NO SUPERBONUS 110 per edificio unico proprietario non residenziale?


Se l’edificio di un unico proprietario (o gruppo di comproprietari) non è residenziale nel suo complesso è escluso dal Superbonus

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La risposta n. 5 del 2022 dell’Agenzia delle Entrate è stata chiara e lapidaria, rispondendo ad un quesito inerente un fabbricato di unica proprietà composto da 2 a 4 unità abitative e unità non abitative: se l’incidenza della parte abitativa non supera il 50 per cento l’edificio non può essere ammesso al Superbonus.
Interpretazione e risposta sorprendente ed inaspettata da parte dell’Agenzia delle Entrate in contrasto con quanto riportato nella circolare 24/E del 2020 e nelle successive risposte inerenti i condomìni.
Oltre a tagliare fuori una buona fetta degli edifici solleva alcuni dubbi:
1) l’edificio è escluso anche in caso di cambio di destinazione ad abitativo?;
2) sempre col cambio di destinazione, se si parte da una situazione di 2, 3 o 4 unità non abitative è completamente escluso dall’agevolazione?
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grazie

Danilo Torresi

2 commenti su “NO SUPERBONUS 110 per edificio unico proprietario non residenziale?”

  1. Buongiorno, in effetti (come sempre) ad ogni chiarimento consegue un nuovo dubbio.
    Anch’io mi sono chiesta se nel caso in cui il titolo edilizio dovesse prevedere contestualmente anche il cambio di destinazione d’uso del locale non residenziale, si tornerebbe a pieno titolo nel 110.
    Personalmente credo che si rientri, altrimenti non sarebbero piú ammesse nemmeno le trasformazioni da magazzino C2 o autorimesse C6 in abitazione, almeno per la quota sismabonus. Ma un chiarimento ufficiale sarebbe utile.

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