Detrazione, quando la casa viene venduta o va in successione cosa succede alla detrazione per riqualificazione energetica? A chi va?
PANORAMICA
Se vuoi conoscere dall’inizio alla fine la normativa sul Superbonus 110%, questo è l’articolo che cercavi.
Sulla base della recente guida dell’Agenzia delle Entrate aggiornata a febbraio 2021, ti farò un quadro completo della super-agevolazione valida fino al 30 giugno 2022.
Se vuoi ristrutturare casa, se vuoi fare il cappotto, vuoi cambiare l’impianto di riscaldamento, insomma se intendi rendere la tua abitazione energeticamente più efficiente e staticamente più sicura, qui troverai le info con le più recenti notizie che ti serviranno per agevolare le spese.
In un video per gli abbonati del secondo canale abbiamo visto le FAQ dell’Agenzia delle Entrate che trattano esempi pratici sempre utili.
Sulla falsa riga della guida dell’Agenzia suddividerò l’articolo di oggi in sette punti:
1) cos’è l’agevolazione Superbonus 110%;
2) chi può usufruirne;
3) su quali edifici si applica;
4) gli interventi trainanti;
5) gli interventi trainati;
6) i requisiti e gli adempimenti necessari;
7) cessione del credito e sconto in fattura.
In particolare l’ultima voce è ciò che da senso al Superbonus ed alle altre agevolazioni, perché non tutti hanno la possibilità di detrarre dal proprio IRPEF e vorrebbero un rimborso della spesa sostenuta o, nei migliori casi, non dover anticipare nulla.
Sullo spot “tutto gratis” chi mi segue sa come la penso. La realtà è che ogni caso va valutato, calibrato e impostato per ottenere il miglior risultato, anche dal punto di vista economico.
Ma raramente coincide con “zero anticipo”.
Le opzioni di cessione e sconto sono degli strumenti potenti, non solo per il Superbonus, ma anche per gli altri bonus ancora vigenti.
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Per concludere i Reminders ricorda sempre che i miei contenuti sono consigli opinioni personali, che non sostituiscono lo studio specifico dei documenti e dello stato dei luoghi da parte di un professionista, sempre necessario in ogni caso.
1) COS’E’ L’AGEVOLAZIONE SUPERBONUS 110%
In questa sezione ti faccio un riassunto di che cos’è il Superbonus, toccando superficialmente quasi tutti i punti cardine che poi svilupperò nei capitoli successivi.
Il Decreto Rilancio, il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito nella Legge n. 77 del 17 luglio 2020 ha introdotto l’aliquota di detrazione del 110% (il Superbonus), per le spese sostenute dal 01 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per specifici interventi di efficientamento energetico e antisismici.
Con il decreto agosto, il Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020 sono state apportate alcune modifiche alla norma, tra le quali c’è la precisazione degli ingressi esterni delle unità indipendenti.
La Legge di Bilancio 2021, la Legge n. 178 del 30 dicembre 2020, ha apportato ulteriori modifiche tra le quali la proroga al 30 giugno 2022 (anziché il 31 dicembre 2021). Termine che in determinate condizioni può essere al 31 dicembre 2022. O al 30 giugno 2023 per gli Istituti Autonomi delle Case Popolari.
PER APPROFONDIRE: “Aggiornamenti Superbonus 110% gennaio 2021: proroga e novità della Legge di Bilancio”
Il Superbonus si affianca al Sismabonus e all’Ecobonus vigenti, quelli normati dall’Art. 16-bis del Tuir e dagli articoli 14 e 16 del Decreto Legge 63/2013.
Grande novità apportata dal Decreto Rilancio è la possibilità di optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura al posto di detrarre direttamente il credito.
Come ti ho accennato all’inizio, sono opzioni che non sono limitate al Superbonus, ma possono essere applicate anche alle “classiche” ristrutturazioni al 50%, al bonus facciate, al Sismabonus, all’Ecobonus e anche alla spesa per l’installazione delle colonnine di ricarica delle auto elettriche e per gli impianti fotovoltaici.
Per il Superbonus è necessario acquisire delle asseverazioni e delle attestazioni specifiche che certifichino il rispetto dei requisiti tecnici necessari e la congruità delle spese sostenute. Più avanti ti spiegherò nel dettaglio cosa serve.
