SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI: i soggetti principali e quando si applica il D.lgs 81 del 2008


Quali sono i soggetti principali della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili?
Quando si applicano le disposizioni del Decreto 81 del 2008 nelle opere edili?

PANORAMICA

Finalmente tocco un argomento che volevo trattare molto tempo fa, ma che ho
sempre rimandato, la normativa per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri
edili.

L’argomento è vastissimo, delicato e complicato.
Per questi e altri motivi ho ritardato a pubblicare degli articoli.

La scusa nel bene o nel male me l’ha data la situazione critica che stiamo vivendo in Italia e nel mondo.
L’epidemia che ha cambiato che sta cambiando, stravolgendo, le nostre vite, mi ha dato modo di rompere il ghiaccio e di iniziare a parlare della sicurezza nei cantieri.

La mia posizione come sempre non vuole essere quella del maestro che intende insegnare come si fanno le cose.
Specialmente su questo argomento dove la mia esperienza è limitata rispetto ai temi che già tratto nel sito.

Ripeto l’argomento è vasto, l’ho praticato e lo pratico per cantieri medio piccoli, non è il mio lavoro principale e me ne occupo solo per alcuni lavori accuratamente selezionati.

Fatte queste premesse, cercherò di spiegare ciò che so, anche attraverso la mia esperienza pratica.

Chi si occupa esclusivamente di sicurezza per lavoro, probabilmente noterà delle inesattezze o delle mancanze in ciò che dirò.

Questo articolo e quelli che verranno, non è indirizzato a chi per professione si occupa di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Parlo a te che stai pensando di fare dei lavori sulla tua casa e non sai,
o quasi, di cosa si sta parlando, o ne hai sentito parlare e vuoi conoscerne di più, o per chi come me se ne occupa per lavoro ma non principalmente.

È un argomento questo della sicurezza, che ha molte sfaccettature, e questo, insieme agli altri articoli che seguiranno, sarà anche per me un ottimo modo di
ripassare la normativa.

Quello che farò sarà seguire passo passo il Decreto che regola questa materia, il decreto 81 del 9 aprile 2008, con tutti gli aggiornamenti e chiarimenti che sono intervenuti fino ad ora, aprile 2020.

Il testo si occupa della sicurezza in tutti i luoghi di lavoro, ma quello che ti e ci interessa è solo il titolo IV, cioè i cantieri temporanei o mobili.

Oggi in particolare mi soffermerò sui soggetti che gravitano attorno e all’interno del cantiere, cercando di prendere dimestichezza con alcuni termini che probabilmente hai già sentito.
Inoltre capire che cos’è un cantiere quando si parla di sicurezza.

Suddividerò l’articolo in quattro capitoli nei quali spiego cosa si intende quando si parla di:

1) cantieri temporanei o mobili;
2) committente e responsabile dei lavori;
3) impresa e lavoratore autonomo;
4) coordinatore per la sicurezza.

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CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

Vediamo per prima cosa che intende la norma per cantieri temporanei o mobili.

Le disposizioni specifiche per la salute e la sicurezza del titolo IV del Decreto 81 si applicano nei cantieri, cioè quei luoghi dove si effettuano dei lavori edili e di ingegneria civile.
L’allegato X del Decreto elenca in modo specifico i lavori per i quali si
applicano le norme del titolo IV e più in generale del decreto 81.

Tra quelli che sono più vicini all’argomento che tratto in questo sito, ci sono i lavori di: costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento e ristrutturazione; di opere in cemento armato, in legno, in acciaio e in altri materiali.

Insomma quando decidi di fare qualunque intervento su un fabbricato esistente o di realizzarne uno nuovo, sappi che devi rispettare le misure per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

COMMITTENTE E RESPONSABILE DEI LAVORI

Il soggetto principale ovviamente è il committente, colui che commissiona l’opera, colui che commissiona il lavoro.
Nella maggior parte dei casi è il proprietario dell’immobile (del terreno o
del fabbricato).
Nel caso di un’opera pubblica, è colui che ha il potere di gestire l’appalto e la spesa.

Se te che stai leggendo sei il committente, sappi che quando intendi fare dei lavori, decidi di assumerti importanti responsabilità, in taluni casi anche penali.

Con questo non voglio terrorizzare nessuno, però spesso vedo molta inconsapevolezza e leggerezza da parte dei privati, anche dopo che sono stati informati sui rischi e gli obblighi, dal tecnico che li segue.

Il committente per forza di cose condiziona l’andamento del cantiere, perché è colui che decide la natura dei lavori, ed è sempre da lui che dipende l’aspetto economico.

Perché ti dico questo? Perché la sicurezza seguita e gestita con criterio, costa.

