Cessione del credito: il Direttore dell’Agenzia delle entrate in audizione al Senato


Il direttore dell’Agenzia delle Entrate ha spiegato la situazione attuale della cessione del credito, durante l’audizione al Senato. Dopo una breve panoramica ha chiarito i limiti e le criticità del meccanismo della cessione del credito e dello sconto in fattura, anche in riferimento alle recenti modifiche normative.


I meccanismi alternativi alla fruizione diretta in dichiarazione dei redditi dei crediti maturati dai bonus edilizi, la cessione del credito e lo sconto in fattura, sono stati fondamentali in questi anni per la ripresa economica e per il settore dell’edilizia.

A fine 2021 sono stati additati come uno dei problemi principali che ha causato le frodi. Soprattutto a causa dell’allora illimitata possibilità di movimentazione. 

Fino ad oggi, l’attività di analisi e controllo ha consentito all’Agenzia delle entrate e alla Guardia di Finanza di individuare un ammontare complessivo di crediti d’imposta irregolari pari a circa 9,5 miliardi di euro, di cui:

  • circa 3,7 miliardi oggetto di sequestro da parte dell’Autorità giudiziaria;
  • circa 2,6 miliardi di euro relativi a «crediti irregolari» che, a seguito dell’introduzione, con il decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157 (cfr. l’articolo 2, comma 1, che ha inserito nel decreto-rilancio l’articolo 122-bis), dei controlli preventivi sulle comunicazioni di cessione del credito, l’Amministrazione finanziaria è stata posta nelle condizioni di sospendere preventivamente e scartare, impedendo così il verificarsi di danni erariali.

L’allora governo Draghi, è intervenuto a novembre con il decreto antifrodi, e successivamente ad inizio 2022 con una serie di ulteriori decreti, limitando il numero dei passaggi tra i cessionari.

Ad oggi il più recente intervento normativo è il DL 11/2023, il decreto blocca cessioni, che ha eliminato le opzioni alternative dal 17 febbraio in poi, salvo per coloro che hanno già avviato i lavori o presentato le pratiche.

Il 14 marzo 2023 il Direttore dell’Agenzia delle Entrate in audizione al Senato ha riepilogato la situazione attuale dei meccanismi di cessione del credito e sconto in fattura, e ha sottolineato le criticità legate:

– ad una circolazione illimitata dei crediti, 

– alla tipologia di soggetti cessionari, 

– alle possibilità di controllo preventive, 

– alla responsabilità dei soggetti che accettano il credito.

COME SI PUÒ UTILIZZARE IL CREDITO
L’audizione al Senato ha riguardato in generale tutte le agevolazioni, e i crediti derivanti dalle stesse, attualmente esistenti sul panorama nazionale. Quello che ci interessa per quanto ci riguarda sono i crediti maturati dai bonus edilizi.

Il Direttore Avv. Ernesto Maria Ruffini ha sottolineato quanto il proliferare dei bonus nel corso degli ultimi anni abbia complicato l’attività di fruizione e di controllo.

In linea generale il credito d’imposta agevolativo maturato dai bonus edilizi può essere utilizzato in due modi: 

  1. direttamente detraendo il credito dalle imposte in dichiarazione dei redditi, o dai tributi e dai contributi previdenziali;
  2. mediante la cessione a terzi, attraverso il meccanismo dello sconto in fattura e della cessione del credito normati dall’articolo 121 del decreto rilancio – decreto legge 34/2020.

I PRINCIPALI CREDITI
I bonus edilizi, legati alla ristrutturazione e alla riqualificazione energetica degli edifici sono svariati e con svariate percentuali che vanno dal 50% al 110%. 

In particolare sono: 

  • il c.d. Superbonus, con percentuale di detrazione dal 110 al 65 per cento delle spese sostenute (per la riqualificazione energetica o la riduzione del rischio sismico degli edifici);
  • il Bonus ristrutturazione (con aliquota del 50 per cento, per il recupero del patrimonio edilizio);
  • il Bonus facciate (per le spese sostenute fino al 2022, con aliquota dal 90 al 60 per cento, per il recupero o restauro della facciata esterna degli edifici);
  • l’Ecobonus (con aliquota base tra il 50 e il 65 per cento, maggiorabile a seconda della tipologia degli interventi anche al 70-75 per cento, per la riqualificazione energetica);
  • il Sismabonus (50 per cento, maggiorata al 70-80 per cento o 80-85 per cento a
    seconda della tipologia di intervento).

Lo scopo principale delle agevolazioni fiscali legate ai lavori sulla casa è quello di incentivare gli interventi che migliorano la qualità degli edifici, dal punto di vista energetico, ma anche dal punto di vista della sicurezza statica (antisismico).

