SUPERBONUS condominio minimo con pagamenti separati per le parti comuni, senza condòmino incaricato


L’Agenzia ha chiarito come pagare le spese Superbonus per le parti comuni condominio minimo senza obbligo del condòmino incaricato. Inoltre le spese dei fornitori per il bonus casa 50% possono essere agevolate contemporaneamente in dichiarazione dei redditi e con cessione del credito.


Due importanti chiarimenti dall’Agenzia delle entrate per quanto riguarda la possibilità di fruizione contemporanea dello sconto in fattura, cessione del credito e dichiarazione dei redditi, nell’ambito dello stesso intervento di ristrutturazione col bonus casa 50%, e sui condomini minimi con incarico ad uno dei condòmini per quanto riguarda i pagamenti per le opere sulle parti comuni.

I chiarimenti arrivano in occasione di Telefisco della famosa testata IlSole24Ore, durante il quale sono stati posti dei quesiti all’Agenzia, inerenti a dubbi interpretativi sull’applicazione delle agevolazioni edilizie per il recupero del patrimonio edilizio. In questo caso bonus casa 50% e Superbonus 110-90%.

 

FRUIZIONE CONTEMPORANEA DI CESSIONE SCONTO E DICHIARAZIONE

Come ho spesso sottolineato nel mio Canale YouTube, c’era qualche dubbio riguardo alla possibile fruizione contemporanea del bonus casa 50% attraverso la cessione del credito, lo sconto in fattura e la dichiarazione dei redditi. La buona notizia è che l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che puoi utilizzare alternativamente queste tre opzioni per le spese sostenute, anche se ci sono alcune precisazioni da tenere in considerazione.

Sconto in fattura senza vincoli di SAL minimo

Contrariamente a quanto accade con il Superbonus, per il bonus casa la cessione del credito e lo sconto in fattura non hanno limitazioni in termini di Stato di Avanzamento Lavori (SAL). Ciò significa che, se hai effettuato lavori in annualità differenti e con SAL distinti, puoi scegliere liberamente quale opzione utilizzare per ogni singola spesa. Questo era un punto già chiaro.

Fruizione alternativa per pagamenti di più fornitori

La questione che si poneva riguardava la possibilità di utilizzare diverse opzioni per le spese sostenute presso più fornitori, sempre nell’ambito di un medesimo SAL. L’Agenzia delle Entrate ha risposto positivamente, confermando che è possibile utilizzare alternativamente le tre opzioni per i vari fornitori. Tieni però presente che questa possibilità è legata alla fattura e non è possibile farlo sulla frazione di essa (almeno sembra sia questa l’attuale linea descritta dall’Agenzia).

Per evitare spiacevoli sorprese che potrebbero compromettere l’accesso all’agevolazione, ti consiglio di rivolgerti sempre a un commercialista per questioni fiscali riguardanti i bonus e le fatturazioni.

 

CONDOMINIO MINIMO SENZA OBBLIGO DEL CONDÒMINO INCARICATO

Il Superbonus e il condominio minimo sono due temi che hanno sollevato molte domande negli ultimi anni. In particolare, c’era incertezza sulla possibilità di sostenere le spese per le parti comuni dei condomini composti da proprietà distinte e con un numero di condomini inferiori a nove, senza incaricare uno dei condòmini.

Ebbene, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che il condòmino incaricato non è un obbligo. Ciascun titolare può, infatti, procedere per proprio conto a sostenere la propria quota al fornitore che ha effettuato gli interventi sulle parti comuni.

Tuttavia, è importante dimostrare che le opere e le spese interessano effettivamente le parti comuni dell’edificio condominiale. 

Per quanto riguarda la comunicazione telematica dell’opzione, questa dovrà comunque essere unica. Su questo punto però, per evitare spiacevoli sorprese e garantirti di accedere all’agevolazione in modo corretto, ti consiglio di rivolgerti a un professionista esperto in ambito fiscale o al tuo commercialista.

 

CONCLUSIONI
In conclusione, l’Agenzia delle Entrate ha fornito due importanti chiarimenti riguardanti la fruizione contemporanea dello sconto in fattura, cessione del credito e dichiarazione dei redditi nel contesto del bonus casa 50%, e l’obbligo del condòmino incaricato per i pagamenti relativi alle opere sulle parti comuni del condominio minimo in ambito Superbonus. 

In particolare, è possibile utilizzare alternativamente le tre opzioni per le spese sostenute presso più fornitori, anche se vi sono alcune precisazioni da tenere in considerazione. 

Non c’è l’obbligo di incaricare un condòmino per i pagamenti relativi alle opere sulle parti comuni del condominio minimo, ma è importante dimostrare che le opere e le spese riguardino effettivamente le parti comuni dell’edificio. In entrambi i casi, si consiglia di rivolgersi sempre a un commercialista per evitare spiacevoli sorprese fiscali.

Fonte: ilSole24Ore

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grazie

Danilo Torresi

1 commento su “SUPERBONUS condominio minimo con pagamenti separati per le parti comuni, senza condòmino incaricato”

  1. Buonasera,
    vorrei sapere, se possibile, i dati relativi al documento dell’A.E in cui si parla delle modalità di pagamento relativi ai pagamenti dei condomini facenti parte di un condominio minimo. Esempio.
    È possibile pagare una fattura con due modalità diverse? Cioè un gruppo paga facendo i bonifici nel c/c di un condomino e alcuni o anche un solo condomino paga con una fattura ivata della sua quota parte.
    Mi interessa sapere se queste modalità si possono applicare anche al Bonus verde, per fare un esempio.Il beneficiario dei pagamenti come gestisce i pagamenti se, in origine esiste una sola fattura?
    In sintesi, vorrei sapere gli estremi di questo documento dell’A.E.
    In attesa, cordiali saluti.

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