Pubblicato il Dossier Parlamentare con le motivazioni del Governo sul Decreto 11/2023 e il blocco della cessione del credito. Le ultime notizie inerenti all’avvio dell’iter di conversione in legge con le possibili modifiche rispetto alla versione iniziale.
Pubblicato il Dossier Parlamentare, propedeutico all’iter di conversione in legge del Decreto Legge n. 11 del 2023 che ha cancellato la cessione del credito e lo sconto in fattura per gli interventi edilizi agevolati.
In sintesi le modifiche apportate consistono in:
- divieto di cessione a pubbliche amministrazioni (Regioni, Province, ecc.) ;
- definizione del perimetro della responsabilità solidale del cessionario e del fornitore che ha applicato lo sconto, con un elenco della documentazione da richiedere. Anche se la mancanza di parte di essa, non costituisce di per sé causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave;
- divieto di optare per cessione del credito o sconto in fattura a far data dal 17 febbraio 2023, tranne per alcune eccezioni che hanno maturato specifiche condizioni nel periodo antecedente a quello di entrata in vigore del Decreto.
Il Dossier è strutturato in schede che approfondiscono e chiariscono i contenuti DL 11/2023:
- riepilogo della disciplina della cessione del credito ed interventi ammessi;
- divieto di cessione alle pubbliche amministrazioni;
- la responsabilità solidale e i documenti necessari;
- il divieto di cessione dal 17 febbraio e le eccezioni;
- le motivazioni del Governo a seguito dell’analisi dell’Eurostat;
LA CESSIONE DEL CREDITO
Nel Dossier Parlamentare sono riepilogate le discipline della cessione del credito e lo sconto in fattura, regolate nell’art 121 del DL 34/2020. Opzioni alternative alla fruizione diretta in dichiarazione dei redditi dei crediti maturati da determinati interventi edilizi di ristrutturazione o efficientamento energetico degli edifici esistenti.
Il meccanismo in sintesi prevede la prima cessione libera verso chiunque, le successive consentite solo a favore di soggetti “vigilati” (banche, intermediari finanziari, ecc.), dei quali le banche in qualsiasi momento possono cedere a correntisti con partita IVA.
È stata inoltre stabilita la regola della non frazionabilità del credito ceduto, per la quale l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il limite si riferisce alle singole quote annuali di compensazione.
Gli interventi ammessi alle opzioni alternative sono:
- recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16 -bis, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 119;
- adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16, commi da 1 -bis a 1 -septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell’articolo 119;
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- installazione di impianti fotovoltaici di cui all’articolo 16 -bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 119 del presente decreto;
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16 -ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell’articolo 119;
- superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all’articolo 119-ter del presente decreto;
La scadenza della cessione del credito e dello sconto in fattura è legata al periodo di vigenza dei bonus – fino al 2025 per il Superbonus, 2024 invece per gli altri bonus.
DIVIETO DI CESSIONE A REGIONI E PROVINCE
A causa del problema del blocco del mercato dei crediti, che riprenderò più avanti nel capitolo “LE MOTIVAZIONI DEL GOVERNO”, di recente alcune Regioni e Province avevano avviato uno studio per accettare crediti derivanti dai bonus edilizi.
Possibilità subito troncata con il decreto 11/2023 che ha vietato in modo esplicito la cessione alle pubbliche amministrazioni. Il divieto è stato inserito direttamente nell’articolo 121 del Decreto Rilancio con il comma 1-quinquies.
In particolare i soggetti ai quali è vietato accettare crediti derivanti dalle opzioni alternative dell’articolo 121 comprendono:
- le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ovvero tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le agenzie fiscali (agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300).
- le Autorità indipendenti;
- a decorrere dall’anno 2012, gli enti e i soggetti individuati dall’Istat in apposito elenco (comunicato del 30 settembre 2011 e successivi aggiornamenti).
LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE (I DOCUMENTI NECESSARI)
Nel corso del 2022 sono stati fatti degli interventi normativi e chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate attraverso le circolari 23/E del 2022 e 33/E del 2022, sulla questione della responsabilità solidale dei soggetti cessionari e dei fornitori che applicano lo sconto in fattura, nel caso in cui venga riscontrata la maturazione illecita del credito.