Se intendi optare per la cessione o lo sconto avrai inoltre bisogno del visto di conformità da parte di un commercialista o di uno dei soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.
L’agevolazione
Come ti ho accennato, l’agevolazione è concessa per le spese sostenute tra il 01 luglio 2020 e il 30 giugno 2022. Spese inerenti ad interventi che migliorano l’efficienza energetica dell’edificio o che riguardano la struttura.
Gli interventi devono riguardare edifici esistenti, non nuove costruzioni o mai terminate. Possono riguardare le parti comuni dei condomini, le unità funzionalmente indipendenti con uno o più accessi autonomi dall’esterno e le singole unità immobiliari.
Una precisazione sulle unità indipendenti: l’accesso autonomo esterno può essere anche su corte strada o giardino non esclusivo ed è considerato funzionalmente indipendente se è dotato di almeno tre impianti di proprietà esclusiva tra acqua, luce, gas e riscaldamento.
Trainanti e trainati
Gli interventi energetici si suddividono in trainanti e trainati.
I trainanti (o principali) sono due:
– l’isolamento termico delle superfici opache dell’involucro disperdente per un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda. L’isolamento del tetto è ora considerato in qualsiasi situazione, non solo se a delimitazione di un sottotetto riscaldato.
– la sostituzione degli impianti di riscaldamento/raffrescamento/fornitura di acqua calda sanitaria. Sia sulle parti comuni che nelle singole unità indipendenti o nelle unifamiliari.
Gli interventi antisismici, individuati con il Sismabonus, sono principali, ma a mio parere erroneamente considerati trainanti. Permettono l’agevolazione combinata al 110% del fotovoltaico, ma hanno tutt’altra logica di applicazione.
Per i condomìni e per le persone fisiche che possiedono un intero edificio composto da due a quattro unità, se i lavori sono effettuati per almeno il 60% al 30 giugno 2022 il termine è posticipato al 31 dicembre 2022.
Per gli Istituti Autonomi Case Popolari la regola è identica con le due date traslate di sei mesi in avanti. 31 dicembre 2022 e 30 giugno 2023.
Gli interventi trainati invece, possono essere agevolati al 110% se realizzati congiuntamente ad almeno uno dei trainanti di isolamento termico e di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
Sono quelli:
– di efficientamento energetico dell’ecobonus;
– per l’eliminazione delle barriere architettoniche anche per persone di età superiore a 65 anni (spese sostenute dal 01 gennaio 2021);
– per l’installazione di colonnine di ricarica di auto elettriche;
Trainati inoltre, anche con gli interventi antisismici, sono:
– l’installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete e contestuale o successiva installazione di batterie di accumulo.
I singoli interventi possono essere agevolati con un solo bonus se potenzialmente ammissibili in più categorie. Mentre se sono interventi più complessi che ricadono a cavallo di più agevolazioni, l’importante è contabilizzare distintamente le spese.
Tutto ciò che non dovesse essere ammesso al Superbonus potrà comunque essere agevolato con i bonus ancora vigenti con percentuali minori.
E con questo ho finito il riassuntone per chi voleva solo una rinfrescata. Da ora si fa sul serio ed entrerò nel dettaglio.
2) CHI PUO’ USUFRUIRNE
I soggetti che possono usufruire del Superbonus sono svariati, ma se vogliamo trovare un concetto che accomuna tutti è che gli immobili posseduti o detenuti non devono essere riferiti ad un’attività.
Devono riguardare le abitazioni principalmente e devono riferirsi all’ambito privato, o senza fini di lucro o per finalità sociali.
L’obiettivo della Legge è incentivare il recupero energetico e strutturale degli immobili esistenti residenziali. Con qualche eccezione.
Ti elenco brevemente i soggetti:
a) condomìni;
b) persone fisiche;
c) Istituti Autonomi Case Popolari o simili;
d) Cooperative di abitazione;
e) Organizzazioni non lucrative con fini sociali;
f) le associazioni e società sportive.
Mi focalizzerò principalmente sulle prime due perché riguardano la maggior parte degli immobili e sono i soggetti con cui ho avuto e ho a che fare con più frequenza.
Nella voce condomìni, la Legge di Bilancio 2021 ha integrato le casistiche con gli edifici di unica proprietà (persone fisiche) composte da due a quattro unità distintamente accatastate.
Gli edifici costituiti da cinque unità in sù di unica proprietà sono esclusi dal Superbonus, ma agevolabili con le precedenti.
