SUPERBONUS 110 ultime notizie: la detrazione in 10 anni negli emendamenti al DL 11/2023


Il Superbonus 110 in detrazione in 10 anni anziché 4 con la dichiarazione dei redditi. Le ultime notizie rafforzano l’ipotesi che tra gli emendamenti presentati durante l’iter di conversione del DL 11/2023 sarà approvato anche quello che permetterà di utilizzare il credito in più annualità per chi non ha sufficiente capienza irpef.

Con il DECRETO-LEGGE 16 febbraio 2023, n. 11 – il decreto blocca cessione –  sono state apportate importanti modifiche alla cessione del credito e al Superbonus 110%.

In particolare con l’articolo 2 è stata cancellata la possibilità di utilizzare le opzioni alternative di cessione del credito e sconto in fattura per tutte le pratiche e i lavori avviati dal 17 febbraio 2023 in poi.

Manterranno la possibilità di accedere a cessione e sconto solo coloro che prima del 17 febbraio hanno presentato la la pratica (CILAS in caso di Superbonus) o avviato i lavori. Con delibere adottate per i condomini.

Attualmente è in corso di conversione in legge e sono stati presentati diversi emendamenti dei quali ti ho parlato negli articoli precedenti.

Tra questi uno in particolare, che ritenevo non sarebbe stato preso in considerazione, quello che introduce l’opzione di fruizione del Superbonus in 10 anni anziché in 4 come previsto dalla normativa vigente dell’articolo 119 del decreto rilancio.

Ti riporto di seguito due emendamenti che possono essere esemplificativi:

Atto Camera 889

Proposta emendativa 2.030. in Commissione VI in sede referente riferita al C. 889

pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08.03.2023

Decreto Legge 11/2023

  Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Facoltà di ripartizione della detrazione fino a dieci quote annuali per i soggetti beneficiari delle agevolazioni «acquisto prima casa under 36»)

  1. Per i soggetti beneficiari delle misure di cui dal comma 1 a 10 dell’articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2022 relative agli interventi di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché per quelli di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione può essere ripartita in un numero di quote annuali fino a 10 di pari importo, con scelta irrevocabile del contribuente.”

Atto Camera 889

Proposta emendativa 2.012. in Commissione VI in sede referente riferita al C. 889

pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08.03.2023

Decreto Legge 11/2023

 

  Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Facoltà di ripartizione della detrazione fino a dieci quote annuali)

  1. Per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2022 relative agli interventi di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché per quelli di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione può essere ripartita in un numero di quote annuali fino a 10 di pari importo, con scelta irrevocabile del contribuente operata all’atto della prima detrazione.

  2. L’articolo 9, comma 4 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, è sostituito dal seguente:

   «4. Per gli interventi di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché per quelli di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, in deroga all’articolo 121, comma 3, terzo periodo, del medesimo decreto-legge, i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate e non ancora utilizzati possono essere fruiti fino a dieci rate annuali di pari importo, in luogo dell’originaria rateazione prevista per i predetti crediti, previo invio di una comunicazione all’Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. L’Agenzia delle entrate, rispetto a tali operazioni, effettua un monitoraggio dell’andamento delle compensazioni, ai fini della verifica del relativo impatto sui saldi di finanza pubblica e della eventuale adozione da parte del Ministero dell’economia e delle finanze dei provvedimenti previsti ai sensi dell’articolo 17, commi 12-bis, 12-ter e 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma.».”

COSA RISOLVEREBBE?
Uno dei problemi causati dalla cancellazione della cessione del credito e dello sconto in fattura colpisce principalmente il Superbonus che è l’agevolazione con l’aliquota più alta (90%-110%) per il quale, senza le due opzioni alternative, l’unica soluzione è portare in dichiarazione dei redditi il credito maturato.

Attualmente la normativa prevede che il credito maturato dal Superbonus sia detratto in quattro quote annuali di pari importo, in 4 anni. Perciò ipotizzando di aver maturato un credito di 100.000 € con l’obbligo di portarlo in dichiarazione dei redditi, la rata annua sarebbe pari a 25.000 €. Per sfruttare al massimo l’agevolazione dovresti quindi avere un Irpef di almeno 25.000 € annui.

Questo determina che la stragrande maggioranza dei contribuenti non potranno agevolare una spesa con il Superbonus perché non avranno sufficiente capienza Irpef, considerando anche che l’eccedenza è persa e non va a cumularsi negli anni successivi.

Permettere di usufruire del credito in dichiarazione dei redditi in 10 anni abbasserebbe notevolmente la rata annuale. Riprendendo l’esempio precedente, la rata annuale diventerebbe 10.000 € il che permetterebbe ad un più ampio ventaglio di cittadini di poter utilizzare il Superbonus.

L’ipotesi di questa modifica, che sarebbe opzionale rispetto ai quattro anni attualmente previsti, si è concretizzata sempre di più dalle indiscrezioni trapelate negli ultimi giorni.

UNA LETTURA NEGATIVA
Ci potrebbe essere però anche una lettura negativa in questa apertura del Governo. Il fatto che si stia concretizzando sempre di più l’opzione di portare in dichiarazione in 10 anni il Superbonus potrebbe significare che ci sono sempre meno possibilità che la cessione del credito e lo sconto in fattura vengano riabilitate. Se il Governo stesse pensando di fare un parziale dietrofront sulla cessione e lo sconto, a cosa servirebbe l’opzione di portare in detrazione in 10 anni per agevolare chi non ha sufficiente capienza Irpef?

Questi sono emendamenti in fase di approvazione e la settimana prossima (mentre sto scrivendo è il 25 marzo 2023) dovrebbe avvenire la discussione e l’approvazione in prima istanza alla Camera. Dopo la quale avremo la bozza del disegno di legge sul quale potremo fare delle considerazioni più specifiche.

Fonti:
IlSole24Ore
Emendamenti DL 11/2023

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grazie

Danilo Torresi

4 commenti su “SUPERBONUS 110 ultime notizie: la detrazione in 10 anni negli emendamenti al DL 11/2023”

    • Ciao Vincenzo, su questo non posso risponderti. Quando avrò notizie certe pubblicherò prontamente dei contenuti come ho fatto per Unicredit

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