Sono cumulabili più bonus nello stesso intervento? La cumulabilità del Superbonus, Sismabonus e Bonus Facciate, con cambio di destinazione d’uso
PANORAMICA
Prima di verificare le modifiche che saranno state apportate dalla Legge di Bilancio, chiudo l’anno con una risposta corposa dell’Agenzia delle Entrate.
L’interpello 538 del 2020 riguarda un cambio di destinazione d’uso di un C/2 a residenziale, su quale vengono fatti lavori per la riduzione del rischio sismico e sulle facciate.
I dubbi riguardano la cumulabilità e la coesistenza di più bonus, anche in riferimento ai prezzi e alla congruità delle spese da asseverare.
Su come calcolare la percentuale dei S.A.L. che non devono essere inferiori al 30% per poter usufruire dello sconto in fattura o cessione del credito.
Di come devi regolarti per la cessione e lo sconto vista la presenza contemporanea di più bonus.
Ti descriverò nel dettaglio le domande nel corso dell’articolo che suddividerò nei seguenti capitoli:
1) i quesiti;
2) un riassunto delle norme;
3) la cumulabilità del Superbonus;
4) sconto in fattura e S.A.L.;
5) come si determina il 30%.
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Per concludere i Reminders ricorda sempre che i miei contenuti sono consigli opinioni personali, che non sostituiscono lo studio specifico dei documenti e dello stato dei luoghi da parte di un professionista, sempre necessario in ogni caso.
1) I QUESITI
Come ti ho accennato nella panoramica iniziale, l’immobile ha categoria C/2 (deposito o magazzino) che verrà ristrutturato e cambiato di destinazione a residenziale.
Per l’intervento il proprietario ha già presentato un interpello all’Agenzia delle Entrate sull’applicabilità del Sismabonus, al quale ha ricevuto parere favorevole.
Per i lavori ha presentato un Permesso di Costruire per cambio di destinazione d’uso e riduzione del rischio sismico, con la contestuale presentazione dell’asseverazione dalla quale risulta che l’intervento comporterà una riduzione di due classi.
Nei lavori intende comprendere il rinnovo delle facciate esterne risanando la facciavista in pietra.
L’avvio dei lavori è avvenuta il 10 giugno 2020, ben prima della data del primo luglio prevista dal Superbonus.
Del credito maturato vuole usufruirne mediante cessione e sconto e le domande che pone sono 3, te le riassumo:
a) È possibile usufruire del Superbonus per gli interventi antisismici e del “bonus facciate” per quelli sulla parete? Possono essere cumulati?
b) Quali sono i prezzi di riferimento per attestare la congruità delle spese che verrà prodotta ad ogni S.A.L.? Come calcolare la percentuale del 30% per ciascuno?
c) È possibile usufruire di diverse agevolazioni (Sismabonus, Superbonus e Bonus Facciate)? Come regolarsi per la cessione e lo sconto?
2) LE NORME DI RIFERIMENTO
Come sempre, prima di vedere cosa risponde l’Agenzia, faccio un breve (spero) riassunto delle norme delle agevolazioni di cui ti sto parlando.
Se non è il primo dei miei articoli che leggi troverai molti concetti che avrai già sentito, ma ripetere aiuta.
il Superbonus
Il primo è il Superbonus, introdotto dal Decreto Rilancio , il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 convertito nella Legge 77 del 17 luglio 2020.
Il Superbonus prevede che, per le spese sostenute tra il 01 luglio 2020 e il 31 dicembre 2021, per alcuni interventi di efficientamento energetico e antisismici, puoi applicare un’aliquota del 110%.
Ti permetterà così di maturare un credito del quale potrai fruire in 5 anni, o in alternativa cederlo o scontarlo in fattura.
Per gli interventi energetici, a fronte di almeno un intervento trainante, dovrai conseguire un miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio.
Ciascun intervento trainante e trainato, insieme a quelli antisismici, ha il suo tetto massimo. Argomento che ho trattato in diversi articoli [LINK]
il Sismabonus
Ad essere agevolabili al 110% col Superbonus, ci sono tutti quegli interventi che rientrano nel Sismabonus. Sia quelli di messa in sicurezza statica che quelli di riduzione del rischio sismico.
