Quali sono gli interventi trainanti per l’efficientamento energetico col Superbonus 110%? Quali lavori comprendono?
PANORAMICA
Continuiamo con la serie di articoli concatenati tra loro nei quali tratto i contenuti della circolare 24/E dell’08 agosto 2020 dell’Agenzia delle
Entrate.
Circolare che ribadisce e approfondisce i contenuti degli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio.
Decreto Rilancio che ha introdotto il Superbonus con il quale è possibile detrarre alcuni tipi di interventi al 110%.
Interventi che si dividono in due gruppi:
-di efficientamento energetico;
-antisismici.
I primi, che comprendono tutte quelle opere già detraibili con l’ecobonus, si suddividono ulteriormente in due: interventi trainanti e interventi trainati.
I trainanti, che tratterò in questo articolo, permettono di accedere alla
percentuale del 110% di detrazione sulle spese sostenute per essi.
I trainati sono quelli che se realizzati congiuntamente ai primi, possono essere detratti anch’essi al 110%, ma li tratterò in uno dei prossimi post.
Come ti ho accennato questi sono una serie di episodi concatenati e specifici nei quali tratto separatamente i contenuti del Superbonus. Quindi se stai leggendo questo articolo o uno degli altri in maniera estemporanea, potresti trovare delle informazioni parziali o incomplete.
Che può andare anche bene se hai dimestichezza con l’argomento, ma potrebbe invece non aiutarti se non sei abituato alle normative sulle detrazioni fiscali nell’ambito edilizio.
Perciò ti consiglio di armarti di pazienza e leggere con calma tutti gli articoli, per avere il quadro completo.
Suddividerò l’articolo nei seguenti capitoli:
1)introduzione degli interventi trainanti;
2)l’isolamento termico dell’involucro dell’edificio;
3)l’impianto di riscaldamento centralizzato;
4)l’impianto di riscaldamento sugli edifici unifamiliari o unità indipendenti.
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1) INTRODUZIONE AGLI INTERVENTI TRAINANTI
Prima di entrare nel particolare di ogni singolo intervento te li elenco brevemente.
Escludendo per ora il sismabonus che merita un episodio a sé, gli interventi energetici principali sono due:
a) Il primo riguarda l’isolamento termico delle superfici opache dell’involucro dell’edificio. Superfici, verticali, orizzontali, inclinate, controterra, verso vani non riscaldati.
L’incidenza dell’intervento deve essere superiore al 25% della superficie complessiva disperdente. Questo vale per le abitazioni unifamiliari, per i condomìni, così come per le unità funzionalmente indipendenti.
Ti ricordo che le unità immobiliari funzionalmente indipendenti per essere tali devono essere inserite in contesti plurifamiliari ed avere uno o più accessi autonomi esterni.
b) Il secondo intervento trainante è la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente con un impianto:
-centralizzato in caso di condomìni;
-autonomo sulle unifamiliari o unità funzionalmente indipendenti.
Anche la sostituzione della sola caldaia – che deve essere almeno a condensazione di classe A – può dare accesso al 110%. Sono comprese anche le sistemazioni delle tubazioni, dei corpi riscaldanti, dei termostati eccetera.
Entrambi gli interventi devono garantire un miglioramento di almeno due classi
energetiche dell’edificio, o il conseguimento di quella più alta esistente.
2) L’ISOLAMENTO TERMICO DELL’INVOLUCRO DELL’EDIFICIO
Quando si parla di isolamento termico delle superfici opache dell’involucro dell’edificio si intendono:
-le pareti verticali (escluse porte, finestre e superfici vetrate);
-le orizzontali come solaio di copertura o pavimenti controterra;
-le inclinate come le falde del tetto, ma in questo caso devono fare da separatore tra un vano riscaldato e l’esterno. Un sottotetto non riscaldato non concorre.
Devono riguardare le sole superfici opache verso l’esterno, controterra o verso vani non riscaldati.
L’intervento deve essere di una superficie superiore al 25% di quella lorda complessiva disperdente. I materiali utilizzati devono rispettare dei precisi criteri minimi ambientali.