LA CESSIONE DEL CREDITO E L’UTILIZZO
Dei crediti maturati dai bonus hai due possibilità di utilizzo, o direttamente in dichiarazione dei redditi, o puoi cederli a terzi.

Se li utilizzi direttamente in dichiarazione dei redditi li detrarrai in quote annuali in base al tipo di bonus. Le quote annuali vanno dalle 4 dell’attuale Superbonus alle 10 del bonus casa.

Chi acquista il credito mediante la cessione o lo sconto in fattura lo utilizzerà in compensazione con le stesse annualità con le quali le avrebbe utilizzate il contribuente che lo ha maturato. Tradotto, se cedi un credito che hai maturato con il Superbonus nel 2022 chi lo riceve lo utilizzerà in quattro anni.

DOPO IL DL 11/2023
Con il decreto legge numero 11 del 2023 (in corso di conversione) dal 17 febbraio 2023 non è più possibile utilizzare le opzioni alternative di cessione del credito e sconto in fattura. in sostanza si è tornati alla situazione ordinaria ante maggio 2020, quando nella stragrande maggioranza dei casi i crediti derivanti da interventi di ristrutturazione o di efficientamento energetico potevano essere utilizzati soltanto in dichiarazione dei redditi.

Soltanto in presenza di determinati requisiti ci saranno delle deroghe che permetteranno comunque di utilizzare le due opzioni alternative. Se alla data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto, quindi prima del 17 febbraio 2023:

  1. Superbonus
    – per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni, risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
    – per gli interventi effettuati dai condomìni, risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILA;
    – per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.
  2. Bonus diversi dal Superbonus
    – risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
    – per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano
    già iniziati i lavori;
    – risulti regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto
    definitivo di compravendita dell’immobile, nel caso di acquisto di unità immobiliari per interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati o per interventi realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico.

Il problema della circolazione illimitata
Con il decreto rilancio del 2020 sono state derogate le ordinarie regole della circolazione dei crediti consentendo inizialmente il passaggio illimitato tra i vari soggetti che, secondo il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, ha agevolato le frodi.

Riporto un virgolettato direttamente dal documento pubblicato nel sito dell’Agenzia delle Entrate “La mancata corrispondenza tra il soggetto che realizza l’investimento agevolato (che, quindi, risponde della sussistenza dei presupposti per la maturazione della corrispondente agevolazione fiscale) e il soggetto che fruisce materialmente di tale agevolazione (mediante la compensazione del credito d’imposta) costituisce una circostanza che, in mancanza di efficaci presìdi, auspicabilmente di carattere preventivo, favorisce la realizzazione delle frodi”.

Per arginare questo problema, tra fine 2021 e inizio 2022, sono state limitate il numero delle cessioni, consentendo prevalentemente il passaggio verso soggetti qualificati e contestualmente aumentando i presidi di controllo preventivi, come ad esempio la possibilità per l’agenzia delle entrate di bloccare per le comunicazioni entro cinque giorni dall’invio telematico (i controlli successivi ci potrebbero comunque essere). 

l’Agenzia delle entrate entro cinque giorni dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito può «sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia ai sensi degli articoli 121 e 122 che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo».

Quello che ti ho appena riassunto è stato attuato attraverso una serie di decreti nel corso del 2022 che hanno determinato di fatto il blocco del mercato della cessione del credito. Blocco che ci portiamo dietro oramai da un anno, che ha comportato disagi e problemi economici per le famiglie e le imprese. Non si vedono ancora all’orizzonte soluzioni definitive.

Cosa favorisce le frodi
Per quanto riguarda i crediti e la cessione degli stessi, secondo il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ci sono degli elementi specifici che favoriscono l’insorgenza delle frodi:

  • l’assenza di limitazioni al numero di cessioni dei crediti d’imposta; 
  • la tipologia dei soggetti cessionari; 
  • la possibilità di porre in essere cessioni parziali del credito originario; 
  • la mancanza di un codice univoco di identificazione di ciascun credito oggetto di
    successiva cessione. 

Tutti elementi che sono stati eliminati con gli interventi normativi del 2022 che hanno posto un limite al numero delle cessioni, hanno stabilito quali soggetti possono accettare crediti, vietata la cessione parziale in riferimento alla singola quota annuale, e attribuito per ogni comunicazione un codice univoco di identificazione che traccia i movimenti del credito.

In particolare secondo il Direttore dell’Agenzia era l’assenza di limiti al numero di cessioni che favoriva le frodi, perché rendeva difficile l’attività di controllo, in quanto si creava una notevole distanza tra chi maturava il credito e chi alla fine lo utilizzava.

La responsabilità del cessionario
In riferimento alla responsabilità del cessionario, nel corso del tempo la normativa è stata modificata. Attualmente risulta limitata per concorso in violazione ai soli casi di dolo o colpa grave.

