La conversione in legge del Decreto Aiuti bis (DL 115 del 2022) è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale con la legge 21 settembre 2022, n. 142.
Sono quindi state inserite le vetrate panoramiche amovibili (VEPA) tra le opere in edilizia libera per le quali non sono necessari permessi.
Al netto delle “prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica , di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42” così come riportato nel’art. 6 del DPR 380/2001 (il Testo Unico dell’Edilizia), anche le vetrate panoramiche sono realizzabili senza permessi, se hanno determinati requisiti:
-protezione dagli agenti atmosferici (temporanea),
-miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche,
-riduzione delle dispersioni termiche,
-parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche,
-favorire la microaerazione, per consentire la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani,
-amovibili e trasparenti (totalmente),
-no nuova volumetria o superficie,
-no mutamento destinazione
-no mutamento da sup. accessoria a sup. utile,
-no spazi stabilmente chiusi.
Ti riporto di seguito il contenuto dell’art. 33-quater:
Norme di semplificazione in materia di installazione di
vetrate panoramiche amovibili
1. All’articolo 6, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell’edificio o di logge rientranti all’interno dell’edificio, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche».
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