GLI OBBLIGHI DELLE IMPRESE (e dei lavoratori autonomi) per la Sicurezza nei Cantieri Edili


Quali sono gli obblighi delle imprese affidatarie ed esecutrici nell’ambito della sicurezza nei cantieri edili?

PANORAMICA

Quando si parla di sicurezza nei cantieri, si intendono tutte quelle scelte organizzative che tendono a ridurre a zero il rischio infortuni dei lavoratori. Scelte organizzative, misure da adottare e dispositivi di protezione atti ad eliminare – o quantomeno ridurre al minimo – gli incidenti e le conseguenze degli stessi.

Tutto ciò è possibile e attuabile grazie anche alla cooperazione tra le varie figure del cantiere e al rispetto ciascuno dei propri obblighi.
Abbiamo visto quelli del committente – i principali almeno – nell’articolo “SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI: quali sono gli obblighi del committente”.

Ti ho parlato della figura del coordinatore, di quando è necessario e di quali sono i suoi compiti. “COORDINATORE DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI: quando serve e cosa fa”.

Non strettamente legati alla sicurezza, ma protagonisti di spicco sono: i direttori lavori, i progettisti architettonici, quelli strutturali, quelli degli impianti e varie altre figure che magari tratterò in futuro.

Tra gli attori principali oltre quelli che ti ho elencato, ci sono le imprese. Imprese che devono eseguire i lavori, rispettando però delle regole, sia per quanto riguarda le tecniche di costruzione, sia nell’ambito sicurezza.

Quando si parla di imprese (affidatarie o esecutrici non importa vedremo dopo le
differenze) si sottintende il datore di lavoro e le eventuali altre figure all’interno della ditta, gli obblighi sono in capo al titolare.

Obblighi che vanno dall’organizzazione del cantiere, alla verifica e accettazione del “piano di sicurezza e coordinamento” fatto dal coordinatore.
Va dall’informare i propri dipendenti a fornire loro i dispositivi di protezione adeguati e verificare periodicamente le attrezzature.

Come ogni mio articolo, anche questo non vuole sostituire un corso strutturato sull’argomento.
Il mio scopo è puramente informativo, un po’ perché fa parte del mio lavoro e
volente o nolente alcuni concetti li devo conoscere, un po’ perché mi piace
condividere contenuti utili.

Il Sito ed il canale YouTube sono cresciuti molto e sono molto orgoglioso, ma ogni tanto il senso di responsabilità mi spinge ribadire che ciò di cui parlo è un aiuto per entrare in contatto con argomenti complessi e sconosciuti ai più, come quello della casa.
In un articolo è complesso trattare esaustivamente argomenti così vasti, che possono e dovrebbero essere approfonditi leggendo i testi di riferimento (leggi o libri).

A tal proposito ti lascio in descrizione il link al “testo unico per la sicurezza“.

Fatta questa precisazione, ciò di cui ti parlerò dopo i reminders lo suddividerò nei seguenti capitoli:
1) le definizioni di impresa affidataria, esecutrice e lavoratore autonomo;
2) gli obblighi del lavoratore autonomo;
3) gli obblighi che competono solo all’impresa affidataria;
4) gli obblighi che competono solo all’impresa esecutrice;
5) gli obblighi comuni ad entrambe.

REMINDERS

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1) IMPRESA AFFIDATARIA, ESECUTRICE E LAVORATORE AUTONOMO

Prima di addentrarci negli obblighi di ciascuna figura, ci tengo a ribadire le caratteristiche e le differenze delle varie imprese – delle varie figure dal punto di vista della sicurezza.

Ne ho già parlato anche nell’articolo “SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI: i soggetti principali e quando si applica il D.lgs 81 del 2008”.

L’impresa affidataria è quella che ha il contratto d’appalto con il committente. Può avvalersi di altre ditte subappaltatrici o di lavoratori autonomi.

L’impresa esecutrice è quella che esegue l’opera, tutta o in parte.
Niente vieta che possa essere anche la stessa impresa affidataria, anzi nella maggior parte dei piccoli cantieri è così: l’impresa affidataria è anche l’impresa esecutrice. Di imprese nello stesso cantiere possono essercene più di una.

Il lavoratore autonomo infine è una persona fisica che contribuisce alla realizzazione dell’opera.
Un lavoratore autonomo non ha dipendenti, come suggerisce anche il nome.

2) GLI OBBLIGHI DEL LAVORATORE AUTONOMO

Proprio da quest’ultimo iniziamo, in quanto tra i tre è quello con meno vincoli e obblighi.

Deve utilizzare attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei al tipo di lavorazione che andrà ad effettuare. Inoltre deve eseguirla in autonomia, non può affiancarsi o subordinare ad altri il lavoro.
Non è regolare l’associazione di fatto tra due lavoratori autonomi – due o più lavoratori autonomi – altrimenti diventa un’impresa.

In presenza del coordinatore per l’esecuzione, deve adeguarsi alle sue disposizioni per quanto riguarda la sicurezza e deve rispettare il “piano di sicurezza e coordinamento” (PSC).

3) GLI OBBLIGHI DELL’IMPRESA AFFIDATARIA

Passiamo quindi all’impresa affidataria e vediamo quali sono gli obblighi che le competono in esclusiva, se così si può dire.

Innanzitutto deve verificare le condizioni di sicurezza del cantiere ed applicare il contenuto del “piano di sicurezza e coordinamento” quando c’è.

Deve comunicare al committente i nominativi dei soggetti della propria impresa e le mansioni che questi ricoprono (i dirigenti preposti e la loro formazione).

Deve verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e
dei lavoratori autonomi che operano nel cantiere.

