L’asseverazione per il Sismabonus quando va presentata? L’isolamento termico potenzialmente fruibile con Ecobonus e bonus facciate o il frazionamento dell’impianto di riscaldamento da unico a tre autonomi cosa comporta?
PANORAMICA
La normativa riguardante le agevolazioni fiscali connesse ai lavori di ristrutturazione o di efficientamento energetico è complessa e articolata.
Informarsi sommariamente il più delle volte non è sufficiente ed è necessario entrare nei particolari per evitare di fare errori.
Proprio questo farò oggi, entrerò nei particolari grazie ad una risposta dell’Agenzia delle Entrate, la n. 127 del 24 febbraio 2021.
Risposta che tratta molti ambiti e chiarisce diversi aspetti:
a) quando va presentata l’asseverazione iniziale del Sismabonus e quando è considerata tardiva?
b) l’isolamento dell’involucro riscaldato può essere agevolato sia con il Superbonus che con il bonus facciate?
c) quando l’intervento di sostituzione dell’impianto di riscaldamento è un frazionamento da uno unico a più autonomi, cosa comporta?
Sono quesiti che riguardano aspetti pratici delle agevolazioni e che approfondirò nel corso dell’articolo. Prima però ti descrivo brevemente l’immobile di cui si parla per contestualizzare meglio.
Si tratta di un edificio unifamiliare sul quale verranno fatti interventi antisismici e di riqualificazione energetica.
L’intervento risulta già autorizzato da una SCIA presentata a settembre 2019 per “ristrutturazione edilizia” e prevede la riduzione di due classi di rischio sismico.
Verrà inoltre isolato l’involucro, sia facciate che solai che copertura.
Verranno anche sostituiti gli infissi e l’impianto termico esistente costituendone tre autonomi a fine lavori visto che verranno realizzate tre unità immobiliari.
Per quanto riguarda la riduzione delle due classi di rischio, l’asseverazione del progettista è stata integrata successivamente alla SCIA.
In pratica le agevolazioni di cui si sta parlando sono tre:
1) Il Superbonus antisismico che permette di detrarre il 110% delle spese sostenute su un limite di spesa di 96.000 euro;
2) Il Superbonus energetico con l’isolamento termico trainante dell’involucro riscaldato e gli altri trainati dell’Ecobonus. Agevolazione con un’aliquota del 110% per le spese sostenute entro massimali precisi e se si consegue il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio.
3) Terzo, il bonus facciate, la detrazione del 90% senza tetto massimo per le spese di recupero e restauro della parte opaca delle pareti esterne degli edifici ubicati nelle zone A o B.
PER APPROFONDIRE
“SUPERBONUS 110%: Guida 2021 completa – come funziona e le novità”
“BONUS FACCIATE 2021: come funziona, cosa comprende e la cessione del credito”
I quesiti posti dal proprietario sono tre:
1) se l’intervento di isolamento sull’involucro può essere agevolato sia col bonus facciate che col Superbonus;
2) se per la modifica dell’impianto termico da unico a tre autonomi spetta l’ecobonus o il Superbonus;
3) se infine l’intervento antisismico rientra tra quelli agevolabili col Sismabonus 110%.
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Per concludere i Reminders ricorda sempre che i miei contenuti sono consigli opinioni personali, che non sostituiscono lo studio specifico dei documenti e dello stato dei luoghi da parte di un professionista, sempre necessario in ogni caso.
L’ISOLAMENTO DELL’INVOLUCRO CON DUE BONUS
Vediamo singolarmente i tre punti partendo dal primo, la spesa per l’isolamento dell’involucro riscaldato.
In particolare se l’intervento può essere agevolato con due bonus:
-per quanto riguarda la parte opaca delle pareti esterne col bonus facciate;
-mentre per le restanti orizzontali o inclinate con il Superbonus.
Sia il bonus facciate che il Superbonus ammettono la detrazione per le spese di isolamento termico dell’involucro, anche se con regole differenti.
Inoltre gli interventi potrebbero essere agevolati anche con il bonus ristrutturazione al 50% visto che l’intervento globale si configura come “ristrutturazione edilizia”.
C’è l’imbarazzo della scelta, però la regola è chiara: per la stessa spesa puoi avvalerti di una sola agevolazione.
Detto questo però, se più interventi sono riconducibili a più bonus, puoi usufruirne contabilizzando separatamente le spese per individuare le voci agevolabili con uno piuttosto che con l’altro.
IL FRAZIONAMENTO DELL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
Passiamo adesso alla sostituzione dell’impianto di riscaldamento che verrà frazionato in tre autonomi a fine lavori a servizio delle rispettive unità.
Può essere agevolata la spesa con l’Ecobonus o come trainato col Superbonus?
Qui la risposta dell’Agenzia è negativa. È una spesa che non può essere agevolata né con l’uno né con l’altro.
Gli interventi agevolabili sono quelli che trasformano gli impianti da autonomi a centralizzati e non il contrario.
A sostegno della risposta viene citata la circolare 19/E del 2020 dove si esclude l’agevolazione per la trasformazione dell’impianto da centralizzato ad autonomo con l’Ecobonus. Principio applicabile anche al Superbonus.
Anche nell’allegato A del Decreto Requisiti del 06 agosto 2020 al punto 10.2 si esclude l’agevolazione della spesa per il passaggio da centralizzato ad autonomo.
Sento cosa stai pensando “ma nell’esempio l’impianto non è centralizzato, ma autonomo della unifamiliare iniziale”.
È il mio stesso dubbio, resta comunque il fatto che l’Agenzia nella risposta lo esclude comunque, sia dall’Ecobonus che dal Superbonus.
L’ASSEVERAZIONE TARDIVA
Passiamo infine all’intervento strutturale e alla connessa agevolazione del Sismabonus.
Qui il problema riguarda i tempi di presentazione dell’asseverazione del progettista strutturale. È stata trasmessa prima dell’inizio lavori, ma come integrazione successiva alla SCIA iniziale. SCIA del 2019, asseverazione del 2020.
Le modalità di trasmissione dell’asseverazione sono contenute nell’art. 3 del Decreto del MIT n. 58 del 2017 modificato ad inizio 2020 con l’integrazione del “Permesso di Costruire” e della presentazione consentita anche prima dell’inizio lavori.
Modifica che si applica ai titoli presentati dal 16 gennaio 2020 in poi.
Prima di tale data l’obbligo inderogabile era quello di allegare l’asseverazione alla SCIA al momento della presentazione allo sportello unico.
Ora la dicitura è stata integrata anche con il “Permesso di Costruire” e con le parole “tempestivamente e comunque prima dell’inizio lavori”.
Perciò se hai una pratica Sismabonus presentata antecedentemente al 16 gennaio 2020 e non hai allegato l’asseverazione al momento della presentazione della pratica, non puoi accedere al Sismabonus, né al 110% né alle percentuali inferiori.
Puoi comunque agevolare la spesa col 50% di 96.000 euro.
A presto
grazie