La voce persone fisiche comprende i soggetti al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni.
Come ti ho detto poco fa, non ci si deve riferire ad attività.
I soggetti che possiedono o detengono un immobile strumentale o comunque riferibile ad un’attività possono accedere al Superbonus solo per gli interventi trainanti sulle parti comuni del condominio. Sempre che l’edificio abbia una superficie abitativa complessiva maggiore del 50% del totale e quindi considerabile residenziale.
Quanto al titolo sull’immobile è necessario possedere o detenere l’immobile al momento dell’avvio dei lavori (o nel momento in cui si sostiene la prima spesa). Possedere con un titolo idoneo – proprietà, nuda proprietà, usufrutto, uso, abitazione – o detenere l’immobile con un contratto registrato, di locazione o comodato.
3) SU QUALI EDIFICI SI APPLICA
La detrazione diretta del credito va fruita in 5 anni, in cinque quote annuali di pari importo. Questo per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021. Per le spese del 2022 invece le quote si riducono a 4.
Per le spese delle persone fisiche vale il criterio di cassa. Significa che conta la data effettiva del pagamento per individuare il periodo di riferimento ed anche per inquadrare gli interventi trainati che devono essere realizzati tra la data di inizio e quella di fine dei trainanti.
Gli interventi energetici hanno un limite di due unità sui quali poter applicare il Superbonus. Non conta se si tratta dell’abitazione principale o meno e non c’è limite per gli interventi sulle parti comuni in condominio. Ogni soggetto può usufruire del 110% sulle singole unità per un massimo di due immobili.
Ti faccio un esempio: Mario possiede 5 abitazioni, delle quali 3 appartamenti in tre condomini diversi, una unità funzionalmente indipendente e con accesso esterno su un edificio plurifamiliare ed una casa unifamiliare.
I tre condomìni realizzeranno lavori trainanti con il 110% sulle parti comuni e Mario intende fare interventi di efficientamento energetico su tutti e cinque i suoi immobili.
Potrà usufruire del bonus su tutti e tre i condomini per quanto riguarda le spese per le parti comuni, mentre per gli interventi trainati nelle singole unità e gli altri sulle due unità indipendenti potrà agevolare le spese al 110% solo su due di esse.
Per i condomìni i lavori dovranno essere approvati e deliberati dall’assemblea, così come eventuali opzioni di cessione o sconto, anche finanziate. Per essere valida la delibera, dovrà votare a favore almeno la maggioranza degli intervenuti all’assemblea che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio.
Il condominio può decidere anche di imputare ad uno dei condòmini o ad un gruppo di essi, l’intera spesa per gli interventi. Le maggioranze sono le stesse di prima con l’aggiunta che i soggetti che sosterranno le spese dovranno esprimere parere favorevole.
Chi decide di accollarsi tutta la spesa (e la detrazione) per conto del condominio, dovrà dichiararlo e dovrà essere autorizzato dall’assemblea.
4) GLI INTERVENTI TRAINANTI
Per accedere al Superbonus devi realizzare almeno uno tra gli interventi principali trainanti. Sono di due tipi: di efficientamento energetico e antisismici.
I primi vengono suddivisi in tre tipologie:
– quelli di isolamento termico dell’involucro opaco;
– la sostituzione dell’impianto di riscaldamento centralizzato nei condomini;
– la sostituzione dell’impianto di riscaldamento autonomo nelle unifamiliari o le unità funzionalmente indipendenti.
Quelli antisismici sono tutti gli interventi già individuati dal Sismabonus. Da quelli di messa in sicurezza statica dell’edificio a quelli che riducono la classe di rischio sismico.
Vediamoli uno per uno.
Isolamento termico dell’involucro
Il primo è l’isolamento termico dell’involucro opaco dell’edificio. Sintetizzato spesso con la voce “cappotto termico”.
Deve riguardare il volume opaco riscaldato – quindi può dare verso l’esterno, ma anche verso altri vani dell’edificio che non hanno riscaldamento – con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio.
Bisogna rispettare determinati indici di trasmittanza e tipologia di materiali utilizzati.
L’isolamento del tetto, dal 2021, rientra in qualunque caso nell’agevolazione senza l’esclusione dovuta al sottotetto non riscaldato. C’è da dire che il modo in cui il concetto è stato espresso nella norma non è tra i più chiari.