La limitazione è stata circoscritta ai soli casi di dolo o colpa grave, così come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 33/E del 2022, dove fa un esempio non esaustivo delle due definizioni:
- il dolo ricorre quando il cessionario è consapevole dell’inesistenza del credito, come ad esempio nel caso in cui quest’ultimo abbia preventivamente concordato con l’asserito beneficiario originario le modalità di generazione e fruizione dello stesso ovvero qualora il carattere fittizio del credito sia manifestamente evidente ad un primo esame, da chiunque condotto, e ciononostante il cessionario proceda comunque all’acquisizione e alla compensazione dello stesso nel modello F24, traendo un beneficio fiscale indebito correlato al credito inesistente;
- la colpa grave ricorre quando il cessionario abbia omesso, in termini “macroscopici”, la diligenza richiesta, come, ad esempio, nel caso in cui l’acquisto dei crediti sia stato eseguito in assenza di documentazione richiesta a supporto degli stessi o in presenza di una palese contraddittorietà della documentazione prodotta dal cedente (ad esempio, nel caso in cui l’asseverazione si riferisca a un immobile diverso da quello oggetto degli interventi agevolati).
Con il comma 6-bis il legislatore intende definire ancor di più il perimetro della responsabilità dei cessionari, con un elenco di documenti da richiedere al fine di poter dimostrare di aver applicato la diligenza richiesta.
Ferme le ipotesi di dolo, il concorso nella violazione che determina la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, ci sono due condizioni – che devono ricorrere congiuntamente – che escludono fornitori e cessionari dalla responsabilità solidale:
- che dimostrino di aver acquisito il credito di imposta;
- che siano in possesso di una specifica documentazione, relativa alle opere che hanno originato il credito di imposta, le cui spese detraibili sono oggetto delle opzioni per la cessione del credito o dello sconto in fattura.
Per quanto concerne il punto b), la documentazione è:
- titolo edilizio abilitativo degli interventi, oppure, nel caso di interventi in regime di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa vigente;
- notifica preliminare dell’avvio dei lavori all’azienda sanitaria locale, oppure, nel caso di interventi per i quali tale notifica non è dovuta in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti tale circostanza;
- visura catastale ante operam dell’immobile oggetto degli interventi, oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;
- fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonché documenti attestanti l’avvenuto pagamento delle spese medesime;
- asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e di congruità delle relative spese, corredate da tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici;
- nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini;
- nel caso di interventi di efficienza energetica, la documentazione prevista a tal fine dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti, del 6 agosto 2020 (recante Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici- cd. Ecobonus) agli articoli dall’articolo 6, comma l, lettere a), c) e d)), oppure, nel caso di interventi per i quali uno o più dei predetti documenti non risultino dovuti in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti tale circostanza. Si rinvia al dossier tematico per dettagli;
- visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute per le opere, rilasciato dai soggetti abilitati;
- un’attestazione, rilasciata dai soggetti sottoposti alla disciplina antiriciclaggio (individuati all’articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231), che intervengono nelle cessioni, di avvenuta osservanza degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette e di astensione dal compimento di operazioni (di cui, rispettivamente, agli articoli 35 e 42 del decreto legislativo n. 231 del 2007).
Con i successivi commi 6-ter e 6-quater si stabilisce che l’esclusione della responsabilità riguarda anche le partite IVA che acquistano i crediti da una banca, e che il mancato possesso di parte della documentazione elencata non costituisce, da solo, causa di responsabilità per dolo o colpa grave. Il soggetto cessionario potrà provare con ogni mezzo di aver applicato la propria diligenza.
DIVIETO DI CESSIONE DAL 17 FEBBRAIO 2023
Passiamo adesso al contenuto principale del Decreto, e cioè il divieto di applicare delle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura dal 17 febbraio 2023 in poi, cioè dalla data di entrata in vigore del Decreto.
Con l’art. 2 del DL 11/2023 è stato stabilito che non sarà più possibile applicare i contenuti dell’art. 121 del DL 34/2020, tranne per le pratiche già avviate.
Le disposizioni non si applicano agli interventi Superbonus che in data antecedente a quella di entrata in vigore:
- per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell’articolo 119, comma 13 -ter , del decreto-legge n. 34 del 2020;
- per gli interventi effettuati dai condomini risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell’articolo 119, comma 13 -ter , del decreto-legge n. 34 del 2020;
- per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.
