accesso, il loro percorso, per limitare al massimo il contatto con il personale.

Se possibile gli autisti dovranno rimanere nel loro mezzo.

Inoltre dovranno essere previsti dei servizi igienici dedicati esclusivamente ai fornitori e non dovranno utilizzare quelli dei dipendenti del cantiere.

PULIZIA E SANIFICAZIONE DEL CANTIERE

Se sei il datore di lavoro sappi che è tua competenza verificare che venga effettuata la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica all’interno del cantiere.

Degli spogliatoi, delle aree comuni, dei mezzi.

Gli strumenti individuali dovranno essere puliti ed evitarne inoltre l’uso promiscuo, cioè ognuno ha la sua attrezzatura e non dovrà condividerla con altri lavoratori.

Nel caso ci sia una persona che risultasse positiva al Coronavirus (COVID-19), dovranno essere eseguite delle operazioni specifiche.

Dovranno essere sanificati e areati i locali secondo le disposizioni della circolare 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.

La cadenza di tali operazioni deve essere stabilita da te, se sei al
datore di lavoro, consultandoti con: il medico aziendale, il responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP) e i rappresentanti dei lavoratori.

PRECAUZIONI IGIENICHE E DPI

Gli obblighi che al datore di lavoro non deve però deresponsabilizzare i dipendenti.

Anche se non sei il titolare è opportuno che tu conosca bene le modalità che sono attuate e tutti gli obblighi riguardanti la sicurezza, anche di ciò che non è strettamente di tua competenza o responsabilità.

Quando si parla della salute siamo tutti sulla stessa barca, quindi aiutarsi a vicenda può solo portare giovamento.

Dovrai avere cura di lavarti le mani frequentemente con idonei detergenti.

Dovrai utilizzare le mascherine come indicato dall’OMS ed in caso di lavorazioni che obblighino a una distanza tra i lavoratori inferiore a quella indicata del metro, è necessario dotarsi di ulteriori dispositivi, di ulteriori DPI (guanti, occhiali, tute, cuffie, eccetera).

Se non ci sono sufficienti i DPI a disposizione è necessario sospendere le
lavorazioni.

Il coordinatore di conseguenza aggiorna il PSC, il cronoprogramma e aggiorna la stima dei costi della sicurezza.

COSA FARE SE UNA PERSONA E’ SINTOMATICA

Nel caso in cui in cantiere un lavoratore sviluppi sintomi riconducibili al COVID-19, che in realtà sono molto comuni come la febbre sopra i 37.5 gradi e tosse, è necessario che venga tempestivamente isolato.

Il CSE, cioè il coordinatore, procede ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza o regionali o quelli forniti dal Ministero della Salute, il 1500 ed il 112.

Oltre questo, in caso di positività al virus, le autorità sanitarie si attiveranno insieme al datore di lavoro per individuare i “contatti stretti” della persona positiva, per applicare le necessarie misure di quarantena.

QUANDO POSSONO ESSERE SOSPESI I LAVORI SENZA PENALI?

Viste tutte le misure da adottare per contenere la diffusione del virus, come ulteriore soluzione, se non è possibile riorganizzare altrimenti il cantiere, c’è la sospensione delle lavorazioni.

Il Ministero individua cinque ipotesi esempio, non esaustive, per le quali si possono sospendere i lavori senza rischiare di incorrere in penali o richieste di risarcimento:

1) nel caso in cui non sia possibile per la specifica lavorazione mantenere la distanza minima interpersonale di un metro e che non ci siano dispositivi di protezione sufficienti per tutti;

2) l’accesso ai luoghi comuni non consente l’organizzazione con tempi di sosta ridotti, non è possibile mantenere la distanza di un metro, o non sia possibile somministrare i pasti in sicurezza;

3) nel caso di un positivo al COVID-19 è necessario porre in quarantena tutti coloro con i quali è venuto a contatto, non è possibile riorganizzare le lavorazioni;

4) in caso di pernottamento, se i locali non hanno le caratteristiche minime di sicurezza e non ci sono altre soluzioni ricettive;

5) in caso di impossibilità di recupero delle materie prime, dei mezzi, dell’attrezzatura e della manodopera, specifiche per quel
cantiere.

Le ipotesi che ti ho elencato devono essere attestate da coordinatore (il CSE) che provvede ad aggiornare contemporaneamente il piano di sicurezza e coordinamento.

A presto.

grazie

Danilo Torresi

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