Le regole da rispettare e gli adempimenti per accedere all’ECOBONUS e usufruire delle agevolazioni fiscali sulla casa per il risparmio energetico.
Questo è il terzo di tre articoli che vanno a completare l’argomento Ecobonus.
Primo articolo:”ECOBONUS 2019 Le DETRAZIONI per il Risparmio Energetico sulla Casa (1 di 3)”
Secondo articolo:”ECOBONUS 2019 gli INTERVENTI per il Risparmio Energetico sulla Casa (2 di 3)”
PANORAMICA
Siamo al terzo e ultimo articolo con il quale voglio chiudere la questione ECOBONUS e le agevolazioni legate al risparmio energetico sulla casa.
In realtà ne realizzerò un quarto dove mi focalizzerò su cosa succede quando viene venduto l’immobile sul quale è già attiva la detrazione per il risparmio energetico.
Nei due precedenti, abbiamo affrontato:
–in cosa consiste la detrazione;
–quali sono gli interventi e le somme detraibili per ognuno di essi.
Oggi vediamo invece quali sono le regole e gli adempimenti necessari per poter accedere all’ECOBONUS o per evitare di rischiare di perderlo.
In particolare vedremo:
-alcune indicazioni generali;
-quali spese sono detraibili;
-chi usufruisce della detrazione;
-come avviene la ripartizione delle spese;
-quali certificati sono necessari;
-i documenti da trasmettere;
-come effettuare i pagamenti;
-quali documenti conservare.
REMINDERS
Prima di sviluppare questo elenco punto per punto, volevo ricordarvi le info utili a proposito dei contenuti che pubblico.
Ogni argomento lo potete guardare come video su YouTube , ascoltare come audio nel Podcast e leggere come articolo nel mio sito .
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INDICAZIONI GENERALI
Entriamo nel vivo dell’argomento e cioè le regole da rispettare per evitare di perdere l’accesso alle detrazioni e quindi fare degli investimenti sbagliati o addirittura di perdere denaro.
Edifici esistenti
Prima di tutto è necessario avere bene a mente che, indipendentemente dalla categoria catastale dell’immobile, l’importante è che gli interventi siano effettuati su edifici esistenti.
Questo nel rispetto dell’obiettivo generale di tutte le norme sulle agevolazioni fiscali per il recupero del patrimonio edilizio esistente e il risparmio energetico.
Si è sempre pensato negli anni d’oro a costruire soltanto il nuovo, mentre in Italia c’è un parco edifici inutilizzato, in stato di degrado, talmente ampio che non poteva essere ignorato.
Questa “corsa al nuovo” che c’è stata, ha fatto si che nel tempo si siano venute a creare due realtà:
zone con edifici nuovissimi (spesso addirittura invenduti) e vecchie zone con edifici fatiscenti o in stato di degrado o abbandonati.
Per certi versi anche alcuni piccoli centri storici stanno subendo la stessa sorte della seconda realtà.
Quindi recuperare è la parola chiave.
Prova dell’esistenza degli edifici
Terminata questa breve considerazione personale, continuiamo con le altre indicazioni.
Abbiamo detto che è necessario che l’edificio sia esistente.
Come prova dell’esistenza dell’edificio (dando per scontata la prova fisica) è sufficiente l’accatastamento o le ricevute ICI/IMU.
Qui mi sento di dare un consiglio in base alla mia esperienza professionale.
Il solo fatto che l’immobile sia accatastato può non essere sufficiente.
Ritengo sia necessario verificare la conformità urbanistica.
Quindi vi consiglio di affiancarvi ad un tecnico prima di incaricare qualsiasi ditta di effettuare dei lavori.
Ogni immobile ha il suo (chiamiamolo): “triangolo della conformità”.
Ci deve essere corrispondenza tra l’accatastamento, i titoli abilitativi e lo stato dei luoghi.
Tutti e tre devono essere conformi tra di loro.
Questo ve lo dico per evitare di sprecare denaro magari iniziando dei lavori che potrebbero non essere autorizzabili.
Quindi verificate bene prima di prendere qualsiasi accordo con le imprese.
Le categorie fittizie
Tornando alla questione accatastamento: gli F/2 cioè le unità collabenti, possono rientrare nella detrazione, mentre non possono rientrare nella detrazione le unità in corso di costruzione gli F/3.
La principale differenza tra le due categorie è che i primi sono riferiti a degli edifici fatiscenti dal punto di vista strutturale, mentre quelli in corso di costruzione si riferiscono ad immobili che non sono stati terminati.
Questi ultimi quindi assimilabili a nuove costruzioni e perciò esclusi dalle agevolazioni (anche se non è sempre così).
L’argomento F/2-F/3 sarebbe da trattare in un episodio a parte.
Gli impianti
Quando l’intervento è una ristrutturazione con frazionamento e quindi con creazione di più unità, se si interviene sull’impianto termico, questo è agevolabile solo se centralizzato.
