Le spese del visto di conformità e per l’asseverazione per la congruità dei prezzi rientrano nel massimale del bonus? Possono essere agevolate o sono escluse?
Una delle domande più frequenti, dopo l’estensione dell’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese a tutti i bonus, è se queste spese non preventivate possano rientrare nell’agevolazione.
In effetti il comma 15 dell’art 119 del Decreto Rilancio (il Superbonus) prevede l’agevolazione per le attestazioni, le asseverazioni e i visti di conformità, per gli interventi inerenti all’art 119, cioè il 110%.
Di conseguenza la stessa spesa, ma riferita agli altri interventi che non sono Superbonus, non può essere agevolata e quindi sarebbe totalmente a carico del committente.
Personalmente (e sottolineo che quello che ti sto per dire è un parere personale) ritengo che siano delle spese collegate e correlate che dovrebbero essere considerate tra quelle agevolabili, al pari delle spese tecniche.
Auspico un chiarimento da parte dell’Agenzia o una modifica del Decreto-Legge 157 del 11 novembre 2021 in corso di conversione in legge.
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