COORDINATORE DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI: quando serve e cosa fa


Qual’è il ruolo del coordinatore per la sicurezza nei cantieri edili? Quando serve e quali sono i suoi compiti?

PANORAMICA

Quando decidi di iniziare dei lavori sulla tua abitazione o su un tuo fabbricato, che sia una ristrutturazione un ampliamento o una nuova costruzione, uno dei soggetti che dovrai nominare è il coordinatore per la sicurezza.

È del committente dell’obbligo di incaricare un professionista solitamente, che svolga compiti specifici in ambito sicurezza.
Di alcuni te ne ho parlato di recente, in particolare nell’articolo sulla riapertura dei cantieri dopo il lockdown dovuto all’epidemia che ben conosciamo.
CANTIERI EDILI E CORONAVIRUS: la Fase 2 e il Protocollo di Sicurezza per il COVID-19

Altri obblighi dei quali ti parlerò in questo articolo sono dettagliatamente elencati nel titolo IV del “Testo Unico della Sicurezza”, il Decreto legislativo 81 del 2008.

La figura del coordinatore si divide in due:
-il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (il CSP);
-il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (il CSE).

Entrambe possono essere ricoperte dalla stessa persona, ma ciascuna ha i suoi specifici obblighi che ti approfondirò più avanti.
In parte ho già accennato a questa figura nel primo articolo sulla sicurezza “SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI: i soggetti principali e quando si applica il D.lgs 81 del 2008”.

Non tutti possono ricoprire tale ruolo. Chi lo fa deve avere dei requisiti precisi che vanno dal titolo di studio in campi ben definiti (diploma o laurea di solito in ambito tecnico), ad avere un attestato di uno specifico corso sulla sicurezza.
Nel Decreto puoi approfondire quali sono i requisiti che deve avere il coordinatore, sono spiegati nell’articolo 98.

di seguito ti andrò a descrivere:
1) quando serve e quando non serve il coordinatore;
2) quali sono i compiti del coordinatore per la progettazione;
3) quali sono i compiti del coordinatore in fase di esecuzione.

Il mio intento è sempre quello di informarti dandoti gli input principali dai quali partire per poi approfondire ciò di cui ti parlo. Mettendoci dentro
anche la mia esperienza come libero professionista (anche se per quanto
riguarda la sicurezza, pur esercitandola, lo faccio per pochissimi cantieri che
seleziono accuratamente).
Quindi sento di non averne una conoscenza approfondita.

In generale comunque i contenuti che pubblico sono orientati all’informazione, come aiuto per chi ha a che fare per la prima volta con questi argomenti o per
chi magari ci si imbatte sporadicamente.

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1) QUANDO SERVE E QUANDO NON SERVE IL COORDINATORE

Come ti ho accennato all’inizio, è il committente che deve nominare il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione.
Ne ho parlato nell’articolo sugli obblighi del committente “SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI: quali sono gli obblighi del committente”.

Nei cantieri dove si prevede la presenza, anche non contemporanea (questa la frase chiave), di più imprese esecutrici, il committente o il responsabile dei lavori (ulteriore figura che abbiamo visto sempre nello stesso articolo) nel momento in cui incarica il tecnico per la progettazione architettonica, contestualmente nomina il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione
(il CSP).

Sempre quando si prevede la presenza di più imprese esecutrici e prima di affidare i lavori, dovrà designare anche il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (il CSE).

Quindi quando sai già che affiderai i lavori a più ditte, sai che dovrai incaricare un coordinatore che svolga i due compiti.
Mentre nel caso in cui l’impresa esecutrice sia una soltanto, non serve nominare né l’uno né l’altro.

Attenzione però: nel caso in cui dopo aver affidato i lavori ad un’unica impresa dovesse subentrarne una seconda, o parte dei lavori venissero affidati ad altre, il committente dovrà comunque designare un coordinatore in fase di esecuzione, anche in corso d’opera.

Inoltre un ulteriore raccomandazione: l’aver incaricato di CSP e il CSE non
esonera il committente dalla responsabilità sulla sicurezza.
Come ho accennato in uno degli articoli precedenti, il committente è il primo responsabile, purtroppo spesso inconsapevole, non sempre per sua colpa.

Il committente o il responsabile dei lavori deve sempre verificare che il
coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione adempia agli obblighi. Obblighi che per ciascuno ti andrò a descrivere nelle prossime due sezioni dell’articolo.

2) I COMPITI DEL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE

Il CSP, come ti ho già detto, interviene contestualmente alla fase progettuale e comunque prima che vengano presentate le offerte economiche.

Prepara il “Piano di Sicurezza e Coordinamento” con i contenuti obbligatori previsti dal Decreto. Li vedremo in uno dei prossimi articoli per i quali farò un episodio dedicato.

Oltre al PSC (il Piano di Sicurezza), redige il “fascicolo dell’opera”.

