Bonus eliminazione barriere architettoniche 2023: al 50%, al 75%, col Superbonus al 110%-90%


L’Agenzia delle Entrate aggiorna la guida 2023 del bonus per l’eliminazione delle barriere architettoniche. Agevolazione che può essere al 50%, al 75%, al 110% o al 90% col Superbonus. Ti spiego le differenze e le caratteristiche specifiche per ciascuno.


Le spese 2023 per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche possono essere agevolate in dichiarazione dei redditi con tre diverse modalità che prevedono altrettante percentuali:

  1. con l’articolo 16.bis del T.U.I.R. comma 1 lettera e) al 50% fino al 31 dicembre 2024 su un massimale di 96.000 euro;
  2. con l’articolo 119-ter del DL 34/2020 (Decreto Rilancio) al 75% fino al 31 dicembre 2025 con vari massimali in base alla tipologia di fabbricato;
  3. come intervento trainato Superbonus al 90% o 110% su un massimale di 96.000 euro, con diverse scadenze che vanno dal 31 marzo 2023, passando per il 31 dicembre 2023, fino al 31 dicembre 2025 (dipende dai requisiti maturati).

Gli interventi al 75% e col Superbonus possono essere agevolati anche con le opzioni alternative della cessione del credito e sconto in fattura, facendo attenzione al recente DL 11/2023 (in corso di conversione) che ha modificato la disciplina.

Per quanto riguarda gli interventi Superbonus invece, le percentuali ammesse possono essere o 110% o 90%, dipende dalla tipologia di fabbricato e da alcuni adempimenti fatti entro determinate date. Inoltre le scadenze possono essere diverse sempre in base a determinati requisiti.

Ti spiego tutto in questo articolo

ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE AL 50%
La prima agevolazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche è quella dell’art. 16-bis del T.U.I.R., al 50% fino al 31 dicembre 2024 su un massimale di spesa di 96.000 euro.

Salvo ulteriori proroghe, dal 01 gennaio 2025 in poi la percentuale tornerà al 36% per un massimale di spesa di 48.000 euro.

A titolo esemplificativo gli interventi ammessi sono:

  • Ascensori e montacarichi;
  • Elevatori esterni;
  • sostituzione di rampe e gradini;
  • ecc.

Per quanto riguarda i pagamenti, le regole sono quelle del bonus casa 50% (col quale condivide il massimale), e cioè vanno effettuati mediante bonifico parlante e la ripartizione delle rate è in 10 quote annuali di pari importo.

ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE AL 75%
Introdotto con la legge di bilancio 2022 – LEGGE 30 dicembre 2021, n. 234 – il bonus per l’eliminazione delle barriere architettoniche al 75% è regolato dall’art. 119-ter del Decreto-Legge 34/2020 (Decreto Rilancio).

Si può applicare sugli edifici già esistenti, di qualsiasi categoria catastale (risposta 465 del 2022), ma non sulle nuove costruzioni e non su edifici ristrutturati mediante demolizione e ricostruzione.

Con la legge di bilancio 2023 – LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197 – la scadenza è stata prorogata fino al 31 dicembre 2025. Le quote di fruizione del bonus sono 5 annuali e i massimali di spesa si distinguono in base al fabbricato:

  • 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno
  • 40.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari
  • 30.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

N.B. i massimali si sommano, a differenza del bonus al 50%, con quelli del 16-bis del T.U.I.R., cioè coi 96.000 del bonus casa e del Sismabonus.

Gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989 per poter accedere all’agevolazione.

Le spese possono essere agevolate anche con cessione del credito e sconto in fattura.

⚠️ATTENZIONE: col recente DL 11/2023 (in corso di conversione) in vigore dal 17 febbraio 2023, la cessione del credito e lo sconto in fattura non sono più applicabili. 

Tranne per chi ha determinate condizioni che devono essere state maturate in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto, che sono:

  • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
  • per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori;
  • risulti regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell’immobile nel caso di acquisto di unità immobiliari ai sensi dell’articolo 16 -bis , comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o ai sensi dell’articolo 16, comma 1 -septies , del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COL SUPERBONUS 110% O 90%
L’intervento di eliminazione delle barriere architettoniche regolato dall’articolo 16-bis del T.U.I.R. lettera e) comma 1, è agevolabile come “trainato” dagli interventi Superbonus. Gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989.

Il massimale di spesa è 96.000 euro ed è condiviso dal bonus casa 50% e dal Sismabonus ordinario o Superbonus. Per essere trainato, la spesa deve essere sostenuta tra l’inizio e la fine dell’intervento trainante.