L’isolamento dell’involucro ha tre massimali di spesa distinti:
50.000 euro per gli edifici unifamiliari o le unità funzionalmente indipendenti.
40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari in condominio fino a 8.
30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari in condominio eccedenti le 8.
Quindi in un condominio le prime otto unità vanno moltiplicate per 40.000, le altre per 30.000. Il risultato è il massimale applicabile agli interventi di isolamento termico sulle parti comuni dell’edificio.
La sostituzione degli impianti di riscaldamento centralizzati
Solo per le abitazioni in condominio la sostituzione della caldaia è trainante quando è centralizzata.
Parliamo della sostituzione del generatore di calore ed eventualmente dell’intero impianto sulle parti comuni di edifici condominiali.
Impianti destinati alla climatizzazione invernale, al raffrescamento ed alla produzione di acqua calda sanitaria costituiti da:
– caldaie a condensazione almeno di classe A;
– pompe di calore;
– sistemi ibridi (pompa di calore+caldaia a condensazione) non assemblati sul posto ma abbinati dalla fabbrica;
– microcogeneratori.
Per alcuni comuni montani è riconosciuto anche l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento.
Possono inoltre essere agevolate le spese di smaltimento e di bonifica dell’impianto preesistente.
I limiti di spesa sono suddivisi in due:
20.000 euro moltiplicato per il numero delle unità fino a 8.
15.000 euro moltiplicato per il numero delle unità oltre le 8.
Come per l’isolamento termico, per trovare il massimale complessivo del condominio vanno moltiplicate 20.000 euro per le prima 8 unità e 15.000 per le restanti.
La sostituzione degli impianti di riscaldamento sulle unifamiliari e le unità funzionalmente indipendenti
Per gli edifici unifamiliari e le unità funzionalmente indipendenti inserite in edifici plurifamiliari la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale è trainante.
Si tratta della stessa tipologia di interventi per le parti comuni – caldaie a condensazione almeno di classe A, pompe di calore eccetera.
Il limite di spesa sulla quale calcolare la detrazione è 30.000 euro. Spesa che comprende anche lo smaltimento dell’impianto precedente.
Gli interventi antisismici
Passiamo infine al quarto intervento principale, che impropriamente viene chiamato trainante. Il Sismabonus.
Gli interventi antisismici già individuati dalla normativa sul Sismabonus possono essere agevolati con il 110%.
Il limite di spesa per ogni unità immobiliare è di 96.000 euro, condiviso con gli eventuali interventi di ristrutturazione al 50%. Possono comprendere anche sistemi di monitoraggio strutturale continuo.
Le quote annuali sono sempre 5 per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 e 4 per quelle del 2022.
I massimali di spesa sono aumentati del 50% se gli interventi riguardano edifici colpiti da eventi sismici successivi all’anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. In questo caso le detrazione sono alternative al contributo per la ricostruzione, quindi o l’uno o l’altro.
Mentre l’agevolazione può essere applicata sull’importo in eccedenza al contributo per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici dopo il 01 aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
5) GLI INTERVENTI TRAINATI
Gli interventi trainati, sono gli interventi di efficientamento energetico che se eseguiti congiuntamente ad almeno uno dei trainanti possono essere agevolati al 110%.
Congiuntamente significa che le spese dei trainati devono essere sostenute nel periodo di tempo che intercorre tra la data di inizio e quella di fine lavori dell’intervento trainante.
Per usufruire del Superbonus inoltre debbono assicurare nel complesso un miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio.
Gli interventi trainati sono quelli individuati nell’articolo 14 del DL 63/2013, cioè l’Ecobonus, ad eccezione della riqualificazione energetica globale (comma 344 Legge del 27 dicembre 2006 n. 296) e degli interventi combinati Sismabonus+Ecobonus con tetto massimo di 136.000 euro.
Accedere al 110% con i soli interventi trainati è consentito solo sugli immobili vincolati ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio o quando i regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali non permettono la realizzazione dei trainanti.
Il requisito di miglioramento delle due classi energetiche deve essere soddisfatto comunque.
Il periodo di fruizione della detrazione è sempre 5 anni per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 e 4 per quelle del 2022. Termine e periodo valido sia per i trainati energetici che per i seguenti che ti andrò a descrivere.