Il fascicolo descrive l’opera e potrà (dovrà) essere aggiornato e modificato durante i lavori in base a come varieranno. Ne individua i rischi e le dotazioni in ambito sicurezza, cioè contiene anche e soprattutto per i futuri interventi, quali sono le dotazioni del fabbricato in materia di sicurezza.
Un esempio è la “linea vita” per gli interventi sulla copertura.
Chi interverrà sul fabbricato, che sia un intervento ordinario o più importante,
attraverso il fascicolo potrà conoscerne le caratteristiche, i rischi e le misure preventive e protettive da adottare.
È una sorta di libretto delle istruzioni dell’immobile.
Solo nel caso in cui l’intervento sia di “manutenzione ordinaria” non
c’è l’obbligo di redarlo.

In ultimo il CSP deve coordinare in fase progettuale le scelte architettoniche, le fasi lavorative previste e l’organizzazione delle stesse, nel rispetto delle misure generali di tutela dei lavoratori.
Si assicura insomma, collaborando con la committenza e con il progettista
architettonico, che vengano fatte delle scelte che durante le lavorazioni possano essere realizzate in sicurezza.

3) I COMPITI DEL COORDINATORE PER L’ESECUZIONE

Se il coordinatore in fase di progettazione redige i documenti, quello in fase di esecuzione verifica che il contenuto di questi venga correttamente applicato.

Come ti ho già detto, le due mansioni possono essere svolte dalla stessa persona. Però giuridicamente restano due soggetti distinti.
Il CSE coordina e controlla che le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi, rispettino il “Piano di Sicurezza e Coordinamento” (PSC) e verifica il (o i) “Piano Operativo di Sicurezza” (il POS) che è redatto dalla impresa esecutrice.

I POS vengono stilati tenendo conto dei contenuti del “Piano di Sicurezza e Coordinamento”, ma che essendo di dettaglio, possono prevedere ulteriori e diverse soluzioni di sicurezza, che il coordinatore deve valutare ed eventualmente integrare aggiornando il PSC e il “fascicolo dell’opera”.

Questa è una tra le funzioni principali dei “Piani Operativi di Sicurezza” che troppo spesso vengono redatti tanto per. Senza apportare quel reale contributo che solo il datore di lavoro dell’impresa esecutrice può dare, perché conosce la sua forza lavoro, i suoi macchinari e dispositivi in dotazione.

Le modifiche accettate dal coordinatore saranno quelle che avranno una reale valenza migliorativa delle soluzioni per la sicurezza.

Il CSE: valuta le proposte delle imprese, in alcuni casi le adotta modificando il “Piano di Sicurezza e Coordinamento” e verifica che i POS vengano adeguati
quando necessario.

Altro obbligo del CSE è informare e coordinare le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi durante le fasi di lavoro, facendo anche delle riunioni tra i datori di lavoro e gli altri soggetti.
Deve inoltre confrontarsi con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza per verificare che vengano attuati gli accordi.

Tutto questo si traduce in opportune riunioni di coordinamento con le varie figure del cantiere, prima dell’inizio, ma anche durante.

Il CSE nel caso riscontrasse delle inadempienze da parte delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, deve contestare in forma scritta ai diretti interessati, le inosservanze.
Lo segnala poi al committente e il responsabile dei lavori.
Dove necessario propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle ditte, o la risoluzione del contratto.

Nel caso estremo in cui dalla committenza non vi sia alcuna risposta e nessuna azione riguardo all’inadempienza sulla sicurezza, il CSE avvisa la ASL e l’Ispettorato del Lavoro.

Il coordinatore in fase di esecuzione può e deve sospendere i lavori (o le lavorazioni) in caso di pericolo grave e imminente. Fino all’effettuazione degli adeguamenti necessari da parte delle imprese.

Il tutto deve sempre avvenire in forma scritta, tramite appositi verbali trasmessi oltre che ai diretti interessati, anche per conoscenza agli altri soggetti in alcuni casi.

Quello che finora ti ho descritto in pochi minuti, in realtà sono ore di lavoro, trasmissione e verifica documenti e attenzione sia alla parte formale che a quella esecutiva.
Prima di tutto per proteggere i lavoratori e conseguentemente per dimostrare agli organi di controllo che quanto previsto dalla legge è stato rispettato e attuato.

Perciò la forma scritta e l’unica via. La comunicazione unicamente verbale, purtroppo, non è sufficiente.

Ultimo compito del coordinatore in fase di esecuzione è quello di dover redarre
il “Piano di Sicurezza e Coordinamento” e il “fascicolo dell’opera”, nel caso in cui si sia partiti con un’unica impresa e successivamente ne siano subentrate altre.
In sostanza quello che avrebbe dovuto fare il coordinatore fase di progettazione – che non è stato nominato – lo fa il CSE.

A presto.

grazie

Danilo Torresi

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