SISMABONUS UNIFAMILIARI 2022 come funziona dal 1° luglio in 10 punti


Come funziona il Sismabonus ordinario 2022 per le unifamiliari? Cosa cambia dal 1° luglio? Te lo spiego in 10 punti.


10 cose che devi sapere sul Sismabonus ordinario, ovvero l’agevolazione per gli interventi antisismici agevolata con percentuali che vanno dal 50 al 85 per cento:
1) Si applica alle spese per interventi sulle strutture di abitazioni e attività produttive in zona sismica 1, 2 o 3 ed è fruibile sia da soggetti IRPEF che IRES;
2) Se l’immobile ha i requisiti per accedere al Superbonus devi applicare il 110 per cento e non puoi scegliere le percentuali più basse;
3) dal 1° luglio 2022 per le unifamiliari che non raggiungeranno un SAL minimo del 30 per cento al 30 settembre, dovranno essere applicate le aliquote del Sismabonus ordinario e non del Superbonus;
4) Gli edifici di unica proprietà formati da più di 4 immobili o, anche se compresi tra 2 e 4, ma di proprietà di un soggetto non ammesso al Superbonus (tipo le società), o senza la prevalenza residenziale, possono accedere solo al Sismabonus ordinario;
5) il massimale di 96000 euro è per ogni unità, per ogni intervento e annuale. Inoltre è condiviso con il bonus casa 50 per cento;
6) Attenzione alle tempistiche di presentazione dell’asseverazione del progettista strutturale. L’asseverazione tardiva non permette di accedere al Sismabonus e non può essere “sanata”;
7) le percentuali per le unifamiliari salgono in base all’efficacia dell’intervento. 70% e 80% rispettivamente con la riduzione di una o due classi di rischio sismico. Per le parti comuni le percentuali salgono al 75 e 85%;
8) Il credito può essere fruito alternativamente tramite cessione del credito e sconto in fattura, sempre con obbligo di visto di conformità e congruità prezzi eccetto nei casi di esclusione;
9) Il Sismabonus ordinario scade il 31 dicembre 2024;
10) Se l’intervento Sismabonus viene realizzato congiuntamente alla riqualificazione energetica le percentuali salgono all’ 80 e 85% per un massimale di 136.000 euro per ogni unità dell’edificio condominiale. Questa agevolazione è alternativa alle altre due e può riguardare solo le parti comuni.
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Danilo Torresi

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