Quali lavori sono ammessi nel “bonus facciate” con la realizzazione del cappotto? Quali opere correlate sono riconosciute?
PANORAMICA
La recente risposta, la 520 del 2020, dell’Agenzia delle Entrate precisa e chiarisce alcuni aspetti del “bonus facciate”. Aspetti che riguardano le regole che in qualche modo sono trasversali alle varie agevolazioni.
Il “bonus facciate” è una detrazione molto interessante se intendi rinnovare l’aspetto esterno dell’edificio.
Con un’aliquota del 90% senza tetti massimi, è un’ottima opzione, tenendo conto che la soglia di accesso è molto più bassa rispetto ad altri bonus – come ad esempio il Superbonus.
Il “bonus facciate” inoltre ti permette (o ti obbliga dipende dai casi) di detrarre il 90% anche della spesa per l’isolamento termico delle superfici esterne verticali. In sostanza il cappotto e le opere accessorie correlate necessarie.
Inoltre con il recente Decreto Rilancio si è aggiunto un ulteriore vantaggio. Te ne parlerò nel corso dell’articolo che suddividerò in tre parti:
1) il quesito;
2) la norma del “bonus facciate”;
3) la risposta dell’Agenzia.
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Per concludere i Reminders ricorda sempre che i miei contenuti sono consigli opinioni personali, che non sostituiscono lo studio specifico dei documenti e dello stato dei luoghi da parte di un professionista, sempre necessario in ogni caso.
1) IL QUESITO
Chi pone il quesito è il proprietario di un edificio composto da due unità immobiliari.
Intende realizzare l’isolamento termico dei prospetti mediante la posa del cappotto esterno, che al fine di evitare ponti termici verrà realizzato anche sullo sporto del tetto.
Per il completamento dell’opera saranno necessari anche ulteriori lavori, come lo spostamento dei pluviali, la sostituzione delle soglie delle finestre, la sistemazione dell’impianto elettrico esterno e lo spostamento delle tende da sole avvolgibili.
La domanda principale riguarda la possibilità di includere nel 90% anche questi interventi.
Il dubbio ulteriore invece è inerente al cappotto realizzato sullo sporto del tetto.
2) LA NORMA DEL BONUS FACCIATE
Prima di analizzare le risposte dell’Agenzia, vediamo la norma che regola l’agevolazione e cosa bisogna rispettare.
La Legge di bilancio dell’anno scorso, la numero 160 del 27 dicembre 2019, dal comma 219 al 223 dell’articolo 1 ha introdotto il “bonus facciate”.
“Bonus facciate” che consiste nella detrazione con un’aliquota del 90% senza tetto massimo, per gli interventi di recupero e restauro della facciata esterna degli edifici ubicati nelle zone A e B.
PER APPROFONDIRE: “BONUS FACCIATE 2020: come funziona e quali requisiti per la detrazione”.
Le zone A sono le zone urbane a carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale.
Le zone B sono sempre zone edificate, diverse dalle A, con precisi indici minimi di superfici e volumi realizzati.
Gli interventi di recupero e restauro debbono interessare:
-la parte opaca delle facciate esterne del perimetro dell’edificio;
-i balconi;
-i fregi;
-gli ornamenti.
In particolare:
a)il ripristino, il consolidamento e il rinnovo degli elementi della struttura opaca verticale della facciata.
b)La pulitura e la tinteggiatura della stessa.
c) Il rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, dei fregi e degli ornamenti.
d) Il rinnovo delle grondaie, dei pluviali, dei parapetti o dei cornicioni.
e) La sistemazione delle parti impiantistiche sulla parte opaca esterna.
Se, come nell’interpello di oggi, i lavori sono influenti anche dal punto di vista termico o interessano una superficie superiore al 10% dell’intonaco dell’involucro disperdente lordo complessivo, allora è necessario rispettare le trasmittanze e i requisiti minimi dell’Ecobonus.
Non sono riconosciuti invece i lavori sulle facciate interne, a meno che queste non siano visibili dalla strada o da un suolo pubblico.
Non sono riconosciuti i lavori sulle strutture opache orizzontali o inclinate, come ad esempio il terrazzo o il tetto o sui pavimenti verso locali non riscaldati.
Non sono riconosciute neanche le spese per la sostituzione delle vetrate, delle finestre, degli infissi, grate, portoni e cancelli.
Sono invece ammissibili le spese per le opere strettamente collegate agli interventi principali del “bonus facciate”.
3) LA RISPOSTA DELL’AGENZIA
Cosa risponde l’Agenzia in questo caso dove si intende realizzare un cappotto e diverse altre opere non direttamente riferibili al “bonus facciate”?
Il capotto
Intanto l’isolamento a cappotto dell’involucro esterno visibile è ammesso. Anche per la parte sullo sporto di gronda.
Pluviali, davanzali e tende da sole
Sono ammessi anche i lavori aggiuntivi, i pluviali, le soglie sui davanzali, la sistemazione delle prese e dei punti luce esterni, lo smontaggio e rimontaggio delle tende da sole – o addirittura anche la sostituzione se necessaria per motivi tecnici.
Tutte ammesse perché si tratta di opere accessorie, necessarie al completamento dell’opera principale, e precisamente necessarie al completamento dell’intervento di isolamento. Questo è un principio che troviamo spesso nei vari bonus.
Ponteggi e spese tecniche
Non citate nell’interpello, ma allo stesso modo comprese, sono le spese per i ponteggi metallici (per l’impalcatura) e le spese tecniche dei professionisti. Tutte spese accessorie necessarie per i lavori.
Cessione del credito e sconto in fattura
Ulteriore vantaggio introdotto dal Decreto Rilancio, convertito nella Legge 77 del 17 luglio del 2020, è la possibilità di scontare in fattura o cedere il credito maturato dei lavori del “bonus facciate”.
Oltre che fruire direttamente della detrazione, sono state date anche queste due possibilità, che sono il reale valore aggiunto delle agevolazioni nel 2020.
Anche perché ora è possibile cedere il credito anche alle banche o agli intermediari finanziari.
Le modalità attuative sono descritte nei provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate; il primo del 08 agosto, il secondo del 12 ottobre che ha modificato in parte i contenuti del primo, sul quale ho fatto un articolo
A presto.
grazie
Più che un commento è un chiarimento -non conosco tutte le puntate precedenti, l’esigenza è nata da poco , nel bonus facciate il ripristino ed il consolidamento delle facciate comprende anche i lavori necessari per smurare e rimettere in opera le esistenti senza sostituirle? Grazie
ciao Sergio. Non ho capito cosa intendi