Come funziona il Sismabonus 110% con il Superbonus del Decreto Rilancio?
PANORAMICA
Oggi ti parlo del Sismabonus ed in particolare dei vantaggi introdotti dal Superbonus del Decreto Rilancio di maggio scorso, 2020.
Questo è un altro articolo della serie dedicata agli approfondimenti contenuti
nella circolare 24/E del 08 agosto 2020 dell’Agenzia delle Entrate.
Circolare che ribadisce e in parte chiarisce alcuni aspetti del Superbonus 110% contenuti nel Decreto e nella conversione in Legge.
Nei tre articoli precedenti ti ho parlato di:
-chi ne ha diritto; “SUPERBONUS 110% CHI NE HA DIRITTO? Condomini e Persone Fisiche – Circolare 24E Agenzia delle Entrate”
-le tipologie di immobili e le differenze; “SUPERBONUS 110% Quali Immobili? unifamiliare appartamento condomini strumentali negozi magazzini”
-gli interventi trainanti. “Gli interventi TRAINANTI del SUPERBONUS 110%: quali lavori comprende”
Ti consiglio di leggere tutti gli articoli per avere il quadro generale.
Comunque se sei proprio digiuno dell’argomento detrazioni con il Superbonus, ti faccio una breve panoramica.
Il Decreto Rilancio numero 34 del 19 maggio 2020 ha introdotto la possibilità di detrarre le spese per alcuni tipi di interventi al 110%.
Interventi che per quanto riguarda la parte energetica, all’inizio erano limitati alla sola abitazione principale. Poi sono stati estesi a 2 – massimo due unità abitative.
È stata quindi introdotta la possibilità di detrarre o di cedere il credito o di scontare direttamente in fattura.
Gli interventi sono due:
-quelli energetici che ti ho appena accennato con la suddivisione in interventi
trainanti e trainati e con l’obbligo di conseguire almeno un miglioramento di
due classi energetiche;
-gli antisismici per la messa in sicurezza statica dell’edificio chiamati Sismabonus.
Oggi ti parlerò di questi ultimi suddividendo il video nei seguenti capitoli:
1)gli interventi del sismabonus;
2)il sismabonus per chi acquista case antisismiche;
3)gli importi riconosciuti;
4)un accenno alla cessione del credito e lo sconto in fattura.
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1) GLI INTERVENTI DEL SISMABONUS
Le spese sostenute tra il 01 luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 per gli interventi antisismici (salvo proroghe) possono essere detratte al 110%.
Si tratta di quella categoria di interventi già agevolati col Sismabonus previsti nel Decreto Legge numero 63 del 2013 e convertito nella Legge 90.
Interventi che riguardano la messa in sicurezza statica dell’edificio e che sono iniziati dopo il primo gennaio 2017.
Quindi i lavori di recupero del patrimonio edilizio, che però interessano le strutture dell’edificio. Edificio che deve essere ubicato in una delle tre zone sismiche riconosciute, la 1 la 2 o la 3.
Interventi che possono andare dai più leggeri a quelli che comportano una riduzione del rischio sismico – di una o due classi di rischio.
Sia su immobili unifamiliari che sulle parti comuni degli edifici plurifamiliari o condomìni.
La norma già in vigore – e non parlo del Decreto Rilancio del Superbonus – permetteva e permette ancora, a fronte di interventi più incisivi che permettono dei risultati migliori, di detrarre percentuali via via maggiori, fino all’85%
Con il Decreto Rilancio convertito in Legge il 17 luglio 2020 numero 77, qualunque intervento antisismico, dal più leggero a quello più efficace – come ad esempio può esserlo una demolizione ricostruzione – può essere
detratto al 110%.
Se proprio dobbiamo trovare qualcosa di negativo in questo nuovo bonus, possiamo dire che ha appiattito l’incentivo ad effettuare interventi più efficaci, visto che l’aliquota in qualunque caso è sempre la stessa.
Ho fatto un video a tal proposito sul secondo canale.
È inutile dire che la maggior parte dei tecnici insisteranno affinché si effettuino dei lavori più sostanziosi per rendere l’edificio più sicuro dal punto di vista antisismico.
Il messaggio principale che è passato con questo Superbonus, specialmente da
chi con l’edilizia ha a che fare solo marginalmente o magari ne ha a che fare solo per sentito dire, è che riguarda solo gli interventi energetici di
riqualificazione energetica dell’edificio.
È certo importante consumare meno ed avere un edificio più performante e confortevole dal punto di vista termico.
Però è inutile fare un cappotto su un edificio che sta crollando o realizzare un impianto di riscaldamento a pavimento su un solaio che sta cedendo.
Il Sismabonus al 110% è una grande occasione per fare dei lavori sulla tua casa. Lavori che vanno ad incidere sulla sicurezza della struttura dell’edificio. Insieme a tutti gli altri interventi energetici già previsti dalla normativa.
2) IL SISMABONUS ACQUISTI
Anche per gli acquirenti di case ristrutturate mediante demolizione e ricostruzione da un’impresa di costruzioni, che cede gli immobili entro 18 mesi dalla fine lavori, possono detrarre il 110% sul prezzo di acquisto.
Anche questi fabbricati devono essere ubicati in una delle tre zone sismiche riconosciute: la 1 la 2 e la 3.
A differenza delle classiche agevolazioni non è il possessore/detentore che usufruisce del bonus, ma è l’acquirente dell’immobile che detrae il credito.
Detrae o cede o sconta direttamente.
Se realizzati congiuntamente, possono rientrare nella spesa di detrazione anche i sistemi di monitoraggio strutturale continuo, sempre entro i massimali consentiti dal bonus.
Ma quali sono questi importi per gli interventi antisismici sui quali calcolare il 110%?
