Il Decreto Aiuti quater – DECRETO-LEGGE 18 novembre 2022, n. 176 Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica – è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è entrato in vigore il 19 novembre 2022, e ha reso efficaci le modifiche al Superbonus per il 2023.
Le modifiche al Superbonus, annunciate nei giorni precedenti, hanno preso forma e sono diventate esecutive.
CONDOMINI
– Per i condomini (e gli edifici di unica proprietà da due a quattro unità) dal 01 gennaio 2023 l’aliquota passa dal 110 al 90%
– Condomini ed edifici di unica proprietà potranno mantenere il 110% anche per il 2023 a determinate condizioni
IL 25 NOVEMBRE
Per condomini ed edifici di unica proprietà da due a quattro unità c’è la possibilità di mantenere l’aliquota del 110% se:
– Al 25 novembre risulti effettuata la CILAS;
– Per edifici condominiali ulteriore condizione è che la delibera assembleare che abbia approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 25 novembre 2022;
– Per gli interventi comportanti demolizione e ricostruzione (non unifamiliari) risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo sempre al 25 novembre.
UNIFAMILIARI
Per le unifamiliari con lavori avviati dal 01 gennaio 2023 sarà applicabile il Superbonus al 90% solo se:
– Adibite ad abitazione principale;
– Il contribuente abbia un reddito di riferimento inferiore a 15.000 euro;
– Il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento;
Per le unifamiliari che hanno raggiunto il SAL 30% al 30 settembre 2022 – per le quali la scadenza era prevista al 31 dicembre 2022 – c’è una proroga del 110% fino al 31 marzo 2023 (3 mesi in più).
Non è chiaro come verranno considerate le situazioni avviate col Superbonus che non hanno raggiunto il SAL 30% al 30 settembre.
COMPENSAZIONE CREDITO IN 10 ANNI
Al fine di sbloccare i crediti, solo per i cessionari o i fornitori che hanno applicato lo sconto in fattura, ci sarà la possibilità su richiesta di compensare i crediti derivanti dal Superbonus in 10 rate anziché 4.
L’opzione sarà valida per i crediti con comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati.
Sarà necessario attendere il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate nel quale saranno definite le modalità attuative.
SARANNO FATTE MODIFICHE ULTERIORI?
Da qui inizia l’iter di conversione in Legge (che ha un limite massimo di 60 giorni) che potrebbe comportare ulteriori modifiche al contenuto, anche sulla base degli emendamenti che verranno presentati e approvati.
Con molta probabilità, i contenuti del Decreto verranno assorbiti dalla Legge di Bilancio 2023 di prossima pubblicazione.
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