Ultime notizie sull’obbligo dell’attestazione SOA per le imprese che eseguono lavori Superbonus (e altri bonus edilizi) con un importo superiore a 516.000 euro. L’Agenzia delle Entrate pubblica la circolare 10/E del 20 aprile 2023 con i chiarimenti inerenti l’adempimento per usufruire delle detrazioni, della cessione del credito e dello sconto in fattura.
Il 20 aprile 2023 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare 10/E che chiarisce alcuni ambiti dell’obbligo dell’attestazione SOA per agevolare le spese dei lavori con importo superiore a 516.000 €. La circolare tiene in considerazione anche le modifiche introdotte nella conversione in legge del decreto 11/2023, convertito con modificazioni nella LEGGE 11 aprile 2023, n. 38.
L’articolo 10-bis del decreto 21/2022 introduce l’obbligo dell’attestazione SOA per usufruire degli incentivi legati ai lavori di ristrutturazione e riqualificazione energetica degli edifici esistenti.
L’obiettivo è quello di qualificare le imprese che eseguono lavori importanti, anche con lo scopo di evitare le frodi.
Infatti attraverso l’attestazione SOA (obbligo mutuato dai Lavori Pubblici) si certificano determinati requisiti che deve avere l’impresa: idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali.
Obbligo attestazione SOA
L’obbligo scatta (o meglio è scattato) dal 1 gennaio 2023.
Nel periodo transitorio dei primi sei mesi (fino al 30 giugno 2023) al momento della sottoscrizione del contratto è obbligatorio affidare i lavori ad imprese, o che hanno l’attestazione SOA, o che ne hanno chiesto il rilascio.
Dal 1 luglio in poi invece, l’affidamento deve avvenire esclusivamente ad imprese in possesso dell’attestazione SOA.
Per chi nel periodo transitorio aveva solo richiesto il rilascio, dal 1 luglio in poi le spese sostenute possono essere agevolate solo se l’attestazione è stata rilasciata.
Le date da tenere in considerazione
Restano fuori dall’obbligo dell’attestazione SOA chi al 21 maggio 2022 (data di entrata in vigore del decreto 21 che ha introdotto l’obbligo) aveva i lavori in corso. Così come sono esclusi coloro che avevano un contratto sottoscritto con data certa antecedente allo stesso 21 maggio.
Per i contratti sottoscritti tra il 21 maggio 2022 e il 31 dicembre 2022, se i lavori si protraggono nel 2023, è necessario che i requisiti siano stati soddisfatti entro il 1 gennaio 2023, non necessariamente nel momento della sottoscrizione del contratto.
Mi spiego meglio: se hai sottoscritto un contratto dopo il 21 maggio 2022 e hai iniziato i lavori che hai terminato (o stai terminando) nel 2023, è necessario che l’impresa sia in possesso o abbia richiesto l’attestazione SOA entro il 1 gennaio 2023.
Siccome l’Agenzia nella circolare riporta testualmente “ lavori che si protraggono oltre il 31 dicembre 2022” e non di spese sostenute, a mio parere potrebbero prospettarsi due scenari:
- spese tutte pagate nel 2022 lavori completati nel 2023, sì all’obbligo SOA
- lavori completati tutti nel 2022 ed alcune spese pagate nel 2023, no all’obbligo SOA
Devo sottolineare però che questa è una mia interpretazione dedotta dai contenuti della circolare, non è scritto in modo esplicito.
Se non viene rilasciata l’attestazione SOA
Nel caso in cui l’impresa abbia richiesto il rilascio dell’attestazione SOA nel periodo transitorio dei primi sei mesi del 2023, ma poi non la ottiene, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che le spese sostenute dal 1 gennaio 2023 al 30 giugno 2023 possono essere comunque agevolate.
Dal 1 luglio in poi invece è obbligatorio che l’impresa sia in possesso dell’attestazione.
Ambito di applicazione
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’obbligo dell’attestazione SOA per agevolare le spese dei lavori di importo superiore a 516.000 €, sussiste sia in caso di detrazione, che in caso di utilizzo delle modalità alternative di cessione del credito e sconto in fattura.
Gli interventi agevolati per i quali è obbligatorio rispettare l’obbligo sono:
- Superbonus,
- bonus casa lettere a) b) e d),
- Ecobonus,
- Sismabonus,
- bonus facciate (non più in vigore nel 2023),
- fotovoltaico,
- colonnine di ricarica,
- eliminazione delle barriere architettoniche al 75%.
L’obbligo non riguarda il bonus per l’acquisto di immobili interamente ristrutturati o agevolati con il Sismabonus acquisti.
I 516.000 € sono da considerare al netto di IVA.
Infine, come già chiarito in corso di conversione in legge del decreto 11/2023, l’importo di 516.000 € va calcolato per singolo contratto.
Quindi se affidi lavori per un importo superiore a 516.000 € ad un’impresa appaltatrice che poi subappalta, l’impresa dovrà avere l’attestazione (o averla richiesta nel periodo transitorio), mentre le imprese subappaltatrici non dovranno rispettare l’obbligo se eseguono lavori di importo inferiore alla soglia stabilita.
Debbono però rispettare gli adempimenti ed essere in possesso della certificazione anche le subappaltatrici, nel caso l’importo dei lavori eseguiti superi tale soglia.
Fonti:
Circolare 10/E del 20 aprile 2023 dell’Agenzia delle Entrate
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