Le disposizioni non si applicano agli interventi diversi dal Superbonus che in data antecedente a quella di entrata in vigore:
- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
- per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori;
- risulti regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell’immobile nel caso di acquisto di unità immobiliari ai sensi dell’articolo 16 -bis , comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o ai sensi dell’articolo 16, comma 1 -septies , del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
In sintesi, se hai presentato la pratica o avviato i lavori al 16 febbraio, con molta probabilità potrai ancora applicare la cessione del credito o lo sconto in fattura. In caso contrario dovrai necessariamente utilizzare il credito in dichiarazione dei redditi.
LE MOTIVAZIONI DEL GOVERNO
Ha fatto discutere, e lo sta facendo ancora, la rapidità con cui è stato pubblicato un decreto che elimina un componente fondamentale del meccanismo dei bonus edilizi.
Ancorché bloccato il mercato, oramai da un anno, la cessione e lo sconto avevano un peso importante nella scelta di se e come effettuare un lavoro. Ma il Governo ha apparentemente ignorato sia le esigenze, che le conseguenze che una norma del genere avrebbe impattato.
Nel Dossier Parlamentare ci sono alcuni paragrafi dedicati alle motivazioni che, a giudizio del Governo, hanno giustificato la cancellazione netta del meccanismo di cessione e di sconto.
Viene citata l’analisi Eurostat che avrebbe recentemente classificato i crediti fruiti con cessione del credito come un debito per lo Stato, analizzando la questione di “crediti pagabili” e “crediti non pagabili”.
Riporto un passaggio del Dossier:
- “Preliminarmente si segnala che, in tale sede, Eurostat non si è pronunciata sulla natura dei crediti d’imposta che presentavano le caratteristiche sopra descritte ma ha fornito elementi di chiarimento in merito alla distinzione tra crediti d’imposta “pagabili” e “non pagabili” e ai relativi effetti sulla contabilità pubblica. Nel corso dell’audizione Eurostat ha in particolare chiarito che i crediti d’imposta “pagabili” sono quelli per i quali una spesa pubblica e/o un obbligo pubblico devono essere riconosciuti fin dall’inizio, cioè al momento dell’evento generatore che provoca la creazione del credito (nel caso del superbonus, l’attività di costruzione edilizia), e cioè contabilizzati integralmente sul primo anno in luogo di essere spalmati pro rata per più anni. I crediti d’imposta “non pagabili” sono invece quelli che riducono le entrate fiscali dello Stato in futuro, ma non comportano una spesa immediata.”
In sintesi Eurostat ha solo distinto le due definizioni senza dare un giudizio sui crediti derivanti dal Superbonus o dalle altre agevolazioni edilizie, anzi:
“Con riferimento alla riclassificazione di tali crediti d’imposta l’Eurostat ha chiarito che:
- la qualificazione degli stessi come pagabili o non pagabili non ha riflessi sul debito pubblico;
- per quanto riguarda l’impatto sul deficit dello Stato, nel lungo termine esso è identico sia che il credito sia pagabile sia che non lo sia;
- ciò che cambia è, secondo l’Istituto, il momento dell’impatto e non l’ammontare totale finale del costo della misura: nel caso di crediti pagabili, l’impatto è nel momento dell’attività soggiacente alla creazione del credito, cioè l’attività di costruzione edilizia, che dà origine al credito stesso, mentre nel caso di credito non pagabile, l’impatto è costituito dalle mancate entrate fiscali future (5 anni nel caso del superbonus).
Di conseguenza la pagabilità o non pagabilità di un credito non ha alcuna influenza né sul debito dello Stato, né sulla cifra finale totale da imputare come effetto sul deficit negli anni impattati da tale misura, ma solamente sul profilo temporale dell’impatto sul deficit nel corso degli anni.”
Ma allora io mi chiedo, consapevole del fatto di non essere esperto in materia di bilancio dello Stato, dove sono le motivazioni annunciate che rendevano le cessioni del credito (affiancate al termine Superbonus) un debito per l’Italia?
Inoltre, nel passaggio successivo dello stesso Dossier, in riferimento al Superbonus:
- “A parere di Eurostat tali criteri – in primis quello della trasferibilità – sono i fattori che incidono sull’eventualità che una percentuale totale del superbonus alla fine sia persa in quanto non utilizzata: da tale circostanza deriva quindi la classificazione di un credito come pagabile o non pagabile. Su tali criteri Eurostat afferma di avere chiesto ulteriori informazioni e di avere avviato un’interlocuzione con l’Istat,…”
qualunque sia il parere alla fine, quindi se pagabile o meno, non farà alcuna differenza né sul debito né sul deficit. Di cosa stiamo parlando quindi?