Sempre per quanto riguarda l’impianto termico è possibile la detrazione anche se non centralizzato, quando l’intervento riguarda uno degli elementi costruttivi, ad esempio la caldaia o i pannelli solari.
QUALI SPESE SONO DETRAIBILI
Come ho accennato nell’articolo precedente le spese delle parcelle per le prestazioni professionali e le spese dei lavori edili inerenti agli interventi per il risparmio energetico, sono detraibili.
Per quanto riguarda gli “interventi di riqualificazione energetica” dell’edificio oltre alle prestazioni professionali e quelle edili, sono detraibili:
-l’acquisto e la posa in opera dell’isolamento dell’isolante termico;
-la spesa per impianti di climatizzazione invernale.
Abbiamo visto anche questo nell’articolo precedente insieme a cosa si intende per “interventi di riqualificazione energetica”.
Interventi sugli involucri
Per gli interventi sugli involucri invece, finalizzati alla riduzione della trasmittanza termica, (in sostanza limitare la dispersione di calore, il passaggio di calore attraverso le pareti e gli infissi) sono detraibili le spese di:
-fornitura e posa in opera dell’isolamento;
-fornitura e posa in opera dell’eventuale muratura a ridosso delle esistenti;
-eventuali demolizioni e ricostruzioni sempre finalizzate al miglioramento dell’isolamento;
-i ponteggi o altre opere provvisionali necessarie;
-l’acquisto e il montaggio di nuove finestre e infissi;
-l’acquisto e il montaggio di vetri con caratteristiche termiche migliori;
-la sostituzione o l’integrazione dell’impianto di climatizzazione invernale comprensivo di accessori e opere murarie;
-legata alla voce precedente, lo smontaggio e la dismissione del vecchio impianto.
CHI USUFRUISCE DELLA DETRAZIONE
I soggetti che possono usufruire delle detrazioni sono quelli indicati nella comunicazione che va fatta all’ENEA (vedremo più avanti in cosa consiste).
Possono essere gli stessi soggetti aventi diritto (proprietari, usufruttuari, affittuari…) soggetti che abbiamo imparato a conoscere nel corso dei vari episodi che ho pubblicato inerenti alle detrazioni.
In ogni caso comunque sono coloro che hanno partecipato effettivamente alle spese.
COME AVVIENE LA RIPARTIZIONE DELLE SPESE
Le somme o la somma da detrarre va divisa in dieci rate annuali. Il limite massimo stabilito per ogni tipo di intervento si riferisce alla singola unità che va poi suddiviso in proporzione tra tutti quelli che hanno partecipato alla spesa.
Anche nei condomini la somma limite, si riferisce alle singole unità, tranne che per gli “interventi di riqualificazione energetica”.
Quando questi ultimi interessano l’intero edificio i 100.000 euro massimi vanno suddivisi tra i condòmini.
Quando invece gli “interventi di riqualificazione energetica” riguardano le singole unità, quelli effettuati tra il 01 gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021 possono essere detratti per una percentuale del 70 o del 75%, per una spesa massima di 40.000 euro per ogni unità, pertinenze comprese.
Il totale va sempre suddiviso in base ai millesimi di proprietà.
Mi rendo conto che questa parte è alquanto complicata.
Sempre parlando di “interventi di riqualificazione energetica” nei condomini, nel caso siano connessi agli interventi antisismici finalizzati alla riduzione del rischio sismico e l’edificio sia ubicato nelle zone sismiche 1, 2 e 3, allora le percentuali salgono all’80 e all’85%.
Per un limite massimo di spesa di 136.000 euro.
Ho già parlato in un altro articolo di interventi antisismici connessi a interventi di riqualificazione energetica “SISMA BONUS sulle PARTI COMUNI di Edifici Condominiali (2019)“,
Continuando su come avvengono le ripartizioni delle spese, se effettuate più di un intervento riguardante il risparmio energetico ricadenti in diverse categorie, allora gli importi massimi si possono sommare.
E’ però importante sapere che un intervento potenzialmente ricadente in due o più categorie può essere detratto una volta soltanto.
QUALI CERTIFICATI SONO NECESSARI
Oltre a conoscere quali sono le spese e come vengono a ripartite, è necessario essere in possesso di alcuni certificati per non perdere il diritto alla detrazione.
1)l’asseverazione di un professionista che attesti la conformità ai requisiti tecnici degli interventi.
In sostituzione dell’asseverazione e solo per alcuni interventi, è sufficiente la certificazione dei produttori, (nel caso ad esempio di infissi, caldaie a condensazione con potenza inferiore ai 100 kilowatt, pompe di calore sempre con potenze inferiori ai 100 kilowatt e per i dispositivi multimediali).
Sempre per quanto riguarda l’asseverazione; dall 11 ottobre 2009 può essere sostituita dalla dichiarazione del direttore lavori.
