Come cambia la cessione del credito per il Superbonus e per le altre agevolazioni, dopo il decreto-legge “correttivo” 13 del 25 febbraio 2022?
Il decreto-legge n. 13 del 25 febbraio 2022 modifica (di nuovo) le regole della cessione del credito, sulla scia delle misure anti-frode aperta dal DL 157 del 11 novembre 2021, seguito dalla legge di bilancio 2022 e dal recente DL n. 4 del 27 gennaio 2022.
Misure rese necessarie dagli illeciti denunciati dall’Agenzia delle Entrate a proposito di cessioni inerenti a lavori mai avviate ed effettuate in modo fraudolento.
La conseguenza delle recenti norme restrittive è stata il blocco pressoché totale del meccanismo della cessione del credito, con ampi disagi a chi aveva avviato (o stava per avviare) interventi agevolati.
Il DL 13/2022 interviene con 5 modifiche che hanno il duplice obiettivo di far ripartire l’edilizia, ma cercando di contenere le operazioni illecite.
PRIMA MODIFICA
Fino a 3 cessioni.
Dopo la prima cessione, il credito potrà essere ceduto ulteriori due volte, ma verso soggetti “vigilati” (banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazione).
La cessione potrà essere fatta solo per l’intero e non sarà consentito frazionare l’importo.
SECONDA MODIFICA
Codice identificativo univoco.
Dalla seconda cessione il credito dovrà essere ceduto interamente e verrà attribuito un codice identificativo che seguirà le operazioni, secondo le modalità che verranno descritte in un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Le disposizioni saranno applicate anche alle prime cessioni dal 01 maggio 2022 in poi.
TERZA MODIFICA
Pene e sanzioni più severe.
Ai tecnici asseveratori (sia per gli interventi di efficientamento energetico, antisismici e congruità spese) in caso di omissione di informazioni rilevanti o di opere realizzate, o in caso di false congruità delle spese, saranno applicate sanzioni da 50 a 100 mila euro e reclusione da 2 a 5 anni.
Aumentate in caso le omissioni siano state realizzate allo scopo di ottenere un ingiusto profitto.
QUARTA MODIFICA
Nuova polizza assicurativa.
La polizza sarà necessaria per ogni intervento che richiede il rilascio delle asseverazioni e dovrà avere un massimale pari al valore dell’intervento stesso.
QUINTA MODIFICA
Bonus per chi applica contratti collettivi.
Per gli interventi indicati nell’allegato X del Dlgs. 81/2008, avviati 90 giorni dopo l’entrata in vigore del decreto, per opere di importo superiore a 70.000 euro, le agevolazioni potranno essere applicate solo se il titolare dell’impresa affidataria applica i contratti collettivi del settore edile.
Il contratto dovrà essere indicati nell’atto di affidamento e nelle fatture e chi appone il visto di conformità verifica che il requisito sia soddisfatto.
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