LA NOTIFICA PRELIMINARE per la Sicurezza nei Cantieri Edili: quando serve e cosa contiene


Quando è necessario inviare la notifica preliminare? Cos’è e cosa contiene?

PANORAMICA

Forse ti è già capitato di sentire il termine “notifica preliminare” e sai anche che c’è l’obbligo di invio.
Magari perché hai già effettuato dei lavori edili sulla tua abitazione o perché ti è capitato di leggerlo cercando le informazioni sulle detrazioni per ristrutturazione.

La “notifica preliminare” è uno degli adempimenti per la sicurezza nei cantieri edili e, quando previsto dalla normativa, è anche uno dei documenti da conservare quando intendi detrarre le spese per gli interventi chiamati genericamente di ristrutturazione, o di risparmio energetico.

Non è sempre obbligatorio trasmetterla, l’obbligo è legato all’entità del cantiere e alla presenza o meno della figura del coordinatore.
Se vuoi saperne di più sulla figura del coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione ti lascio l’articolo che ho fatto “COORDINATORE DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI: quando serve e cosa fa

Nel corso di questo articolo andremo a vedere nel dettaglio:
1) cos’è la notifica preliminare;
2) quando serve;
3) chi l’ha invia e a quali enti;
4) cosa deve contenere;
5) cosa c’entra con le detrazioni.

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Per concludere i Reminders ricorda sempre che i miei contenuti sono consigli opinioni personali, che non sostituiscono lo studio specifico dei documenti e dello stato dei luoghi da parte di un professionista, sempre necessario in ogni caso.

1) COS’E’ LA NOTIFICA PRELIMINARE

Vediamo prima di tutto che cos’è la “notifica preliminare”.

Come ti ho accennato nella panoramica iniziale, si tratta di un adempimento della normativa sulla salute e la sicurezza nei cantieri edili. Titolo IV del Decreto legislativo 81 del 2008.

Serve per comunicare agli organi competenti le generalità del cantiere che andrà ad avviarsi e l’elenco di tutti i soggetti che ne faranno parte, li vedremo in dettaglio più avanti.

La comunicazione va fatta in forma scritta, telematicamente o nelle modalità che ha stabilito la regione di appartenenza.
Inizialmente si poteva trasmettere solo in modo cartaceo, attraverso una raccomandata con ricevuta di ritorno. Poi si è passati alla PEC, alla posta elettronica certificata. Ora sui portali dedicati è possibile compilarlo direttamente online, successivamente il sistema la invia.

Una copia deve essere affissa in modo visibile in cantiere. Di solito la si mette direttamente sul cartello di cantiere, sul quale ho fatto un articolo “IL CARTELLO DI CANTIERE: quando c’è l’obbligo e cosa deve contenere

Un consiglio personale è di tenerne anche una copia dentro le cartelle con la documentazione relativa.

Se non viene fatta la notifica quando la legge lo prevede, è un bel guaio, perché viene sospesa l’efficacia del titolo abilitativo. Il “permesso di costruire”, la SCIA o la CILA non saranno più valide. Quindi non potrai procedere con i lavori e perderai anche le detrazioni che eventualmente volevi
o stavi richiedendo.

Perciò è importante sapere quando è necessario farla.

2) QUANDO SERVE

Come avrai intuito, non è sempre obbligatorio trasmettere la notifica.

In caso nel cantiere operi un’unica impresa, e l’entità presunta sia inferiore ai 200 uomini-giorno, non serve inviare la “notifica preliminare”.
Ti ricordo che con uomini-giorno si identifica la sommatoria delle giornate lavorative dei lavoratori (anche quelli autonomi).
Di fatto sono le giornate previste per realizzare l’intervento. È il metodo per
stabilire l’entità del cantiere nell’ambito sicurezza.

Quindi quando è obbligatoria la comunicazione?

In caso di presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici, è necessario designare un coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione e di conseguenza diventa obbligatorio trasmettere la “notifica preliminare”.
Per approfondire “SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI: quali sono gli obblighi del committente

Inoltre è obbligatorio anche in quei cantieri che inizialmente non erano soggetti a notifica, ma che a causa di varianti in corso lo diventano.
Se per esempio in corso d’opera si passa da un’unica impresa, alla quale si è
affidato l’incarico, a più imprese esecutrici, diventa necessaria la notifica.

È obbligatoria anche quando in caso di un’unica impresa, l’entità presunta del cantiere sia pari o superiore ai 200 uomini-giorno che abbiamo visto poco fa.

3) CHI LA INVIA E A QUALI ENTI

Abbiamo visto quando è necessaria, ma chi la deve inviare?

È il committente o il responsabile dei lavori che deve inviare la “notifica preliminare”.

Se vuoi approfondire quali sono i soggetti principali che operano nel cantiere in ambito sicurezza, ti lascio l’articolo “SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI: i soggetti principali e quando si applica il D.lgs 81 del 2008”.

È necessario trasmetterla prima dell’inizio lavori e va fatta:
-alla ASL competente;
-all’ispettorato territoriale (ex ispettorato del lavoro o direzione provinciale del lavoro);
-all’amministrazione concedente (il comune che ha rilasciato i titoli abilitativi);
-solo nel caso di lavori pubblici anche al Prefetto.