3) GLI IMPORTI RICONOSCIUTI
Il limite di spesa ammissibile per il Sismabonus per il Superbonus è di 96.000 euro per ogni unità immobiliare, per ogni anno e aggiungo io, per ogni intervento.
Ti spiego meglio.
Nel caso l’edificio su cui intervieni fosse costituito da una sola unità, il limite è di 96.000 euro. Anche se l’intervento si protrae per più anni.
Ad esempio se inizi i lavori nel 2020 e spendi entro il 31 dicembre una cifra di 50.000 euro e questi lavori dovessero protrarsi per l’anno successivo, per il 2021 per lo stesso intervento ti rimangono 46.000 euro sui quali calcolare il bonus.
Anche se i soggetti possessori o detentori sono più di uno il limite rimane sempre 96.000 euro, perché è legato all’abitazione – all’unità.
Senza il limite di 2 però, come per gli interventi energetici per quanto riguarda il Superbonus.
Per quanto riguarda le singole unità e le relative pertinenze attenzione: anche se accatastate separatamente, le pertinenze dirette insieme all’abitazione vengono conteggiate come 1.
Mentre quando l’intervento è sulle parti comuni il limite di 96.000 euro va moltiplicato per il numero di unità di cui è composto l’edificio.
Perciò i condomìni – anche quelli minimi – beneficiano del bonus moltiplicato per il numero degli immobili di cui è composto.
Anche per l’acquisto di case antisismiche – il Sismabonus acquisti – il limite di 96.000 euro è per ogni unità abitativa.
4) CESSIONE E SCONTO IN FATTURA (ACCENNO)
Così come per gli interventi energetici e come per tutti gli altri bonus già
vigenti, anche il credito maturato per gli interventi antisismici può essere ceduto o scontato direttamente in fattura.
Puoi farlo verso i fornitori, le banche, le assicurazioni e altri soggetti.
Puoi cedere o scontare anche solo una parte e tenerti quello sufficiente in base al tuo ammontare IRPEF.
Chi usa il credito potrà farlo in cinque anni – in cinque quote annuali di pari importo.
Ma la cessione e lo sconto le approfondiremo in uno dei prossimi articoli.
Per ora sappi che se cedi il credito ad un’assicurazione e contestualmente stipuli una polizza a copertura degli eventi calamitosi, puoi detrarre il premio al 90%, ma questo è un credito che non puoi cedere o scontare.
A presto.
grazie
Ciao Danilo,
alla luce di quanto emerso ad oggi, se posso attingere al sismabonus 110% – quindi come opera trainante – posso anche inserire altre opere trainate previste come sostituzione serramenti e schermature solari?
Oppure queste possono solo essere “trainate” solo da interventi a miglioramento energetico?
Grazie
ciao Vittorio. Il Sismabonus è chiamato impropriamente trainante. Le opere trainate di cui parli possono esserlo solo con gli interventi di efficientamento energetico
Ciao Danilo,
alla luce del decreto attuativo requisiti tecnici in vigore dal 5/10/2020, sembrerebbe che gli interventi antisismici che accedono alla detrazione 110% siano solo quelli effettuati su “parti comuni degli edifici” (quindi condominiali ne deduco). È davvero così? Io che intendo fare una demolizione e ricostruzione con miglioramento di 2 classi di rischio su edificio unifamiliare dovrò tornare al vecchio sismabonus?
ciao Alessandra. Non so risponderti, debbo ancora studiarmi il decreto requisiti
Buongiorno Danilo, in caso di demolizione e ricostruzione di un condominio che si sviluppa in verticale composto da due appartamenti di proprietà diversa + pertinenze (una cantina e un sottotetto accatastati separatamente), il limiti di spesa se non ho capito male per il sismabonus si calcola 96.000 x 4 = 384.000,00.
Oltre al sismabonus posso avere anche gli altri bonus 40.000 cappotto +20.000 impianto entrambi moltiplicati x 2 ?
La ricostruzione prevede la realizzazione di n° 2 villette a schiera, questo potrebbe pregiudicare qualcosa??
Grazie
ciao Michele. Ti ho già risposto via Email. Essendo pertinenze il moltiplicatore è x2. Serve valutare quindi la pertinenzialità
Ciao Danilo,
ho qualche domanda sul sismabonus:
1) il cumulo di sismabonus con ecobonus ha un limite massimo di 136.000 euro anche per le singole abitazioni oppure si applicano i limiti del nuovo superbonus ovvero ai 96.000 euro del sismabonus posso aggiungere i 50.000 euro per il cappotto più 20.000 euro per il riscaldamento più 60.000 euro per gli infissi?
2) in caso di un due immobili (uno consiste in una vera e propria villetta mentre l’altro pur essendo un A4 deve essere completamente ristrutturato) accatastati con subalterni differenti ma con stessa particella che costituiscono un condominio orizzontale come le villette a schiera ma non sono funzionalmente indipendenti, secondo te posso utilizzare il sismabonus sull’edificio da ricostruire oppure come per l’ecobonus devo effettuare i lavori sulle parti comuni per avere il diritto di farli sulla parte privata??
ciao Luca. Ritengo si applichino le somme dei tetti massimi del Superbonus. Per la seconda domanda direi che avendo corte comune (presumo) non possano essere considerati autonomi, ma come un condominio – se ci sono due proprietà distinte.
Sembrerebbe che esistono dei limiti nella cessione del credito a banche ed imprese, date dalla richiesta obbligatoria del “visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza
dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato dagli
intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori
commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) nonché dai
CAF”. In altre parole bisogna possedere una “capienza” fiscale…
ciao Paola. La norma consente la cessione anche agli incapienti