Alle imprese per fare questo dovrà chiedere:
-l’iscrizione alla Camera di Commercio;
-il DUVRI (o DVR) o eventualmente l’autocertificazione in sostituzione;
-il DURC, il documento unico di regolarità contributiva;
-la dichiarazione di non essere soggetti a provvedimenti di sospensione o interdittivi.

Ai lavoratori autonomi invece deve chiedere:
-il documento della Camera di Commercio;
-la documentazione sulla conformità delle attrezzature, delle macchine e delle
opere provvisionali in dotazione;
-l’elenco dei dispositivi di protezione individuale (DPI);
-gli attestati di formazione e l’idoneità sanitaria;
-il DURC.

Il datore di lavoro dell’impresa affidataria inoltre, deve coordinare quegli obblighi che competono alle imprese esecutrici, riguardanti le misure di tutela generale:
-il mantenimento del cantiere in ordine e salubre;
-la scelta delle zone di lavoro;
-la movimentazione dei materiali;
-lo stato di mantenimento e il controllo periodico degli apprestamenti, delle attrezzature, delle macchine;
-la delimitazione e l’allestimento delle zone di stoccaggio del materiale;
-l’adeguamento e la durata delle varie fasi di lavoro;
-le interazioni con eventuali altre attività che si trovano nel cantiere, o nelle vicinanze di esso.

Insomma come ti ho detto, l’impresa affidataria deve controllare che le
imprese esecutrici osservino le misure generali di tutela. Misure che ti andrò
poi a ripetere quando tratterò gli obblighi inerenti alle imprese esecutrici.

Sempre il datore di lavoro deve accertarsi che i “piani operativi di sicurezza” delle imprese esecutrici (i POS) siano congrui a quello della propria.

“Piano operativo di sicurezza” che è uno di quegli obblighi comuni a tutte le
imprese e che vedremo nell’ultima parte dell’articolo.

Per poter svolgere i compiti previsti dal testo unico, sia il datore di lavoro dell’impresa affidataria, sia i dirigenti che i preposti, devono essere in possesso di una formazione adeguata.

Ultimi due obblighi che competono alle imprese affidatarie (da non intendere in
senso cronologico o di importanza), sono obblighi di trasmissione.

Ricevuto dal committente il “piano di sicurezza e coordinamento” (PSC), lo trasmette a tutte le imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi, prima dell’inizio dei lavori.
Ciascuna impresa successivamente, e comunque prima che inizi la propria lavorazione, trasmetterà il POS all’impresa affidataria.
Quest’ultima dopo averne verificato la congruità con il proprio, lo trasmette al coordinatore per l’esecuzione, (il CSE).

4) GLI OBBLIGHI DELL’IMPRESA ESECUTRICE

Passando alle imprese esecutrici, gli obblighi che competono ad esse sono quelli che ti ho descritto poco fa. Quelli che le imprese affidatarie debbono coordinare e che riguardano le misure generali di tutela.

In generale ciascuna per la propria competenza dovrà curare il cantiere in modo da tenerlo ordinato e pulito.

Deve fare delle scelte organizzative delle fasi di lavoro, tenendo in considerazione gli accessi e la viabilità del cantiere.

Inoltre deve porre attenzione affinché i materiali vengano movimentati in sicurezza e stoccati in zone ben delimitate – solitamente individuate nel PSC se c’è.

Deve controllare periodicamente che le attrezzature, gli impianti, i dispositivi, gli apprestamenti, non abbiano difetti e nel caso eliminarli (i difetti).

Dovrà cooperare con le altre figure e le altre imprese. Devono considerare le altre eventuali attività che si trovano all’interno del cantiere, o immediatamente nelle vicinanze, con le quali ci possono essere interferenze.

Ciò che ti ho appena detto sono le misure generali di tutela che competono alle imprese esecutrici.
Gli obblighi però più “sostanziosi” sono quelli condivisi – comuni con le imprese affidatarie – e che ti andrò a dire nella prossima e ultima parte dell’articolo.

5) GLI OBBLIGHI COMUNI AD ENTRAMBE

Sia l’impresa affidataria, che l’impresa esecutrice, anche nel caso sia l’unica ditta ad operare in cantiere, deve redarre il POS, il “piano operativo di sicurezza” che ho accennato prima.

Il datore di lavoro, anche nel caso di impresa familiare o con un numero di addetti inferiore a 10, deve redarre il “piano operativo di sicurezza”, anche se non c’è il coordinatore.

Il POS sarà:
-di dettaglio e complementare al PSC, quando c’è il coordinatore. (PSC che deve essere prima accettato da tutti i datori di lavoro delle imprese).
-Sarà invece l’unico documento nel quale verrà assolto l’obbligo della valutazione del rischio in cantiere, in caso di un’unica impresa.

Altro obbligo comune è la recinzione del cantiere e l’accesso, che devono essere
entrambi ben visibili e individuabili.

Devono curare l’accatastamento del materiale e delle attrezzature in modo da evitare crolli.

Devono attuare quelle precauzioni per proteggere i lavoratori dagli agenti atmosferici, ad esempio dal freddo, dalla pioggia, ma anche dall’eccessiva esposizione al sole.

Devono effettuare il corretto stoccaggio ed evacuazione delle macerie e dei detriti, con particolare attenzione alla rimozione dei materiali pericolosi.

In ultimo, ma non meno importante, debbono adottare gli standard previsti nell’allegato XIII, che riguardano la logistica del cantiere e servizi igienico-assistenziali a disposizione dei lavoratori.

Quest’ultima parte non riguarda solo i bagni, ma anche gli spogliatoi, le docce, le mense, o i dormitori.

A presto.

grazie

Danilo Torresi

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