4) COSA DEVE CONTENERE

I contenuti minimi e della “notifica preliminare” sono elencati nell’allegato XII del Decreto e deve contenere:
1. Data della comunicazione.
2. Indirizzo del cantiere.
3. Committente (i) (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i).
4. Natura dell’opera.
5. Responsabile (i) dei lavori (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
6. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell’opera (nome (i),
cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i).
7. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell’opera (nome (i),
cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i).
8. Data presunta d’inizio dei lavori in cantiere.
9. Durata presunta dei lavori in cantiere.
10. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere.
11. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere.
12. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate. (e aggiungo io, dei lavoratori autonomi).
13. Ammontare complessivo presunto dei lavori (€).

Oltre questo è consigliabile inserire anche i nominativi del direttore lavori e del progettista architettonico.

Nella mia regione (le Marche) il sistema fa inserire anche la geolocalizzazione.

Ogni volta che varia uno dei dati contenuti nella “notifica preliminare” (i nomi dei soggetti, i responsabili, le imprese) o intervengono dei nuovi ad integrazione di quelli già presenti, è necessario fare una notifica integrativa.

5) COSA C’ENTRA CON LE DETRAZIONI

Tra gli obblighi per poter accedere alle detrazioni fiscali sulle spese per il recupero del patrimonio edilizio esistente, c’è l’invio della “notifica preliminare”.

La norma sulle detrazioni parla solo di una comunicazione alla ASL competente, all’azienda sanitaria locale, ma di fatto è il documento di cui ti sto parlando.

È tra i documenti da conservare ed esibire in caso di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate ed è obbligatorio solo nei casi che abbiamo visto poco fa, cioè quando la normativa sulla sicurezza la prevede.

A presto.

 

grazie

Danilo Torresi

11 commenti su “LA NOTIFICA PRELIMINARE per la Sicurezza nei Cantieri Edili: quando serve e cosa contiene”

  1. Buongiorno,
    è possibile che una sola notifica valga per 2 o più scie?
    Il ns direttore della sicurezza ha inviato la notifica a fronte di una scia per ristrutturazione, che ha portato alla divisione di una villa monofamiliare in due appartamenti, riaccatatstai come tali e donati dal committente ai due figli. Quindi i due figli hanno fatto ulteriori lavori autorizzati con due nuove scie.
    Per tenere conto dei lavori dei due figli il direttore della sicurezza non ha fatto due nuove notifiche ma ha aggiornato la notifica iniziale..
    È sbagliato? C’è modo di rimediare?
    Grazie

    Rispondi
    • Sono nella stessa situazione e per questo mi negano un superbonus , visto che prima della cilas ,il tecnico aveva aperto una scia qualche mese prima per allargare la strada di acesso ai mezzi da utilizzarsi per la ristrutturazione , il mio tecnico dice che in teoria essendo solo una ditta esecutrice dei lavori no era necessaria nemmeno per il 110 sta di fatto che ad inizio cantiere era stata inviata con la legge 10

      Rispondi
  2. Buonasera la ditta che mi fornirà gli infissi ha emesso una fattura di acconto senza ancora consegnare gli stessi in quanto verranno consegnati il prossimo anno. Posso portare la spesa in detrazione nel 2021? Grazie

    Rispondi
  3. Buonasera ho presentato una CILA per una ristrutturazione del bagno indicando un’impresa esecutrice. Ho però fatto fare l’imbiancatura ad un imbianchino lavoratore autonomo senza dipendenti non indicato nella CILA. Secondo lei posso detrarre quest’ultima spesa? Grazie. Saluti

    Rispondi
  4. Gent.mo geom. Torresi sarebbe possibile avere urgentemente un colloquio telefonico con Lei per dei chiarimenti? La ringrazio anticipatamente.

    Rispondi
  5. Buongiorno Collega Geometra,
    in merito all’invio della notifica preliminare essa non andrebbe inviata se in cantiere vi è una sola impresa (senza contare i lavoratori autonomi – un falegname e un ferramentista per portone e persiana).
    Se per l’ottenimento dei bonus fiscali intervengono i due artigiani autonomi anzidetti (che hanno lavorato 2 ore ciascuno in cantiere), l’Agenzia converrà che sono gli autonomi e che non concorrono all’obbligo di trasmissione della notifica?
    Grazie, Alessandro.

    Rispondi
      • Buonasera Danilo, in tale caso cosa bisogna verificare sulla partita IVA? Per essere inteso come lavoratore autonomo cosa ci dev’essere scritto? Per intenderci, se un idraulico viene dichiarato “impresa individuale con zero dipendenti” va considerato lavoratore autonomo?

        Rispondi
  6. Buongiorno Geometra,
    cosa si intende con sospensione del titolo edilizio in assenza di notifica preliminare?
    Viene revocato e/o annullato il permesso o viene sospeso per per adempiere alle prescrizioni eventualmente indicate dalle autorità intervenute?

    Rispondi

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