Dal 2021 anche l’eliminazione delle barriere architettoniche è un intervento trainato, nei casi che nell’immobile risieda una persona disabile o sopra ai 65 anni di età.
Ciascuno dei trainati che ti ho detto finora gode del proprio limite di spesa o di detrazione previsto dai bonus già vigenti.
Altro intervento trainato è installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo. Questo in particolare è trainato oltre che dagli interventi di efficientamento energetico, anche da quelli antisismici.
L’impianto deve essere connesso alla rete elettrica per la cessione al GSE dell’energia non auto-consumata.
Il limite di spesa dell’impianto è 48.000 euro complessivi nei limiti di 2.400 euro per ogni Kw di potenza nominale dell’impianto (ridotto al 1.600 euro in caso di ristrutturazione edilizia).
Mentre per le batterie di accumulo c’è un ulteriore limite distinto di 48.000 euro nei limiti di 1.000 euro per ogni Kw di capacità di accumulo.
La detrazione non è cumulabile con altri incentivi sugli impianti fotovoltaici.
Ultimo intervento trainato sono le colonnine di ricarica delle auto elettriche. Agevolazione che si riferisce ad una colonnina per ogni unità immobiliare con i limiti di spesa per ciascuna distinti come per l’isolamento termico dell’involucro.
2.000 euro per gli edifici unifamiliari e le unità funzionalmente indipendenti.
1.500 euro fino a 8 colonnine in condominio.
1.200 euro per le eccedenti 8 colonnine.
Per gli interventi in corso al 01 gennaio 2021 resta valido il precedente limite di 3.000 euro per ogni colonna.
6) I REQUISITI E GLI ADEMPIMENTI NECESSARI
Per poter accedere alle agevolazioni del Superbonus degli interventi energetici ci sono dei requisiti da rispettare. Requisiti pubblicati con il Decreto omonimo del 06 agosto 2020.
Inoltre, come ti ho accennato all’inizio, debbono conseguire nel complesso un miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio. Trainanti e trainati insieme concorrono al raggiungimento dell’obiettivo energetico, certificato da due APE, due Attestati di Prestazione Energetica, uno ante ed uno post intervento.
Oltre ai requisiti per accedere alla super-agevolazione ci sono degli adempimenti che si differenziano in base alla tipologia di intervento.
Adempimenti che sono in aggiunta a quelli già previsti per i rispettivi bonus con le percentuali minori.
Se decidi di avvalerti dell’opzione della cessione del credito o dello sconto in fattura (che vedremo tra breve) dovrai ottenere il “visto di conformità”.
Visto di conformità che attesta che ci sono i presupposti per accedere alla detrazione del Superbonus. Può essere rilasciato da uno dei soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (commercialisti, ragionieri, periti commerciali e via dicendo).
In sostanza verifica che ci siano le attestazioni e le asseverazioni dei professionisti inerenti al 110%. Attestazioni e asseverazioni necessarie anche se non intendi avvalerti della cessione o dello sconto.
Per gli interventi di efficientamento energetico sono necessari:
– l’asseverazione di un tecnico abilitato che dimostri la conformità dell’intervento ai requisiti tecnici richiesti;
– l’asseverazione sulla congruità delle spese in riferimento agli interventi agevolati.
Le asseverazioni sono rilasciate alla fine o per ogni stato di avanzamento lavori. Per le congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati nel Decreto Requisiti o a quelli regionali, provinciali ecc.
Puoi verificare i contenuti nel Decreto Asseverazioni del 06 agosto 2020.
Asseverazione che va trasmessa telematicamente all’ENEA attraverso il portale dedicato.
Per gli interventi antisismici ti elencherò per completezza, non solo i documenti necessari al Superbonus, ma anche quelli già previsti dal Sismabonus:
– L’asseverazione del progettista delle opere strutturali sulla classe di rischio prima e quella conseguita dopo l’intervento, da depositare contestualmente alla presentazione del titolo allo sportello unico(SISMABONUS);
– l’asseverazione del Direttore dei lavori delle opere strutturali, per le proprie competenze, sulla conformità e l’efficacia delle opere realizzate rispetto al progetto approvato (SISMABONUS);
– l’asseverazione del collaudatore statico, per le proprie competenze e quando previsto, sulla conformità e l’efficacia delle opere realizzate (SISMABONUS);
– l’attestazione sulla congruità delle spese in relazione alle opere realizzate (SUPERBONUS).
