DETRAZIONI SUPERBONUS 110% SENZA IRPEF: Regime forfettario senza capienza e senza reddito


Puoi accedere alle detrazioni Superbonus 110% senza capienza IRPEF, senza reddito o se sei in regime forfettario?

PANORAMICA

Il Superbonus 110% del Decreto Rilancio ha messo in subbuglio il mondo edilizio. C’è chi è estremamente ottimista, chi vede il complotto dappertutto e chi è estremamente negativo e si aspetta l’inganno.

In questo campo (l’edilizia) le opinioni personali spesso vengono usate come scuse per giustificare scelte e comportamenti controproducenti.

Io come sempre, cerco di tenermi nel mezzo, limitandomi a prendere atto dei fatti, comprenderli, e da qualche anno condividerli in rete.

Oggi l’argomento è: detrazioni quando non hai IRPEF da detrarre.
Un argomento che ho toccato in un video del secondo canale.

Lo spunto ce lo da un recente chiarimento dell’Agenzia delle Entrate – l’interpello 224 del 2020.
Tocca e ribadisce tre punti importanti dell’universo delle detrazioni, andiamoli a vedere:
-Se e come, chi non ha IRPEF da detrarre può accedere lo stesso alle detrazioni.
-Come considerare i lavori minori di finitura e se possono essere detratti dentro la percentuale maggiore.
-come effettuare i pagamenti in caso di cessione del credito in un condominio.

L’interpello in particolare riguarda un intervento antisismico in condominio appunto ed è un esempio ottimo anche per tutte le agevolazioni vigenti e i casi che possono prospettarsi.

Ti dirò le argomentazioni della risposta a questi tre punti sviluppando il video nei seguenti capitoli:
1)il quesito posto all’Agenzia;
2)panoramica sulle detrazioni e il recente Superbonus 110%;
3)le risposte dell’Agenzia delle Entrate.

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1) IL QUESITO ALL’AGENZIA

Partiamo vedendo le domande che sono state poste all’Agenzia.
Chi pone i quesiti è un professionista in regime forfettario, quindi senza IRPEF, proprietario di un appartamento in condominio.

Il condominio ha deciso di effettuare dei lavori di ristrutturazione all’edificio. In particolare degli interventi antisismici rientranti nel sismabonus.

I lavori volti alla riduzione del rischio sismico necessitano della rimozione e del successivo ripristino dell’intonaco nelle parti dove si andrà ad intervenire.

Le domande che vengono fatte all’Agenzia sono tre, le riassumo e le parafraso:

a) chi è in regime forfettario e quindi senza capienza IRPEF per poter detrarre direttamente, può cedere il credito all’impresa?

b) l’intonaco, la tinteggiatura e i decori possono rientrare nelle spese del sismabonus?

c) se la cessione del credito è applicabile, come bisogna pagare la spesa? Come bisogna corrispondere l’importo all’impresa? E nel nostro caso, come devono essere versate le quote condominiali?

Come ti accennavo all’inizio, anche se le domande sono riferite ad un caso specifico di sismabonus in condominio, sono un ottimo chiarimento anche per le altre casistiche.

2) LE DETRAZIONI E IL SUPERBONUS 110%

Prima di vedere cosa risponde l’Agenzia mi sembra opportuno farti un riepilogo dei vari bonus ed in particolare di quello legato agli interventi antisismici – il sismabonus – e del recente Superbonus 110%.

Quest’ultimo può riguardare sia interventi antisismici del sismabonus, sia interventi volti al miglioramento della prestazione energetica dell’edificio, quindi l’ecobonus.
Ma andiamo in ordine.
Per il recupero del patrimonio edilizio esistente ci sono da anni dei bonus che permettono di detrarre una certa percentuale sulle spese sostenute.

La percentuale oramai classica che conosci è quella del 50%.

PER APPROFONDIRE: “RISTRUTTURAZIONE Casa DETRAZIONE Fiscale 2019”.
La maggior parte delle informazioni sono ancora in vigore e valide.

