SUPERBONUS 110% novembre 2020: sostituzione infissi e finestre con muro e cappotto


È possibile usufruire del Superbonus 110% per la chiusura delle aperture degli infissi e delle finestre? Se applico il cappotto dove prima c’era una superficie vetrata cosa succede?

PANORAMICA

Il Superbonus 110% è ormai entrato a regime, nonostante tutti i dubbi e i casi particolari che mettono in difficoltà sia i proprietari che noi tecnici.

Fortunatamente ci vengono in soccorso le risposte agli interpelli dell’Agenzia delle Entrate che chiariscono molti aspetti. A tal proposito oggi tratterò la risposta 521 del 03 novembre 2020, che riguarda proprio il Superbonus.

In particolare se la spesa per la chiusura di una superficie finestrata con un muro e isolamento può essere detratta come intervento trainante. La risposta è no, te lo dico subito così se vuoi chiudere l’articolo sai già tutto, o quasi.

Andremo a vedere nel corso più avanti i motivi per i quali viene negato l’accesso al bonus, così da capire come comportarsi nei casi simili.
Inoltre nella parte finale ti dirò la mia idea su come considerare quelle spese escluse dal 110.

Suddividerò l’articolo in tre parti:
1) nella prima vedremo il quesito;
2) nella seconda perché non sono spese ammissibili;
3) nella terza ti dirò come possono essere considerate.

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Per concludere i Reminders ricorda sempre che i miei contenuti sono consigli opinioni personali, che non sostituiscono lo studio specifico dei documenti e dello stato dei luoghi da parte di un professionista, sempre necessario in ogni caso.

1) IL QUESITO

Il comproprietario di un immobile in condominio intende rifare le pareti esterne costituite per la maggior parte da vetrate non apribili.

Precisa che l’immobile ha ingresso indipendente, ma che farà i lavori attraverso il condominio. Un’informazione che ritengo poco rilevante per il caso specifico.

Ciò che intende fare è sostituire le vetrate con una parete in muratura e applicare l’isolamento termico. Non lo specifica, ma presumo sia a cappotto visto che stiamo parlando di un condominio.

L’intervento consentirebbe il salto delle due classi energetiche minime. Perciò chiede se può rientrare nelle voci di isolamento termico delle superfici opache dell’involucro (verticali, orizzontali e inclinate). Intervento considerato trainante dall’articolo 119 del Decreto Rilancio se realizzato su una superficie superiore al 25% di quella dell’involucro disperdente lordo complessivo.

2) PERCHÉ NON SONO SPESE AMMISSIBILI

L’Agenzia spiega il perché tale opera non è ammissibile al 110%.
L’articolo 119 del Decreto Rilancio, convertito nella Legge numero 77 del 17 luglio 2020, ha introdotto il Superbonus.

Per le spese che vanno dal 01 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 puoi detrarre il 110% in 5 anni, per specifici interventi di efficientamento energetico e antisismici.

PER APPROFONDIRE LEGGI GLI ALTRICOLI SUL SUPERBONUS

Il bonus è accessibile a fronte di alcuni interventi chiamati trainanti e il conseguimento di un miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o dell’immobile. Sto parlando degli interventi energetici; gli interventi antisismici hanno regole di accesso diverse che non tratterò oggi.

Se realizzati congiuntamente ai trainanti possono essere agevolati al 110% anche altri interventi energetici chiamati trainati.

Gli interventi trainanti sono di due tipi:
a) l’isolamento termico delle superfici opache dell’involucro (pareti, verticali, orizzontali e inclinate) per un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda;
b) la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale.

Nei condomini i due devono essere realizzati (entrambi o singolarmente) sulle parti comuni. Ad esempio il cappotto esterno e l’impianto di riscaldamento centralizzato.

Nel quesito di oggi l’intervento riguarda l’isolamento termico dell’involucro. Isolamento che, come sottolinea l’Agenzia, deve riguardare le superfici opache.

Come principio generale nelle agevolazioni riguardanti i lavori edili, chiamate generalmente ristrutturazioni, va tenuta in considerazione la situazione dell’immobile o dell’edificio, prima dell’inizio dei lavori.

Perciò le superfici vetrate, non essendo opache, non possono essere considerate, anche se vengono tamponate e isolate.