Può essere trainato dagli interventi di efficientamento energetico, e quindi dalla coibentazione dell’involucro opaco disperdente con un’incidenza superiore al 25% e dalla sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente.

Può essere trainato anche dagli interventi antisismici sulle parti strutturali.

La tipologia di edificio deve essere residenziale, o con cambio destinazione a residenziale e comunque vanno rispettate le regole inerenti la disciplina del Superbonus alla quale ti rimando.

Voglio però specificare alcune recenti modifiche che influenzano percentuali e scadenze dell’intervento.

Percentuali
A seguito del Decreto Aiuti quater convertito in legge con modificazioni – LEGGE 13 gennaio 2023, n. 6 – e al comma 894 della legge di bilancio 2023, le percentuali del Superbonus cambiano in base a determinati requisiti:

  • 90%) in generale gli interventi e le spese sostenute nel 2023 sono agevolate con la percentuale del 90%;
  • 90% unifamiliari) le unifamiliari e le unità funzionalmente indipendenti con accesso autonomo esterno, limitatamente agli interventi avviati dal 01 gennaio 2023 in poi, potranno agevolare le spese al 90% se ci sono tre condizioni:
  1. il contribuente deve essere titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare;
  2. l’unità immobiliare deve essere adibita ad abitazione principale;
  3. il contribuente deve avere un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro.
  • 110% unifamiliari) le unifamiliari con lavori avviati negli anni precedenti, che hanno raggiunto un SAL (stato di avanzamento lavori) di almeno il 30% al 30 settembre 2022, potranno agevolare la spesa fino al 31 marzo 2023 (senza possibilità di transizione al 90% dopo la scadenza);
  • 110% condomini) potranno mantenere il 110% per tutto il 2023 i condomìni per i quali è stata presentata la CILAS al 31 dicembre 2022 e che hanno la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori adottata al 18 novembre 2022;
  • 110% condomini) potranno mantenere il 110% per tutto il 2023 i condomìni per i quali è stata presentata la CILAS al 25 novembre 2022 e hanno la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori adottata tra il 19 novembre 2022 al 24 novembre 2022;
  • 110% edifici di unica proprietà) manterranno la percentuale del 110% per tutto il 2023 gli interventi su edifici di unica proprietà composti da due a quattro unità per i quali risulta presentata la CILAS al 25 novembre 2022;
  • 110% demolizione e ricostruzione) manterranno la percentuale del 110% gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici condominiali o di edifici di unica proprietà composti da due a quattro unità, per i quali è stata presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo al 31 dicembre 2022.

Scadenze
Anche le scadenze seguono quelle previste per il Superbonus sempre modificate dal Decreto Aiuti quater:

  • 31 marzo 2023 è la prima scadenza che riguarda le unifamiliari che hanno raggiunto un SAL di almeno il 30% al 30 settembre 2022 (NB non c’è possibilità di transizione al Superbonus 90% dopo la scadenza);
  • 31 dicembre 2023 è la scadenza delle unifamiliari con lavori avviati dal 01 gennaio 2023 che hanno le tre condizioni di ammissione al Superbonus (NB non è previsto al momento il passaggio al 70% e 65% per il 2024 e 2025 come per i condomini);
  • 31 dicembre 2025 la scadenza degli interventi su condomìni ed edifici di unica proprietà composti da due a quattro unità;

Come per tutti gli interventi Superbonus, trainanti e trainati, è possibile agevolare le spese degli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche con le opzioni alternative alla dichiarazione dei redditi – cessione del credito e sconto in fattura.

⚠️ATTENZIONE: col recente DL 11/2023 (in corso di conversione) in vigore dal 17 febbraio 2023, la cessione del credito e lo sconto in fattura non sono più applicabili anche per il Superbonus. 

Tranne per chi ha determinate condizioni che devono essere state maturate in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto, che sono:

  • per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell’articolo 119, comma 13 -ter , del decreto-legge n. 34 del 2020;
  • per gli interventi effettuati dai condomini risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell’articolo 119, comma 13 -ter , del decreto-legge n. 34 del 2020; 
  • per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Fonti: 

Guida dell’Agenzia delle Entrate
Legge di Bilancio 2022
Legge di Bilancio 2023
DL 11/2023
Art. 16-bis del T.U.I.R.
Decreto Aiuti quater

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Danilo Torresi

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