Parlando invece del responsabile dei lavori, è un soggetto che può essere (non
deve essere) incaricato dal committente.
Attenzione non è automaticamente il tecnico che segue i lavori o il titolare della ditta che li esegue.

Dal punto di vista della sicurezza il responsabile dei lavori è colui che
svolge dei compiti (e si carica di molte responsabilità) del committente.
Il committente può incaricalo di svolgere alcuni degli adempimenti che gli competono.

L’incarico non può essere implicito, deve essere esplicito, in forma scritta e accettato dal soggetto che ricoprirà il ruolo di responsabile dei lavori.
Quest’ultimo non può sostituire completamente il committente, con la sua nomina però accetta buona parte delle incombenze.

IMPRESA E LAVORATORE AUTONOMO

Altro soggetto principe nel regno del cantiere è l’impresa.
All’interno di un cantiere edile è molto frequente la presenza di più di un’impresa.

Si chiama “impresa affidataria” quella, o quelle, con la quale il committente
stipula un contratto di appalto per l’esecuzione dell’intera opera o di una
parte di essa.

Nei prossimi articoli cercherò di chiarire se al committente è consentito stipulare più contratti paralleli e cosa comporta.

Intanto l’importante è comprendere che “l’impresa affidataria” può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi per eseguire le opere che gli sono state appaltate.

Può cedere l’intera opera o parte di essa, può avvalersi delle proprie risorse, dei propri dipendenti, materiali e attrezzature.
L’impresa o le imprese che esegue il lavoro (in tutto o in parte) viene chiamata “impresa esecutrice”.

Quindi “l’impresa affidataria” può essere anche “l’impresa esecutrice”.

Tradotto per fare un esempio,incarichi di ristrutturare il tuo appartamento ad una ditta che conosci bene, della quale ti fidi e gli commissioni tutta l’opera.
Quella è “l’impresa affidataria”, che ha la facoltà di subappaltare tutte o parte delle lavorazioni ad altre ditte o a lavoratori autonomi.

Ad esempio può decidere di subappaltare la realizzazione dell’impianto elettrico, o dell’impianto idraulico, o della posa dei pavimenti.
La facoltà di farlo o di non farlo dipende anche da cosa c’è scritto nel contratto di appalto.

Quindi se “l’impresa affidataria” esegue anche i lavori, viene chiamata anche “impresa esecutrice”.
Tutte le imprese che eseguono delle lavorazioni all’interno del cantiere vengono chiamate “imprese esecutrici”.

Il lavoratore autonomo invece è una persona fisica, non dipendente di una delle imprese, che esegue una o più lavorazioni specifiche, contribuendo alla realizzazione dell’opera.

Esempio, può essere un lavoratore autonomo l’idraulico, o il posatore delle pavimentazioni che ho accennato prima o l’imbianchino.
Non devono però avere dipendenti, non deve essere un’impresa.

Capire se chi abbiamo davanti è un lavoratore autonomo o meno, può non essere così immediato come sembra.

Cercherò di chiarire questo punto nei prossimi articoli.

Capire se un soggetto che hai davanti è un’impresa o un lavoratore autonomo è importante per alcuni adempimenti che, dovrai, o non dovrai fare.

COORDINATORE PER LA SICUREZZA

Terzo soggetto importantissimo è il coordinatore per la sicurezza.
Lo avrai sicuramente sentito dire, se invece è la prima volta, ti consiglio di tenerlo bene a mente, specialmente se hai intenzione di avviare dei lavori.

La presenza di un coordinatore all’interno del cantiere non è sempre obbligatoria, concretamente però è necessario quasi sempre nominarlo.

Il coordinatore si divide in due figure, una per ogni fase dell’opera:
il coordinatore per la progettazione;
il coordinatore per l’esecuzione.

Questi due compiti possono essere svolti anche dalla stessa persona, un professionista che deve avere specifiche abilitazioni.
Viene incaricato sempre dal committente o dal responsabile dei lavori.

Molto genericamente il coordinatore, lo dice anche il nome, coordina le operazioni che avvengono durante le fasi di lavorazione.
Le coordina prevedendole in fase di progettazione, cioè prima che le opere
siano iniziate, ma anche (e soprattutto aggiungo io) durante la fase esecutiva.

Il coordinatore come ti ho già accennato, è una figura non sempre obbligatoria.
Vedremo prossimamente quando è necessario, però sappi che nella stragrande maggioranza dei casi dovrai avvalerti di un professionista che assolverà questo incarico.

Un chiarimento da fare subito: il coordinatore non può essere il datore
del lavoro delle imprese, o un dipendente di una di esse, o il responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP).

Ricorda la sicurezza è un argomento vasto, delicato e complicato.

A presto.

grazie

Danilo Torresi

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