BONUS FACCIATE: errore sconto in fattura a saldo ed in acconto – risposta 247 del 2023


L’Agenzia delle Entrate, in un interpello relativo al bonus facciate, chiarisce come si indica lo sconto in fattura sui pagamenti in acconto e a saldo. Risposta 247 del 2023.


Per il Bonus Facciate al 90% nel 2021, l’articolo 121 del DL 34/2020 (Decreto Rilancio) prevedeva la possibilità di utilizzare il credito maturato mediante cessione del credito o sconto in fattura.

Oltre agli adempimenti specifici del bonus, per usufruire dello sconto va fatta la comunicazione telematica all’Agenzia, al massimo entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese.

Con l’interpello 247 del 2023 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito come si indica lo sconto quando vengono emesse fatture in acconto e a saldo, e se l’eventuale errore di aver indicato lo sconto in fattura solo sul documento a saldo inficia il meccanismo.

LE REGOLE GENERALI
Il fornitore che applica lo sconto può utilizzare il credito in compensazione o cederlo a sua volta.

Il fornitore che ha applicato lo sconto in fattura può, a sua volta, compensare il credito a far data dal 10 del mese successivo a quello in cui l’Agenzia delle entrate riceve la comunicazione, con modalità e tempi analoghi a quelli previsti per l’originario beneficiario, ferma restando la possibilità, in alternativa alla compensazione, di optare per la cessione del credito

E come riportato nella risposta 238 del 2023:

  • la detrazione va commisurata alla spesa ”sostenuta” come documentata con la fattura e, 
  • lo sconto non può essere superiore alla detrazione spettante

Lo sconto non può essere superiore al corrispettivo dovuto e di fatto è un contributo anticipato dal fornitore per conto del committente. 

Il fornitore deve indicare nelle fatture l’ammontare esatto di sconto, va applicato per ciascuna fattura (anche in caso di acconto), la parte restante va pagata dal committente con bonifico parlante.

Se una fattura non riporta lo sconto e il committente paga l’intera somma, si presume che utilizzerà il credito in dichiarazione dei redditi o con l’alternativa cessione del credito.

FATTURE DI ACCONTO E SALDO
Nel caso affrontato nell’interpello, lo sconto è stato indicato tutto nella fattura a saldo e quella di acconto era stata pagata per intero.

Nonostante l’errore di fatturazione, è possibile dimostrare che:

  1. l’opzione per lo sconto in fattura è stata concordata contrattualmente, 
  2. il contratto disciplina le modalità di fatturazione delle somme corrisposte, 
  3. gli importi corrisposti possano essere riconciliati attraverso l’esame congiunto dell’accordo, delle fatture e ove presenti dei bonifici parlanti.

Perciò l’Agenzia delle Entrate ritiene sia comunque possibile fruire dello sconto in fattura, anche se l’importo è indicato erroneamente nella sola fattura a saldo. Purché il committente non abbia utilizzato il credito in dichiarazione dei redditi o cedendolo a terzi.

Inoltre nella risposta 238 del 2023: «al fine di consentire la riconciliazione dei documenti e delle somme effettivamente dovute e riconosciute sotto forma di sconto, è necessario che nella fattura a saldo sia indicato l’ammontare complessivo del corrispettivo dovuto su cui calcolare lo sconto spettante nonché l’importo già corrisposto a pagamento della fattura di acconto»

Potrebbe essere utile un documento per la fattura di acconto che richiami quella a saldo, sempre al fine di avere ben chiara la situazione ed evitare qualsiasi dubbio. 

Nonostante l’errore, in questo caso, non inficia l’applicazione dello sconto, comporta comunque una conseguenza:

«Si segnala, tuttavia, che la presenza di errori quali quelli riconducibili a quello commesso, pur non inficiando la spettanza della detrazione alla luce degli elementi dimostrativi sopra illustrati, costituisce un indicatore di possibile anomalia in sede di analisi del rischio.»

Fonti:
Risposta 247 del 2023
Risposta 238 del 2023

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Danilo Torresi

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