Le somme massime ammissibili sulle quali calcolare il 110% si suddividono in tre:
-50.000 euro per le unifamiliari o le unità funzionalmente indipendenti;
-40.000 euro, da moltiplicare per il numero delle unità di cui è composto l’edificio, quando queste sono da 2 a 8;
-30.000 euro, sempre da moltiplicare per il numero delle unità dell’edificio, per quelle sopra le 8 unità.
Te lo ripeto: fino a 8 unità immobiliari si moltiplica per 40.000, le eccedenti per 30.000.
Ti faccio un esempio. Poni il caso di avere un condominio con 16 abitazioni, 8 di essi andranno moltiplicati per 40.000, i restanti per 30.000. Per un totale complessivo di spesa ammissibile al calcolo della detrazione di 560.000 euro.
Affinché si possa accedere al 110% è necessario che ci sia un miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio – dell’intero edificio.
Indipendentemente se questo salto è conseguito con il solo isolamento dell’involucro o anche insieme agli altri interventi di efficientamento energetico.
3) L’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO
Passiamo adesso a l’impianto di riscaldamento.
Come ti ho accennato la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale come intervento trainante si divide in due: per le parti comuni, o per le unifamiliari/funzionalmente indipendenti.
Vediamo le prime.
Il Superbonus 110% è accessibile con la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente, con un impianto centralizzato sulle parti comuni dell’edificio.
Sono riconosciuti gli impianti:
-centralizzati a condensazione almeno di classe A, o a pompa di calore, ibridi o geotermici. Anche con abbinato il fotovoltaico e i sistemi di accumulo.
-gli impianti di microcogenerazione.
-gli impianti a collettori solari.
Per gli interventi trainanti che ti ho elencato, i limiti di spesa sui quali calcolare la detrazione si dividono in due:
-20.000 euro, moltiplicate per il numero delle unità immobiliari, fino a 8 unità;
-15.000 euro, sempre da moltiplicare per il numero delle unità che eccedono le 8.
Con la stessa logica di applicazione dell’esempio sull’isolamento termico dell’involucro, in un condominio di 16 unità immobiliari, 8 di esse andranno moltiplicate per 20.000 euro, le restanti 8 per 15.000 euro. Per un totale di 280.000 euro complessivi sui quali calcolare la percentuale di detrazione.
Le spese sono comprensive anche dello smaltimento del vecchio impianto. Invece per quanto riguarda l’impianto fotovoltaico e i sistemi di accumulo, questi hanno un loro tetto massimo che è di 48.000 euro, distinto da quelli che ti ho appena detto.
4) L’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SU EDIFICI UNIFAMILIARI E UNITA’ INDIPENDENTI
Passiamo infine alla sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o nelle unità funzionalmente indipendenti. Non ti ripeterò cosa sono e come si identificano, se vuoi puoi leggerti gli articoli precedenti.
Gli interventi riconosciuti sono gli stessi delle parti comuni, ma in questo caso autonomi e non centralizzati:
-gli impianti a condensazione almeno di classe A, o a pompa di calore, ibridi o geotermici. Sempre con la possibilità di abbinare il fotovoltaico.
-gli impianti di microcogenerazione.
-gli impianti a collettori solari, cioè i pannelli solari termici.
Ciò che cambia è l’ammontare massimo di spesa riconosciuto, che è 30.000 euro.
Sempre comprensivi dello smaltimento dell’impianto esistente e sempre con l’impianto fotovoltaico, eventualmente abbinato, con i suoi 48.000 euro distinti.
A presto.
grazie
Buon giorno,
vorrei farle una domanda,
se il mio condominio fa’ come trainante la sostituzione della caldaia centralizzata, spendendo in totale il relativo ammontare,
nella mia unita’ immobiliare, ho diritto come trainato alla sostituzione dei corpi scaldanti e tubi con riscaldamento a soffitto, usando il relativo bonus dei 30.000 euro diviso 1,1 ?
che poi sarebbe la stessa cosa della sostituzione infissi con bonus 60.000 diviso 1,1 …
Grazie
VORREI UN CHIARIMENTO RELATIVO AGLI ECOBONUS 2020: SONO CUMULABILI E CEDIBILI A TERZI SIA QUALLI RELATIVI AGLI INTERVENTI TRAINANTI CHE QUELLI RELATIVI AGLI INTERVENTI TRAINATI.