Affiancati, paralleli, o spesso intrecciati a quelli che abbiamo appena visto, ci sono gli interventi che migliorano l’edificio dal punto di vista “prestazione energetica”.
Di questi ne avrai sentito parlare con il nome di ecobonus e le percentuali sono una miriade. Quella di riferimento che lo identifica di solito è il 65%, ma il range va dal 50% al 75%.
Per non parlare di quando si combinano con gli interventi antisismici.

Questi ultimi –gli interventi antisismici – sono un ulteriore livello di detrazione. Sono stati introdotti per le spese sostenute tra il 01 gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021 per l’adozione di misure antisismiche.

Per i fabbricati destinati ad abitazioni o ad attività produttive, ubicati in una delle tre zone sismiche riconosciute (1, 2 e 3), sui quali si interviene
con lavori antisismici, è possibile detrarre il 50% delle spese sostenute in 5 anni, calcolate su un tetto massimo di 96.000 euro.

Fin qui identico al bonus ristrutturazioni che abbiamo appena visto, tranne per il periodo di fruizione, 5 anni invece di 10.

Il sismabonus è stato introdotto dai commi 1 bis e 1 ter del Decreto Legge 63 del 2013, convertito in Legge, la numero 90 sempre del 2013.

Il tetto massimo di 96.000 euro sul quale calcolare la percentuale di detrazione, è riferito ad ogni unità immobiliare.

Qualora questi interventi comportino una riduzione del rischio sismico, con passaggio ad una o due classi di rischio inferiori, la percentuale passa rispettivamente al 70% e all’80% sulle singole unità immobiliari.

Se gli stessi riguardano le parti comuni, la detrazione sale al 75% e all’85%.
Sempre da calcolare su un tetto massimo di 96.000 euro e da moltiplicare per il numero delle unità immobiliari facenti parte dell’edificio.

Il Superbonus 110%

Con il recente Decreto Rilancio, il 34 del 2020  convertito con modifiche nella Legge 77 del 2020 – a fine luglio 2020 – tutti gli interventi di tipo antisismico rientranti nel sismabonus possono essere detratti con una percentuale del 110%.

Le spese sostenute valide sono quelle tra il 01 luglio 2020 e il 31 dicembre 2021.

Con lo stesso Decreto è stata introdotta la possibilità di detrarre al 110%
anche gli interventi energetici, a patto che venga realizzato almeno uno degli
interventi trainanti e si consegua un miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio.

Il Superbonus per gli interventi energetici ha un ulteriore limite di applicabilità, su un massimo di 2 unità immobiliari.
Limite inesistente in caso di intervento sulle parti comuni dei condomini, o per interventi antisismici.

PER APPROFONDIRE:
SUPERBONUS 110%: Ecobonus Sismabonus Cappotto Caldaie APE – come funziona: aggiornamento luglio 2020” 
SUPERBONUS 110%: Fotovoltaico Asseverazioni Cessione del Credito Sconto in Fattura”.

Tutte le detrazioni, tutti gli interventi, non solo quelli rientranti nel Superbonus, prevedono la possibilità di cessione del credito o scontro diretto in fattura, anche verso istituti di credito.

3) LE RISPOSTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Fatto un riassunto molto incompleto delle detrazioni in vigore e del Superbonus 110%, se vuoi approfondire leggi gli articoli che ho pubblicato,
andiamo a vedere cosa risponde l’Agenzia ai tre quesiti.

a) regime forfettario e cessione del credito

Tutti i soggetti beneficiari della detrazione possono cedere il credito anche se non hanno IRPEF o sufficiente capienza.
L’Agenzia fa riferimento alla circolare 13/E del 31 maggio 2019.

Se hai una capienza parziale puoi optare per la cessione della sola parte in eccesso e detrarre direttamente la restante.