2)l’attestato di prestazione energetica o meglio conosciuto con il suo acronimo APE.
Va prodotto da un tecnico estraneo agli interventi e dopo la realizzazione di essi.
Non va prodotto nei seguenti casi:
-dal primo gennaio 2008 per la sostituzione di finestre più infissi sulle singole unità;
-sempre dal primo gennaio 2008 per l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda;
-dal 15 agosto 2009 per la sostituzione di impianti di riscaldamento con nuovi dotati di caldaie a condensazione o con generatori a biomasse;
-acquisto e montaggio di schermature solari;
-acquisto di dispositivi multimediali.
3)la scheda informativa che deve contenere i dati del soggetto, dell’edificio, del tipo di intervento e il risparmio energetico conseguente, oltre ai costi sostenuti.
Vi lascio il link della normativa (Decreto Edifici).
La scheda può essere rettificata in caso sia stata comunicata con degli errori nei dati, però deve essere necessariamente fatto attraverso un nuovo invio entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Questi tre documenti che ho appena elencato devono essere prodotti da dei tecnici abilitati alla progettazione, secondo la normativa vigente.
Non è necessario fare comunicazioni preventive ad esempio la classica comunicazione di inizio lavori alla ASL. A meno che non si rientri nell’ambito della normativa della sicurezza e quindi la comunicazione da fare sarà la “notifica preliminare”.
Ho intenzione di approfondire l’argomento sicurezza nei cantieri edili in una serie di articoli dedicati.
I DOCUMENTI DA TRASMETTERE
Passiamo ora a vedere invece cosa c’è da trasmettere.
La trasmissione delle informazioni deve avvenire per via telematica. Va fatta appunto all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori e bisogna comunicare:
-le informazioni contenute all’interno dell’APE;
-la scheda informativa relativa agli interventi.
Le informazioni vanno comunicate attraverso il portale dedicato.
Attenzione per ogni anno c’è un sito web specifico.
La data di fine lavori che cos’è? Corrisponde alla data del “collaudo” dell’impianto o la trovate nella dichiarazione di fine lavori del direttore lavori. In ogni caso può essere attestata anche da altra documentazione.
Non è la data di pagamento delle fatture.
COME EFFETTUARE I PAGAMENTI
Parlando invece dei pagamenti e di come devono essere effettuati possiamo suddividerli in due macro categorie, in base alla situazione del contribuente che beneficia della detrazione:
-se un soggetto privato cioè senza partita IVA, allora deve fare il bonifico bancario dedicato;
-se il soggetto è con partita IVA o titolare di impresa, allora non ci sono vincoli alle modalità di pagamento.
Nel bonifico bancario o postale devono essere riportati:
-la causale e la norma di riferimento dell’agevolazione;
-il codice fiscale del contribuente che detrae;
-il codice fiscale o la partita IVA di chi riceve il pagamento.
Se per errore avete fatto un bonifico non dedicato, è possibile detrarlo ugualmente.
E’ possibile detrarre la spesa ugualmente però bisogna essere in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal soggetto che ha ricevuto la somma.
Se volete approfondire c’è la circolare 43/2016.
Non è richiesto il pagamento tramite bonifico per gli oneri di urbanizzazione, i bolli e tutti quei pagamenti a favore delle amministrazioni pubbliche.
E’ necessario sapere che sui bonifici viene applicata la ritenuta d’acconto dell’8%, trattenuta al momento stesso del pagamento.
La circolare 40/2010 detta le norme per l’applicazione di questa regola.
In caso di leasing
In caso di leasing invece la circolare è la 21/2010. Le regole e gli adempimenti da rispettare nel caso in cui le opere siano finanziate attraverso un leasing sono le seguenti:
-non c’è l’obbligo di pagamento attraverso il bonifico da parte del contribuente;
-la trasmissione dei dati resta a carico del beneficiario della detrazione;
-la società di leasing deve fornire al contribuente l’attestazione di fine lavori ed il costo sostenuto per calcolare la cifra da detrarre;
-la società di leasing invece deve pagare le opere attraverso il bonifico dedicato per poter applicare la ritenuta dell’8%;
-il contribuente infine deve essere in possesso della copia di questo bonifico.
QUALI DOCUMENTI BISOGNA CONSERVARE
Come ultimo punto vediamo quali sono i documenti che il soggetto che usufruisce della detrazione deve conservare:
-l’asseverazione del tecnico;
-la ricevuta di trasmissione all’ENEA (telematica o cartacea);
-le fatture e le ricevute delle spese sostenute;
-la ricevuta del bonifico (solo per i soggetti privati).
Nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, bisogna inoltre avere:
-la copia della delibera con la quale si autorizzano i lavori;
-la tabella millesimale con la ripartizione delle spese.
Infine se chi detrae è l’inquilino o un comodatario, è necessario essere in possesso della dichiarazione di consenso ai lavori da parte del proprietario.
A presto.
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Danilo Torresi
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