Quali sono le ultime modifiche apportate al Superbonus dal Decreto Semplificazioni del 31 maggio 2021?
PANORAMICA
Lunedì 31 maggio 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge n. 77 chiamato Decreto Semplificazioni.
Le norme in vigore dal 01 giugno 2021 contengono, tra le altre cose, modifiche all’art. 119 del Decreto Rilancio.
Art. 119 che ha introdotto e regola il Superbonus. L’agevolazione del 110% che permette di detrarre le spese per gli interventi di efficientamento energetico e antisismici.
PER APPROFONDIRE “SUPERBONUS 110%: Guida 2021 completa – come funziona e le novità”
Il Superbonus da quando è stato pubblicato, il 19 maggio 2020, ha già subito ben cinque integrazioni/modifiche.
– la prima in fase di conversione in Legge, la n. 77 del 17 luglio 2020;
– la seconda con il “Decreto Agosto”, il n. 104 del 14 agosto 2020, poi convertito in Legge ad ottobre;
– la terza con la Legge di Bilancio 2021 pubblicata il 30 dicembre 2020;
– la quarta con il Decreto-Legge n. 59 del 06 maggio scorso;
– la quinta, quella di cui ti parlerò oggi, del Decreto-Legge 77.
Le modifiche contenute nel Decreto Semplificazioni riguardano tre commi dell’art. 119.
a) la prima al comma 4 e riguarda le barriere architettoniche;
b) la seconda è l’introduzione del comma 10-bis che estende l’agevolazione alle strutture socio-sanitarie;
c) la terza è quella più sentita e che riguarda la CILA e l’attestazione dello stato legittimo non più necessaria.
Vediamole punto per punto.
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Per concludere i Reminders ricorda sempre che i miei contenuti sono consigli opinioni personali, che non sostituiscono lo studio specifico dei documenti e dello stato dei luoghi da parte di un professionista, sempre necessario in ogni caso.
LE BARRIERE ARCHITETTONICHE
La prima integrazione riguarda la possibilità di agevolare le spese per l’eliminazione delle barriere architettoniche al 110%.
Integrazione che era già stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2021, ma riguardava il comma 2.
Questo ha comportato la possibilità di agevolare al 110% le spese per gli interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche, come intervento trainato dagli interventi energetici. Quindi solo se le opere sono eseguite congiuntamente ad almeno uno dei trainanti – l’isolamento termico e la sostituzione dell’impianto di riscaldamento.
L’integrazione del Decreto Semplificazioni invece riguarda il comma 4 e cioè gli interventi antisismici.
Gli interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche possono essere agevolati anche quando realizzati come trainati agli interventi strutturali.
Il limite di spesa al quale fare riferimento è lo stesso, cioè 96.000 euro per il recupero del patrimonio edilizio.
LE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE
Seconda modifica riguarda l’introduzione del comma 10-bis che estende la possibilità di agevolare le spese di efficientamento energetico e antisismico anche alle b.
Sono le strutture socio-sanitarie possedute o detenute in comodato d’uso gratuito da organizzazioni non lucrative, di volontariato o dalle associazioni di promozione sociale.
I soggetti individuati dal comma 9) lettera d-bis).
LA CILA E LO STATO LEGITTIMO
La terza e ultima modifica al Superbonus è stata introdotta dal comma 13-ter ed è quella che sta suscitando più discussioni.
Ora gli interventi Superbonus che non comportano demolizione e ricostruzione – non è specificato se solo totale o anche parziale, ma nel dubbio assumerei l’atteggiamento più prudente – sono considerati tutti “manutenzione straordinaria”.
Interventi di “manutenzione straordinaria” che possono essere autorizzati con una CILA – una comunicazione di inizio lavori asseverata.
Nella CILA è sufficiente indicare il titolo abilitativo iniziale che ha autorizzato la costruzione dell’immobile o se è stato completato prima del 01 settembre 1967.
Non è necessario attestare lo stato legittimo dell’immobile come previsto dal Testo Unico dell’Edilizia, il DPR 380/2001 all’art. 9-bis comma 1-bis.
Inoltre la decadenza del bonus, solo per il Superbonus, può avvenire per quattro motivi:
1) non viene presentata la CILA;
2) gli interventi vengono realizzati in difformità alla CILA;
3) manca l’indicazione del titolo iniziale o del completamento ante ‘67;
4) in caso di attestazioni o asseverazioni infedeli così come previsto dal comma 14.
Vanno sempre applicati gli oneri dovuti in base all’intervento.
A presto
grazie
Alla luce di queste ultime modifiche, si può dire che il superbonus 110% viaggia su un binario parallelo, rispetto al testo unico edilizia, che prevede lo stato legittimo? Ovvero, che non possono esserci controllo per la manutenzione straordinaria con Cila e 110?
Se si, il comma finale del nuovo art. 13 ter: resta impregiudicato ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto dell’intervento, ovvero il controllo da parte del comune, quando avviene, se avviene: durante la presentazione della Cila, oppure a chiusura lavori, a sorteggio, a tappeto, oppure mai?
Grazie, per la risposta
Ciao Enzo. Io sarei molto prudente d questo punto di vista. Non credo che le recenti modifiche sorpassino le normali verifiche.