SUPERBONUS 110% Adempimenti: visto di conformità asseverazioni documenti necessari e da conservare


Quali sono i documenti necessari per il Superbonus 110% del Decreto Rilancio? Visto di conformità, asseverazioni, cosa devi conservare?


PANORAMICA

Ottavo e ultimo articolo sulla circolare 24/E dell’Agenzia delle Entrate. Circolare che chiarisce e approfondisce alcuni aspetti del Superbonus del Decreto Rilancio.

Superbonus che ha introdotto l’aliquota straordinaria del 110% per le spese di alcuni tipi di interventi: energetici e antisismici. Se si conseguono determinati risultati.

Con questo chiudo la serie dedicata all’approfondimento di questo documento, dai prossimi passiamo agli interpelli e alle risoluzioni che sono uscite e che stanno uscendo nel frattempo.

Nei precedenti 7 dedicati alla circolare ti ho descritto:
chi ne ha diritto al Superbonus;
quali immobili sono riconosciuti;
gli interventi trainanti;
il Super Sismabonus;
gli interventi trainati;
i requisiti e come funziona il Superbonus;
la cessione del credito e lo sconto in fattura.

Oggi tratterò gli adempimenti necessari e specifici per il Superbonus, visto di conformità, asseverazioni e quali documenti devi conservare.

Suddividerò l’articolo nei seguenti capitoli:
1)le regole del Superbonus;
2)il visto di conformità;
3)le asseverazioni dei professionisti;
4)gli attestati di prestazione energetica;
5)la polizza di assicurazione dei tecnici;
6)la documentazione da conservare.

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1) LE REGOLE DEL SUPERBONUS

Le regole del Superbonus si affiancano quelle già esistenti del bonus casa, del Sismabonus e dell’Ecobonus.

Sono necessari ulteriori adempimenti perché l’aliquota del 110% ha necessità di regole più stringenti.

Il periodo di fruizione è di 5 anni, di cinque quote annuali di pari importo e sono stati reintrodotti la cessione del credito e lo sconto in fattura. Non solo per il Superbonus.

Ciò che doveva essere fatto per quelli già vigenti vale anche per il nuovo bonus.
a) eventuali titoli abilitativi da presentare presso il Comune;
b) la notifica preliminare all’ASL se prevista dalla normativa sulla sicurezza (che fa scattare inoltre anche tutta la questione piano di sicurezza e coordinatore);
c) gli adempimenti specifici dei singoli bonus,
d) i pagamenti da effettuare con bonifico parlante.
E tutte le altre di cui ti ho parlato negli articoli che ho pubblicato.

In aggiunta a tutto quanto già previsto ci saranno anche:
-il visto di conformità;
-l’asseverazione dei professionisti.

2) IL VISTO DI CONFORMITA’

Come già saprai se mi segui, oltre alla fruizione diretta del credito puoi optare per cessione o lo sconto.

Per poter procedere con le ultime due è necessario che tu richieda il “visto di conformità”.

Che cos’è il visto di conformità?
È un documento che certifica la presenza della documentazione che attesta la sussistenza dei requisiti necessari per accedere al Superbonus.

Semplificando molto: certifica che ci sono le attestazioni e le asseverazioni dei professionisti.

Chi lo rilascia?
Può essere rilasciato dai soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi (commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro e CAF).

3) LE ASSEVERAZIONI DEI PROFESSIONISTI

Se il “visto di conformità” è necessario soltanto quando intendi fruire della cessione del credito dello sconto in fattura, l’asseverazione è necessaria anche quando detrai direttamente.

In pratica per il 110% è sempre necessaria.

L’asseverazione, o le asseverazioni visto che interventi e professionisti possono essere diversi, servirà per attestare la conformità delle opere e i prezzi applicati.

Per gli interventi di efficientamento energetico il tecnico dovrà dimostrare che le opere sono state realizzate conformemente ai requisiti tecnici richiesti.

Dovrà inoltre asseverare la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi realizzati.

Significa che entrerà nel merito non solo della parte tecnica, ma anche per quanto riguarda prezzi applicati.

Il tecnico si riferirà i prezzari individuati nei Decreti del MISE (il Ministero dello Sviluppo Economico) recentemente pubblicati in Gazzetta Ufficiale.

L’asseverazione dovrà essere trasmessa telematicamente all’ENEA, secondo le modalità stabilite, attraverso il portale dedicato che sarà creato.

