Il Superbonus e 110% è Legge. Oggi vediamo gli interventi ecobonus trainanti e trainati, sismabonus, la demolizione e ricostruzione e l’APE.
PANORAMICA
leggi la seconda parte dell’articolo
Il Decreto Rilancio è diventato finalmente Legge, la numero 77 del 17 luglio 2020 – pochi giorni fa. Ci sono delle importanti modifiche rispetto al Decreto di maggio scorso.
Tra le più rilevanti ci sono:
-l’eliminazione del vincolo “prima casa” o abitazione principale;
-la precisazione sulle villette a schiera;
-gli importi massimi detraibili;
-le demolizioni e ricostruzioni;
-le categorie escluse.
Se hai già letto l’articolo che ho pubblicato sul Decreto Rilancio, in
questo troverai delle integrazioni, delle modifiche e delle ripetizioni.
Dividerò l’argomento in due articoli distinti in modo da non concentrare troppi concetti tutti insieme.
In questo ti parlerò di:
1)interventi energetici trainanti;
2)interventi energetici trainati;
3)l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.);
4)la demolizione e ricostruzione;
5)sismabonus e gli interventi antisismici.
Con alcuni riferimenti alla recente modifica intervenuta al Testo Unico dell’Edilizia, apportate dal Decreto Semplificazioni.
Nel prossimo articolo affronterò gli argomenti:
-fotovoltaico;
-i soggetti beneficiari e le categorie escluse;
-visto di conformità e asseverazioni;
-cessione del credito e sconto in fattura.
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1) INTERVENTI ENERGETICI TRAINANTI
Iniziamo ad affrontare i vari argomenti sempre tenendo presente che in edilizia – e quindi di conseguenza anche nell’ambito delle detrazioni – ogni caso andrebbe valutato singolarmente in modo approfondito.
Vediamo per primi quali sono gli interventi di efficientamento energetico trainanti.
Prima di tutto, che cosa si intende con trainanti?
Sono quelle opere che se realizzate, danno la possibilità di accesso al 110% e insieme alle quali possono essere detratti col Superbonus anche gli altri interventi energetici.
Non sono delle nuove categorie, è un innalzamento della percentuale di detrazione di alcune di esse, a fronte del conseguimento però di determinati risultati energetici e antisismici.
La detrazione è pari al 110% delle spese sostenute tra il 01 luglio 2020 e il 31 dicembre 2021, da fruire in 5 anni e per importi massimi che variano da intervento a intervento. Con la possibilità di cessione del credito o sconto diretto in fattura estesi anche a tutti gli altri interventi – a tutte le altre detrazioni – ma lo vedremo nel prossimo articolo.
Vediamo quindi quali sono questi interventi energetici trainanti.
a) interventi di isolamento termico
Gli interventi di isolamento termico sulle superfici opache, sia verticali che orizzontali che inclinate, in pratica il cappotto e il pacchetto isolante sul solaio di copertura, quello sulle falde del tetto e delle altre superfici dell’involucro esterno.
L’intervento deve interessare una superficie minima superiore al 25% della disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare autonoma.
Quest’ultima definizione è una delle novità introdotte con la conversione in Legge. Il testo originale lo definisce così: “unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno più accessi autonomi dall’esterno”.
Le villette a schiera e potenzialmente anche gli edifici bifamiliari o trifamiliari con le unità divise orizzontalmente, ma che hanno accessi indipendenti (anche se gli edifici divisi orizzontalmente potrebbero essere equiparati a dei minicondomini).
L’agevolazione per l’isolamento termico è suddivisa in tre limiti di spesa distinti (nel Decreto di maggio era previsto un importo unico di 60.000 euro per
qualunque tipologia di fabbricato e di edificio).
Con la conversione in Legge invece:
50.000 euro per le unifamiliari o le autonome in edifici plurifamiliari,
40.000 euro moltiplicate per il numero di unità degli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
30.000 euro sempre moltiplicato per il numero delle unità di edifici composti da più di 8 unità immobiliari.
Inoltre il materiale utilizzato deve rispettare dei requisiti minimi ambientali.
b) sostituzione impianto di climatizzazione invernale sulle parti comuni
Il secondo intervento trainante è la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale sulle parti comuni. La sostituzione del generatore con una caldaia a condensazione almeno di classe A, o con pompa di calore, compresi gli impianti ibridi o geotermici anche combinati agli impianti fotovoltaici e i relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microcogenerazione o con collettori solari.
L’impianto però, essendo un intervento sulle parti comuni, deve essere
centralizzato per poter dare l’accesso al Superbonus. E qui la questione
edificio bifamiliare/trifamiliare che ho descritto prima potrebbe far insorgere qualche dubbio.