Anche le asseverazioni per gli interventi antisismici sono rilasciate alla fine o per ogni stato di avanzamento lavori (eccetto l’asseverazione del progettista che va fatta all’inizio). Puoi approfondire con il Decreto del MIT del 06 agosto 2020.
La congruità delle spese deve fare riferimento, come per le asseverazioni energetiche, ai prezzari regionali, provinciali ecc.
Le attestazioni e le asseverazioni non veritiere fanno decadere il bonus, oltre alle sanzioni previste.
A copertura dei clienti i professionisti sono obbligati a stipulare una polizza specifica di responsabilità civile (nuova o integrando quella professionale già in possesso) con un massimale adeguato al numero delle attestazioni e asseverazioni prodotte, e comunque non inferiore a 500.000 euro.
Ultimo adempimento previsto, è la dicitura da apporre sul cartello di cantiere: “Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110% per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”.
7) CESSIONE DEL CREDITO E SCONTO IN FATTURA
Come ultimo punto, prima di vedere a schermo il riepilogo dei bonus e dei massimali, ti parlo della cessione del credito e dello sconto in fattura.
L’art. 121 del Decreto Rilancio ha introdotto queste due opzioni per le spese sostenute negli anni 2020-2021.
Lo sconto in fattura si tratta di una decurtazione diretta sul corrispettivo del fornitore al quale pagherai la differenza tra la somma totale ed il credito maturato per il suo intervento. Fornitore che potrà scontare al massimo il credito riferito alle sue prestazioni.
La cessione del credito è la facoltà di cedere ad altri soggetti (previo accordo) la cifra maturata in cambio di un rimborso in denaro pari, meno il costo dell’operazione. Può essere fatto anche verso banche ed intermediari finanziari.
PER APPROFONDIRE: “SUPERBONUS 110% confronto offerte banche per la cessione del credito Ecobonus 2020 – 2021”
L’opzione può essere esercitata a fine lavori o a SAL. SAL che debbono essere al massimo due più il finale e ciascuno non può essere inferiore al 30% dell’importo totale dell’intervento.
Per usufruire delle opzioni devi fare una comunicazione telematica, entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui hai sostenuto la spesa.
Comunicazione che puoi fare dal Sito dell’Agenzia delle Entrate attraverso il cassetto fiscale, con le modalità indicate nei provvedimenti del 08 agosto 2020 e del 12 ottobre sempre del 2020.
PER APPROFONDIRE: “Modello CESSIONE del CREDITO e sconto in fattura come funziona: Superbonus Ecobonus Sismabonus 110 %”
Comunicazione che può essere fatta direttamente da te se riguarda i bonus “tradizionali” (bonus casa, bonus facciate Sismabonus, Ecobonus)o dall’amministratore se si tratta di parti comuni in condominio. Mentre deve essere fatta da chi rilascia il visto di conformità nel caso di Superbonus.
Quando gli interventi sono sulle parti comuni e sono inerenti al 110% allora la comunicazione può essere comunque fatta dall’amministratore o dal condòmino incaricato, sempre dopo il rilascio del visto di conformità.
Se si tratta degli interventi di efficientamento energetico agevolati col Superbonus, – quindi trainanti, trainati, miglioramento delle due classi energetiche ecc. – va fatta prima la trasmissione dell’asseverazione all’ENEA.
L’Agenzia delle Entrate ricevuta la comunicazione fa dei controlli incrociati con i dati in possesso prima di trasferire il credito.
La cessione può essere fatta in parte, così come lo sconto. Puoi decidere di cedere solo una quota del credito e detrarre direttamente la parte restante.
Solo nel caso in cui la cessione riguardi rate residue riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021 è obbligatorio cederle tutte.
Per fare un riepilogo, la Cessione del Credito e lo Sconto in Fattura possono essere applicati agli interventi:
a) Trainanti e trainati energetici e antisismici che usufruiscono del Superbonus;
b) Recupero del patrimonio edilizio. Manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia;
c) Efficientamento energetico agevolati con l’Ecobonus;
d) Antisismici riguardanti il Sismabonus, compreso il Sismabonus acquisti;
e) Bonus facciate;
f) Installazione di impianti fotovoltaici;
g) Installazione di ricarica dei veicoli elettrici.
A presto
grazie
mi è piaciuto molto
Ti ringrazio Gennaro