Per gli interventi antisismici l’asseverazione dovrà essere redatta:
-dal professionista che ha progettato le strutture;
-dal direttore lavori delle opere strutturali;
-dal collaudatore statico.

Ognuno iscritto ai rispettivi Ordini o Collegi e ciascuno per le proprie competenze, dovrà asseverare l’efficacia degli interventi sulla base del Decreto Ministeriale 58 del 2017.

Anche per gli interventi antisismici i tecnici dovranno asseverare la congruità delle spese sostenute in relazione di interventi agevolati.

L’asseverazione dovrà essere poi depositata allo Sportello Unico competente – cioè dove hai presentato il titolo abilitativo (CILA, SCIA o Permesso di Costruire).

Dovranno essere redatte e rilasciate al termine delle opere o ad ogni stato di avanzamento lavori.

Nel link che ti ho lasciato ai prezzari del MISE troverai anche il Decreto Asseverazioni.

4) GLI ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA

Non menzionati in questa sezione della circolare, ma che aggiungo io, ci sono gli Attestati di Prestazione Energetica (APE), che provano il miglioramento delle due classi energetiche.

Quindi necessari per le opere di efficientamento energetico e per accedere al Superbonus. Un APE pre intervento e un APE al termine dei lavori.

Te ne ho già parlato nell’articolo sui requisiti, ma ritengo opportuno ripeterlo.

5) LA POLIZZA DI ASSICURAZIONE DEI TECNICI

Ai fini del rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni, i tecnici devono stipulare necessariamente una polizza di responsabilità civile.

Il massimale dovrà essere congruo al numero delle pratiche realizzate ed anche al costo dei lavori delle stesse. Comunque sia non inferiore ai 500.000 euro.

In caso di attestazioni o asseverazioni infedeli, le sanzioni vanno da 2.000 a 15.000 euro per ogni pratica.

Inoltre le asseverazioni e le attestazioni errate fanno decadere il bonus.

6) LA DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE

Come per i precedenti, anche per il Superbonus bisogna conservare nella documentazione.

Innanzitutto sembra banale dirlo, devi conservare le fatture e le ricevute fiscali delle spese sostenute.
Per le persone fisiche anche la ricevuta del bonifico parlante.

Se sei affittuario dovrai essere anche in possesso della dichiarazione del proprietario che acconsente all’esecuzione dei lavori. È uno dei modelli che potrai scaricare se ti iscriverai al Sito [LINK].

Se gli interventi riguardano le parti comuni di edifici condominiali, dovrai essere in possesso di una copia della delibera assembleare e della tabella dei millesimi per la ripartizione delle spese, o in alternativa della certificazione dell’amministratore di condominio.

Inoltre devi conservare una copia delle asseverazioni per gli interventi energetici e per gli interventi antisismici.

A presto.

grazie

Danilo Torresi

4 commenti su “SUPERBONUS 110% Adempimenti: visto di conformità asseverazioni documenti necessari e da conservare”

  1. Buonasera,
    che lei sappia la fattura da parte del commercialista per visto di conformità, detraibile dal 2022, segue le normali normative, in tema di Iva , r.a del 20% ?
    Non credo si applichi l’ ulteriore trattenuta dell’ 8% al pari delle imprese edili?
    Mi da conferma?
    In tal caso non credo sia necessario un bonifico parlante

    Rispondi
  2. Buongiorno geometra, avrei un dubbio sulla compilazione dell’Allegato B1 di fine lavori del sismabonus.
    Negli ultimi due punti e nella tabella riepilogativa dice di inserire il costo totale e il credito residuo delle opere (quindi senza onorari) al netto IVA, quindi si riferisce a quanto deve ancora ricevere l’impresa.
    Ma gli onorari dove si mettono?
    Siccome il modulo dovrà andare a Deloitte per l’approvazione della cessione del credito, che poi dovrà avvisare l’Ag.Entrate di caricare sul cassetto fiscale del cliente l’importo indicato, come verrà recuperato il pagamento degli onorari tecnici?
    Ad esempio se all’impresa spettassero ancora 50.000+IVA euro ed ai vari professionisti 10.000+cassa previdenza+IVA 22%, non si rischia di avere accreditati solo i 55.000 lordi?
    Ma poi, visto che tutti i massimali sono comprensivi di ogni onere (lavori, onorari, contributi, IVA) non era più semplice ragionare sempre in termini lordi anziché netti, visto che c’è anche IVA al 10% e al 22%?
    La ringrazio anticipatamente per il suo aiuto.

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