Quindi se sei forfettario puoi cedere il credito maturato che altrimenti non potresti detrarre direttamente.

b) lavori minori collegati

Per quanto riguarda i lavori di finitura, o non strettamente inerenti all’intervento, ma necessari per completare l’opera, l’agenzia cita la risoluzione 147/E del 29 novembre 2017.

Nel nostro caso si tratta di intonaco, tinteggiatura e decori, da detrarre col sismabonus.

Anche per gli interventi antisismici, e in generale per tutti i casi simili, vale il principio che l’intervento di categoria superiore assorbe quello inferiore direttamente collegato e correlato.

Nel caso dell’interpello che trattiamo in questo articolo: l’intonaco, la tinteggiatura e i decori sono manutenzione ordinaria (quindi non interventi di tipo strutturale o antisismico). Però nelle parti dove per lavorare sulla struttura per forza di cose dobbiamo andare a rimuovere l’intonaco e tutto quanto sta sopra alla parte dell’intervento – per poi ripristinarle al termine – per questo motivo anche queste possono essere comprese nel sismabonus e fruire delle percentuali maggiori.
Attenzione solo dove sono collegate e correlate.

Se ad esempio il condominio decidesse di rifare l’intonaco e la tinteggiatura di tutte le facciate esterne, non tutta la spesa potrà rientrare nel sismabonus e quindi nel 110%, ma solo la superficie e le zone strettamente necessarie.

La restante parte potrà essere detratta con gli altri bonus ancora vigenti, come ad esempio il “bonus facciate” al 90% o il bonus ristrutturazioni al 50%.

In questo caso, come ho già detto in un video che ho pubblicato nel mio secondo canale YouTube, è necessario contabilizzare separatamente le quantità
per distinguere quelle che ricadono in un bonus e quelle che ricadono nell’altro.

c) cessione del credito e come pagare

Passiamo quindi alla risposta del terzo e ultimo quesito.
Il credito e la spesa imputabile al singolo condomino, è stabilito in assemblea e andrà suddiviso nelle modalità indicate all’interno della delibera assembleare, in base ai millesimi.

Se il singolo condomino decide di avvalersi della cessione del credito, deve comunicare all’amministratore entro il 31 dicembre i propri dati e quelli del soggetto che riceve il credito. Oltre che l’accettazione, perché la cessione, così come lo sconto in fattura, può essere fatta se c’è un accordo tra i due
soggetti, chi cede il credito e chi lo riceve.
Non è una scelta unilaterale del committente.

L’amministratore a sua volta dovrà trasmettere all’Agenzia i dati e consegnerà la ricevuta al condomino.

La fattura del fornitore dovrà essere completa anche della somma eventualmente
ceduta.

Quindi il condominio pagherà:
o l’importo totale,
o nel caso di cessione, la cifra risultante dalla differenza tra l’intero importo e la somma del credito ceduto.

Pagamento da effettuare con bonifico dal quale risulti:
-la causale del versamento;
-il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
-il codice fiscale o la partita IVA di chi riceve il pagamento.

A presto.

grazie

Danilo Torresi

4 commenti su “DETRAZIONI SUPERBONUS 110% SENZA IRPEF: Regime forfettario senza capienza e senza reddito”

  1. Buongiorno, sono senza reddito ma percepisco la Naspi. Sono single e proprietario di un appartamento in un condominio di 4 unità. Come condominio vogliamo accedere al bonus 110% per il cappotto esterno e il solare fotovoltaico. La mia domanda è, pur non avendo reddito (ma sussidio Naspi) posso accedere al bonus con la cessione del credito per i lavori del condominio? Se volessi eventualmente rifare l’impianto di riscaldamento (da radiatori a pavimento) nel mio appartamento posso accedere al bonus 110% essendo un lavoro “trainato” dal cappotto del condominio? Grazie

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    • ciao Marco. L’Agenzia ha affermato più volte che anche chi non ha IRPEF può accedere ai bonus mediante cessione o sconto. Detto questo verifica la tua situazione fiscale con un commercialista.

      Rispondi

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