Il tetto massimo per la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale è diviso in due:
20.000 euro moltiplicato per il numero delle unità negli edifici fino a 8 unità immobiliari;
15.000 euro moltiplicato per il numero delle unità negli edifici con più di 8 unità immobiliari.
Nel Decreto di maggio erano 30.000 euro.
Possono inoltre essere comprese anche le spese di smaltimento dell’impianto esistente.
c) sostituzione impianto di climatizzazione invernale su edifici unifamiliari
Il terzo intervento energetico trainante – che in realtà è identico al precedente – è la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale, però non sulle parti comuni, ma che riguarda edifici unifamiliari o unità inserite negli edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti.
Deve essere con una caldaia a condensazione almeno di classe A, o pompa di calore.
Compresi gli impianti ibridi o geotermici anche con abbinati gli impianti fotovoltaici e i relativi sistemi di accumulo.
Il tetto di spesa per questo tipo di intervento resta quello già in vigore con il Decreto, cioè 30.000 euro. Nel quale può essere compreso, come ti ho già
detto prima, anche il costo per lo smaltimento dell’impianto precedente.
Queste sono le categorie di efficientamento energetico che danno la possibilità di accesso al 110%. Che sono trainanti, ma cosa trainano?
2) INTERVENTI ENERGETICI TRAINATI
Realizzato almeno uno degli interventi principali, potenzialmente potresti accedere al 110%. Dico potenzialmente perché c’è sempre il vincolo delle due classi energetiche da migliorare che vedremo più avanti.
Comunque realizzando uno degli interventi “cardine”, il Superbonus può essere esteso anche agli altri interventi energetici, o meglio: anche i restanti interventi energetici compresi nell’ecobonus possono essere trainati all’interno della nuova percentuale. Nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento.
La condizione per poter far sì che questi interventi fruiscano della nuova detrazione è che vengano realizzati congiuntamente ad almeno uno negli interventi trainanti.
Solo nel caso in cui l’edificio sia vincolato dal punto di vista culturale o paesaggistico, o che il regolamento non permetta di realizzare gli interventi principali, allora si può applicare il 110% anche agli altri interventi ecobonus senza che vengano realizzati congiuntamente.
Piccola considerazione personale: siccome l’articolo 119 della nuova Legge al comma 2 fa riferimento all’intero articolo 14 del decreto legge 63 del 2013 e tutte le varie modifiche, allora anche gli interventi combinati ecobonus+sismabonus con tetto massimo dei 136.000 euro possono essere compresi nel nuovo superbonus?
Ti ricordo che l’agevolazione combinata ecobonus+sismabonus con tetto massimo di 136.000 euro è solo per gli interventi sulle parti comuni e da possibilità di accesso al 75% o all’85% sulle spese.
3) L’ATTESTAO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (A.P.E.)
Fermo restando tutto quanto ti ho detto finora, la condizione necessaria per poter accedere al 110% con gli interventi di efficientamento energetico è il rispetto dei requisiti minimi ecobonus già in vigore e assicurare – anche insieme ai fotovoltaici e sistemi di accumulo – il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio o nelle unità autonome in edifici plurifamiliari.
Se questo non è possibile allora è consentito anche conseguendo la classe energetica più alta.
Il miglioramento è dimostrabile attraverso due APE, due Attestati di Prestazione Energetica. Uno realizzato prima dell’intervento e uno realizzato dopo, nella forma di dichiarazione asseverata.
4) DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE
Gli interventi che abbiamo visto finora sono riconosciuti nel Superbonus, anche se eseguiti mediante demolizione e ricostruzione.
La norma fa diretto riferimento al Testo Unico dell’Edilizia – DPR 380 del 2001 – recentemente modificato dal Decreto Semplificazioni, D.L. 76 del 2020.
Tra le varie modifiche si è messo mano anche alle ristrutturazioni, cioè a cosa
è compreso nella tipologia “ristrutturazione edilizia”.
Le demolizioni e ricostruzioni con diverso sedime e modifica della sagoma erano già comprese, e questo lo sapevamo già. Ma ora sono consentite anche con incremento della volumetria dove gli strumenti urbanistici lo consentono.
È una modifica importante e significativa. Prima gli unici aumenti
volumetrici che mantenevano l’intervento di demolizione e ricostruzione come
“ristrutturazione edilizia” – e quindi agevolabili con le detrazioni – erano solo quelli strettamente necessari all’adeguamento alle normative antisismiche.
Con la modifica vengono presi in considerazione anche:
-l’accessibilità;
-l’installazione di impianti tecnologici;
-l’efficientamento energetico.
Come innovazioni necessarie.