Per quanto riguarda le definizioni di dolo o colpa grave l’Agenzia con la circolare 33 del 2022, che aggiorna in parte i contenuti della circolare 23 dello stesso anno, chiarisce quando ricorrono:

  • il dolo ricorre quando il cessionario è consapevole dell’inesistenza del credito, come ad esempio nel caso in cui quest’ultimo abbia preventivamente concordato con l’asserito beneficiario originario le modalità di generazione e fruizione dello stesso ovvero qualora il carattere fittizio del credito sia manifestamente evidente ad un primo esame, da chiunque condotto, e ciononostante il cessionario proceda comunque all’acquisizione e alla compensazione dello stesso nel modello F24, traendo un beneficio fiscale indebito correlato al credito inesistente; 
  • la colpa grave ricorre quando il cessionario abbia omesso, in termini “macroscopici”, la diligenza richiesta, come, ad esempio, nel caso in cui l’acquisto dei crediti sia stato eseguito in assenza di documentazione richiesta a supporto degli stessi o in presenza di una palese contraddittorietà della documentazione prodotta dal cedente (ad esempio, nel caso in cui l’asseverazione si riferisca a un immobile diverso da quello oggetto degli interventi agevolati);

Dopo il decreto 11 del 2023, con l’articolo 1 sono stati ulteriormente definiti i profili di responsabilità ed in particolare i documenti che il cessionario dovrebbe richiedere per dimostrare l’applicazione della dirigenza e quindi non essere ritenuto corresponsabile con chi ha maturato illegittimamente il credito. 

I documenti che il cessionario dovrebbe richiedere sono:

  • il titolo edilizio abilitativo degli interventi, oppure, nel caso di interventi in regime di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili;
  • la notifica preliminare dell’avvio dei lavori all’azienda sanitaria locale, oppure, nel caso di interventi per i quali tale notifica non è dovuta in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti tale circostanza;
  • la visura catastale ante operam dell’immobile oggetto degli interventi, oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, la domanda di accatastamento;
  • le fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonché documenti attestanti l’avvenuto pagamento delle spese medesime;
  • le asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e di congruità delle relative spese, corredate da tutti gli allegati previsti, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici;
  • nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, la delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini;
  • nel caso di interventi di efficienza energetica, la documentazione prevista dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, oppure, nel caso di interventi per i quali uno o più dei predetti documenti non risultino dovuti in base alla normativa
    vigente, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti tale circostanza;
  • il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute per le opere;
  • un’attestazione rilasciata dalle banche e dagli intermediari finanziari, di avvenuta
    osservanza degli obblighi antiriciclaggio di cui agli articoli 35 e 42 del decreto
    legislativo n. 231 del 2007.

Il decreto stabilisce al contempo che la mancanza parziale di tale documentazione non determina automaticamente la responsabilità solidale. Il cessionario può dimostrare con i mezzi che ritiene più opportuni la propria diligenza.

Il grado di diligenza necessario
Il Direttore dell’Agenzia sottolinea inoltre che il grado di diligenza richiesto dipende dalla qualifica del cessionario. Sarà richiesto un grado molto elevato dagli operatori professionali, come ad esempio dalle banche. Mentre ben diverso è il grado di diligenza richiesto al soggetto correntista che acquista il credito dagli istituti, al quale basterà l’attestazione della banca sulla documentazione richiesta e verificata. Come stabilito nello stesso decreto legge 11 del 2023.

Infine il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ribadisce che gli indici elencati nella circolare 23 del 2022 al paragrafo 5.3 sono istruzioni sulle metodologie di controllo che per opportuna trasparenza sono state rese pubbliche, ma che non determinano automaticamente l’imputazione di corresponsabilità. La quale va accertata caso per caso.

CONCLUSIONI
Per concludere, ciò che emerge dall’audizione al Senato del Direttore dell’Agenzia delle Entrate è che le criticità legate alla cessione del credito e allo sconto in fattura sono state risolte dagli interventi normativi del 2022. Il che, a parere del sottoscritto, giustifica ancor meno la decisione del Governo di cancellare le due opzioni alternative, che sono state e potrebbero ancora essere il motore principale dei bonus legati agli interventi edilizi.

La circolazione limitata è stata eliminata. I cessionari qualificati sono stati definiti. La responsabilità solidale di chi accetta il credito è stata chiarita nel 2022 e ulteriormente circoscritta con il decreto di febbraio 2023. Pertanto l’auspicio è che ci sia un parziale dietrofront, per consentire anche agli incapienti e a coloro che non hanno possibilità di effettuare interventi edilizi, di continuare ad accedere alle agevolazioni per rinnovare energeticamente e rendere più sicure dal punto di vista antisismico le proprie abitazioni.

Fonte:
Audizione Direttore AdE

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Danilo Torresi

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