Nelle motivazioni descritte non vedo il “buco” creato dal Superbonus (alias cessione del credito e sconto in fattura) che era stato additato come principale motivo per il quale cancellare la norma. Sembra sgonfiarsi così la recente polemica sul debito, così come si è sgonfiata quella sulle frodi, che alla fine ammontano ad una cifra esigua (poco meno di 4 miliardi su oltre 100) e per la maggior parte riferita a bonus facciate e ecobonus ante decreto antifrodi.
Vedo sfumate le motivazioni fondanti a giustificazione delle recenti norme, ammetto però che potrebbe essere un mio limite il non vederle.
Resta però un Decreto che ha annullato un meccanismo vitale per i bonus edilizi. Lo scopo perciò è stato raggiunto da chi lo aveva in mente.
Inoltre tralascio l’inquietudine che mi trasmette il passaggio dove si afferma che un credito viene considerato “non pagabile” (l’ipotesi migliore per il bilancio dello Stato a quanto pare) quando non ceduto, perché c’è l’eventualità che una percentuale “alla fine sia persa in quanto non utilizzata”. Quindi il caso e la perdita del credito da parte del contribuente è considerato un vantaggio per lo Stato?
Ribadisco, probabilmente è un mio limite di comprensione della materia che è estremamente complessa. Mi pongo solo dei quesiti.
LE MODIFICHE PROMESSE DAL GOVERNO
In tutto questo il meccanismo della cessione del credito è ancora bloccato e, anche per coloro che sono ancora ammessi, la situazione non è facile.
Inoltre ci sono i crediti incagliati che da una stima ammonterebbero ad oltre 19 miliardi di euro.
Infine ci sono tutte le conseguenze causate da questo Decreto, che ho già descritto nei miei articoli precedenti, ma che ribadisco velocemente qui:
- Spese anticipate perse;
- incarichi annullati;
- obbligo di usufruire in detrazione con rischio di una capienza IRPEF insufficiente;
- danni alle imprese e famiglie per i contratti già sottoscritti con sconto, ma non avviati o per i quali non è stata presentata la pratica;
- preliminari col Sismabonus acquisti e sconto in fattura che salteranno perché non registrati entro il 16 febbraio;
- riduzione drastica di chi potrà accedere ai bonus e conseguente calo degli interventi;
- difficoltà economiche delle imprese che hanno investito in attrezzatura e con nuove assunzioni;
Da lunedì 20 febbraio 2023, sono iniziati i confronti tra Governo e le parti del settore dell’edilizia (e non solo). Confronti con le associazioni delle imprese, con le associazioni delle banche, con i professionisti ecc.
Da tutto questo sono trapelate delle notizie che lasciano presupporre un’apertura da parte del Governo, almeno su determinati temi:
- Nessuna apertura sullo spostamento della data della data del 16 febbraio come termine ultimo entro la quale maturare le condizioni che permetteranno di continuare ad usufruire di cessione del credito e sconto in fattura.
- favorevole invece a valutare una soluzione, concordata con le banche, sull’utilizzo degli F24 per compensare i crediti incagliati delle imprese;
- possibilità di deroghe per gli edifici colpiti da eventi sismici;
- apertura per trovare una soluzione a favore dei redditi più bassi e degli incapienti. Forse per mantenere lo sconto in fattura.
Saranno settimane fondamentali per il futuro dei bonus e del settore dell’edilizia. Saranno settimane fondamentali per le famiglie, per le imprese e per i professionisti. Mai come ora c’è bisogno di una normativa chiara, strutturata nel lungo periodo e con intenti costruttivi.
Fonti:
Dossier Camera dei Deputati
Articoli precedenti
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grazie
Buongiorno Geometra.
Vorrei se possibile avere una delucidazione. La seguo su YouTube. Io ho già acquistato un condizionatore lo scorso anno con sconto in fattura del 50%. Già tutto pagato compresa installazione. Con pratica accettata dall’ufficio delle entrate. Mi è stata bloccata l’installazione dopo il decreto. È possibile una cosa del genere visto che avevo l’installazione nella giornata di domani 03/03/2023. Grazie in anticipo .
Ciao, il Decreto è chiaro. Ora bisogna sperare nelle correzioni in fase di conversione in legge