Comunque resta la modifica più importante, cioè viene consentita anche la demolizione e ricostruzione con aumento volumetrico mantenendo la tipologia “ristrutturazione”.
5) SISMABONUS E GLI INTERVENTI ANTISISMICI
Tutti gli interventi di tipo antisismico ricadenti sismabonus possono essere detratti al 110%.
Se vuoi approfondire “SISMABONUS con PERMESSO DI COSTRUIRE o SCIA: nuove regole e come funziona per la detrazione 2020”
Quindi, sugli edifici ubicati in zona sismica 1, 2 o 3, sui quali si effettueranno interventi antisismici consistenti in:
-messa in sicurezza statica (già agevolato al 50%);
-riduzione di una classe di rischio sismico (agevolati al 70% o il 75%);
-riduzione di due classi di rischio sismico (agevolati all’80% o al 85%).
Potranno essere tutte detratte con una percentuale del 110%, su un tetto massimo di 96.000 euro, per ogni unità immobiliare. Indipendentemente dal tipo o entità di intervento.
Anche il “sismabonus acquisti” è compreso. “SISMABONUS ACQUISTO CASA ANTISISMICA 2020: la detrazione sul prezzo dell’immobile ristrutturato”
La particolare agevolazione che spetta agli acquirenti di edifici demoliti e ricostruiti da un’impresa di costruzioni e rivenduti dalla stessa entro 18 mesi dalla fine dei lavori, potrà accedere al Superbonus.
Potranno rientrare nell’agevolazione anche sistemi di monitoraggio strutturale continuo ai fini antisismici, se però realizzati contestualmente.
In caso di cessione del credito – che vedremo nel prossimo articolo – a un’assicurazione con contestuale stipula di una polizza contro il rischio di eventi calamitosi, puoi detrarne il costo al 90%.
A presto.
grazie
.IL PROPRIETARIO DI 4 APPARTAMENTI,DI CUI UNO PRIMA CASA E GLI ALTRI TRE : 2 IN UN COMUNE E L’ALTRO IN UN COMUNE DIVERSO PUò AVERE IL CONTRIBUTO per tre appartamenti?
Ciao Giampaolo. Il limite delle due unità riguarda gli interventi energetici nelle singole abitazioni (non quelli sulle parti comuni). Quindi per eventuali interventi trainati, solo su due di essi puoi usufruirne.
Ciao Danilo, come si concilia aver dichiarato studio professionale per una porzione del 10% dell’abitazione di residenza su due livelli ma dotati di collegamento verticale e formalmente in continuità tra di loro? applico la detrazione prevista solo sul 90%, dato che si configurerebbe l’utilizzo strumentale? grazie
ciao Nicola. Purtroppo non ho una risposta certa. Ti consiglio di chiedere ad un commercialista
Se effettuo l’adeguamento sismico con 110%, ho effettuato un intervento trainante. Se faccio anche gli altri (es. cappotto termico), ottengo il 110% anche su questo pur se non miglioro di 2 classi?
In altre parole, aver fatto un intervento trainante (sisma) abilita poi ad avere la stessa detrazione (110%) per altri intrventi? In caso contrario facendo cappotto termico dovrei andare con l’ecobonus e non il superbonus.
ciao Antonio. Il sismabonus non è trainante, da solo la possibilità di agevolare l’impianto fotovoltaico. Gli interventi energetici ecobonus sono sempre soggetti alle stesse regole
buongiorno geometra Danilo Torresi.
ho un dubbio che non trova risposta ho una casa piano terra e primo piano (2 appartamenti).
casa vecchia metà 40 anni metà 60,penso sia in classe g h.
LA DOMANDA vorrei realizzare questi interventi CAPPOTTO ,IMPIANTO FOTOVOLTAICO, ACQUA CALDA SANITARIA CON BOILER A POMPA DI CALORE, (RISCALDAMENTO ELETTRICO A PAVIMENTO non trovo niente in merito) ELIMINANDO IL METANO RIENTRO NEL BONUS 110 % .il tutto rientra nei TRAINANTI?.
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
ciao Virgilio. C’è bisogno di una valutazione iniziale. Potenzialmente puoi rientrare, ma bisogna fare le opportune valutazioni. Incarica uno o più tecnici per fare un progetto preliminare
ciao Danilo, ho un condominio di 30 unità immobiliari dotati di caldaie autonome. posso sostituirle con caldaie a condensazione secondo le normative vigenti valide per l’ecobonus? specifico che essendo un condominio in linea, le unità immobiliari non hanno ingressi autonomi. grazie
ciao Giovanni. Per gli immobili in condominio la sostituzione della caldaia autonoma non è intervento trainante