L’asseverazione tardiva Superbonus e Sismabonus (allegato b) è sanabile con la remissione in bonis a determinate condizioni. L’Agenzia delle Entrate risponde ad un interpello – il 332/2023 – nel quale specifica entro quando può essere sanato il mancato adempimento.
Con la risposta 332 del 2023 l’Agenzia delle Entrate recepisce e chiarisce la recente norma di interpretazione autentica approvata nella legge di conversione del Dl 11/2023.
L’Art. 2-ter lettera c) prevede la possibilità di avvalersi dell’istituto della remissione in bonis per la mancata presentazione dell’allegato b (l’asseverazione del progettista strutturale) che attesta la riduzione del rischio sismico conseguita con l’intervento agevolato Superbonus (o Sismabonus).
L’Agenzia delle Entrate rispondendo ad un quesito di un contribuente precisa che l’adempimento va fatto entro la prima dichiarazione con la quale si porta in detrazione la prima rata, o entro la comunicazione telematica in caso di opzioni alternative con lo sconto in fattura e cessione del credito.
La norma di riferimento dell’asseverazione – il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017 modificato dal decreto ministeriale 9 gennaio 2020, n. 24 – prevede che “…il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l’asseverazione di cui al comma 2, devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente di cui all’articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori.”
L’omessa o tardiva presentazione dell’allegato b) non è considerata una mera formalità mancata, ma è un requisito sostanziale.
Con la circolare n. 2/E del 27 gennaio 2023 l’Agenzia delle Entrate specifica l’ambito di applicazione delle modifiche normative e la fruibilità della remissione in bonis per l’adempimento previsto per gli interventi antisismici.
È possibile sanare la situazione (…sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza,…)
a tre condizioni:
- abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
- effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile [da intendersi, in via eccezionale, ”la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell’agevolazione” vedi supra ndr];
- versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista
Per ogni approfondimento si rimanda al documento originale del quale lascio il riferimento alla fonte.
Fonti:
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