3) COME POSSONO ESSERE CONSIDERATE?

Ma quindi come bisogna considerare le spese che non possono essere conteggiate nel Superbonus? Come quelle nel quesito di oggi, ovvero l’isolamento su una superficie che prima era finestrata, o nel caso di un cappotto esterno ad un locale non riscaldato, come può essere un garage o una soffitta.

Ti dirò, in base alla mia esperienza, come procederei io, ma ricordati sempre di seguire i consigli del tecnico a cui ti sei affidato.

Nei casi come quello di oggi, dove si interviene sulle parti comuni di un condominio, anche le pertinenze non riscaldate – se accatastate separatamente – concorrono al conteggio della spesa totale massima ammissibile.

Faccio un esempio per spiegarmi meglio.

Poni il caso di voler realizzare il cappotto esterno su un edificio condominiale composto da 6 abitazioni, 6 garage al piano terra e 2 soffitte. Per un totale di 14 unità.
La cifra massima ammissibile al Superbonus sarà:
40.000 € x 8 + 30.000 € x 6 = totale 500.000 euro.

Questo è il tetto massimo ammissibile al Superbonus 110% per la realizzazione dell’isolamento termico delle superfici opache, su un condominio composto da 14 unità.
Diverso è cosa andrà considerato nel bonus e come superficie utile.

L’isolamento applicato sulle ex superfici finestrate, tamponate durante l’intervento, non va considerato tra le spese.
Andrà quindi contabilizzato a parte e scorporato dal computo.

Stessa cosa per l’isolamento applicato alle pareti di garage o soffitte non riscaldate, andrà contabilizzato a parte e scomputato dalle spese per il 110%.

Allo stesso modo non ritengo sia da considerare nel conteggio della superficie minima da isolare, che ti ricordo deve essere superiore al 25% dell’involucro lordo disperdente per accedere al Superbonus.

Ma allora sono spese perse che devo sostenere interamente di tasca mia?
Si e no.
Le spese per questi interventi non ammissibili al 110, a mio parere puoi agevolarle al 50%, visto che stiamo parlando di opere di manutenzione straordinaria – se non addirittura di ristrutturazione quando si modificano le aperture esterne.

Questo vale sia nel caso si intervenga sulle parti comuni dei condomini, sia sulle pareti di un edificio unifamiliare o di un’unità funzionalmente indipendente.

A presto.

grazie

Danilo Torresi

2 commenti su “SUPERBONUS 110% novembre 2020: sostituzione infissi e finestre con muro e cappotto”

  1. Buonasera Geometra rif. Superbonus 110 le pongo il seguente quesito:
    Buon pomeriggio. Ho ristrutturato L appartamento in cui vivo L anno scorso a seguito ti tale ristrutturazione ho sostituito gli infissi esistenti con un infissi in pvc con vetro camera basso emissivo il valore di trasmittanza è di Uw di 1,3 ( dichiarato in DOP).
    Ma tali infissi sono stati ordinati di misura sbagliata e montati male Il fissaggio dell infisso al vecchio telaio in legno e stato fatto lasciando passaggio d aria e di acqua ( il tutto dimostrabile da perizia termotecnica).
    Il mio tecnico mi dice che tale ponte termico non entra nel calcolo della trasmittanza dell infisso che per tanto rimane quello indicato di Uw 1,3. Ma va solo nel calcolo complessivo della classe energetica.
    Specifico che ho contestato tale fornitura e per tanto su tali infissi non ho fatto alcun tipo di detrazione e ne dichiarazione ad Enea ( in corso accertamento tecnico perito tribunale).
    Attualmente nella palazzina dove abitato stiamo finendo la progettazione di un sisma eco bonus. La domanda è posso sostituire migliorando con ecobonus gli infissi che nominalmente sono adeguati alla normativa migliorando la trasmittanza Uw da 1,3 a 0,9 con infisso pvc 7 camere e vetro a doppia camera basso emissivo? Ma poi io in ogni caso dovrei cambiare gli infissi in quanto le misure sono tutte sballate. Non vorrei perdermi questa occasione e soprattutto urge la sistemazione dentro casa che ho vortici ed acqua sotto le soglie.
    Grazie

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