IN PRATICA SE IL BONUS PER LA SOSTITUZIONE DI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO O RAFFREDDAMENTO E UN BONUS PER LA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI LA SOMMA DEI DUE INTERVENTI SONO ENTRAMBI CEDIBILI? GRAZIE
ciao Vincenzo. Si, tutti i crediti sono cedibili, sia quelli rientranti nel Superbonus, ma anche quelli dei classici ecobonus, sismabonus, bonus casa ecc.
Sono proprietrio di un edificio con 2 unità, un appartamento e un garage.
Devo eseguire una ristrutturazione completa, con miglioramento sismico ed energetico di almeno 2 classi.
Sostituzione di tutti gli impianti ed infissi.
secondo un interpello da te citato ( risposta 293 del 2019 ), in un edificio con 2 unità sussiste già la situazione di presenza di parti comuni (fondazioni, tetto, facciate).
Quindi con la possibilità di accedere alle detrazioni maggiorate concesse dall’Ecobonus, e anche dal Sismabonus.
Ciò detto e riferendoci al mio edificio con 2 unità e all’attuale Superbonus 110 i seguenti limiti di spesa spono esatti?
– L’ISOLAMENTO TERMICO DELL’INVOLUCRO DELL’EDIFICIO –> 40.000 x 2 = 80.000 euro
– L’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO –> 20.000 x 2 = 40.000 euro
– SISMABONUS –> 96.000 X 2 = 192.000 euro
Inoltre per la parte rigurdante gli infissi, con tetto massimo di 60.000 euro, sono anch’essi da aggiungere (o da ritenersi compresi negli 80.000 dell’isolamento termico) e da moltiplicare per due ?
ciao Tommaso. Attenzione che abitazione+pertinenza valgono come uno. Inoltre per gli interventi ecobonus, i locali devono essere già dotati di impianto di riscaldamento
Volevo porre alcuni quesiti a cui io non sono ancora giunto ad una posizione definitiva e mi farebbe piacere la tua opinione in merito:
1) non mi è chiara la spesa/detrazione massima ammissibile degli interventi, in quanto se dall’allegato B del decreto Requisiti leggo un importo massimo per singola categoria (pertanto presumo che il totale non vi è un limite massimo ma va appunto contenuto la spesa massima per singolo intervento) dall’ Allegato D dello stesso decreto porta dei totali non più per singoli interventi ma accorpa ad esempio l’intervetno sulle strutture opache con infissi e schermature il cui limite massimo di detrazione ammissibile diventa (sommando i singoli interventi) pari ad € 60.000, così come tutti gli interventi ad eccezione del fotovoltaico (con accumulatori) e colonnina di autoricarica non possono superare una detrazione massima ammissibile pari ad €100.000
2)nel caso di un condominio ricadente nel vincolo paesaggistico come indicato anche alla pagina 25 della circolare 24/E il superbonus si applica anche realizzando solo intervetni “trainati” purchè garantiscono comunque il miglioramento energetico di due classi. In questo caso si può intervenire solo sugli impianti di climatizzazione invernale autonomi delle singole unità (non esiste il riscaldamento cemntralizzato) oltre che sugli infissi.
ciao Sandro sono domande a cui non ho risposta certa. Gli importi “accorpati” sono quelli già in vigore per l’ecobonus ed è da li che nascono alcuni miei dubbi che ho espresso nei video del secondo canale. Nei 50.000 del cappotto vanno comprese le spese per gli infissi trainati? o mantengono i loro 60.000? presumo la prima. Alla seconda ti esprimo un parere personale non avallato da alcuna prova: si, ritengo che la caldaia autonoma in condominio possa dare accesso al 110% se ci si trova nel caso che hai descritto di immobile vincolato (o per il quale le norme urbanistiche non consentono la realizzazione dei traianti)