Sempre in 5 anni puoi detrarre le spese per gli interventi antisismici, su un tetto massimo di 96.000 euro per ogni unità, negli edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3.
Le disposizioni del Decreto Rilancio si affiancano a quelle già vigenti dell’Ecobonus e del Sismabonus con le percentuali più basse.
il “bonus facciate”
Il “bonus facciate” infine è l’agevolazione del 90% senza tetto massimo, per le spese di recupero e restauro delle facciate esterne degli edifici. Inclusa la sola pulitura e tinteggiatura e inclusi i balconi, fregi e ornamenti.
Edifici che devono essere ubicati nelle zone A o B. Interventi che debbono riguardare le superfici opache verticali del perimetro esterno visibile da strada o da area pubblica.
PER APPROFONDIRE: “BONUS FACCIATE 2020: come funziona e quali requisiti per la detrazione”
cessione del credito e sconto in fattura
Tutte le agevolazioni possono essere fruite oltre che direttamente, anche mediante cessione del credito e sconto in fattura.
Non solo il Superbonus, ma anche quelle per il recupero del patrimonio edilizio, Sismabonus, Ecobonus e Bonus Facciate.
La cessione, che può essere fatta anche verso le banche, è regolamentata insieme allo sconto in fattura, dai provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate del 08 agosto 2020 e del 12 ottobre 2020.
PER APPROFONDIRE: “Modello CESSIONE del CREDITO e sconto in fattura come funziona: Superbonus Ecobonus Sismabonus 110 %”
per immobili residenziali
Se il Sismabonus e il Bonus Facciate possono interessare anche immobili non abitativi, tutto quanto invece rientra nel Superbonus 110% può riguardare soltanto edifici residenziali.
O in alternativa immobili sui quali con la ristrutturazione verrà variata la destinazione ad abitativo, purché sia esplicito nel titolo abilitativo.
3) LE RISPOSTE DELL’AGENZIA
cumulabilità del Superbonus
Il Superbonus riguarda interventi già agevolabili con l’Ecobonus e il recupero del patrimonio edilizio.
Quando si sovrappongono sullo stesso intervento la spesa potrà essere detratta con una sola agevolazione.
Quando nello stesso cantiere, ci sono diversi lavori che sono agevolabili con più bonus, i limiti massimi di spesa sono sommabili.
L’importante è contabilizzare separatamente le voci dei vari interventi e rispettare gli adempimenti di ciascuno.
Quindi “bonus facciate” e interventi antisismici possono essere fruiti entrambi a patto che vengano contabilizzate separatamente le spese di ciascuno.
Però le opere del “bonus facciate” possono in alcuni casi rientrare anche nel Superbonus come intervento necessario al completamento dell’opera, perciò dovrai detrarle al 110%. Per usufruire anche del “bonus facciate” dovrai dimostrare l’autonomia dei due interventi.
sconto in fattura e S.A.L.
Per quanto riguarda lo sconto in fattura a Stati di Avanzamento lavori delle opere agevolate col Superbonus, dovrai acquisire ulteriori documenti.
Documenti extra rispetto a quelli già previsti dal Sismabonus che interessa l’esempio di oggi.
-Dovrai ottenere il “visto di conformità”, rilasciato da commercialisti o dai soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni. Visto che attesterà, tra le altre cose, la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti.
-Dovrai avere l’asseverazione sull’efficacia degli interventi antisismici, rilasciata dal progettista strutturale, dal direttore lavori delle strutture e dal collaudatore statico, ciascuno per le proprie competenze. L’asseverazione sulla congruità delle spese sostenute indicando il prezzario sul quale è stata basata la stima. Prezziario che può essere quello regionale, listini ufficiali o listini delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Ove mancassero tutti, puoi riferirti ai prezzi di mercato.
L’asseverazione (per la quale ti consiglio di leggere il Decreto Asseverazioni) va rilasciata al termine dei lavori e per ogni stato di avanzamento.
I tecnici che rilasciano le attestazioni e le asseverazioni dovranno stipulare una polizza di assicurazione con un massimale non inferiore a 500.000 euro.
Cessione e sconto possono essere eseguiti per ogni S.A.L.. Stati di Avanzamento che non possono essere più di 2 oltre al finale per ciascun intervento complessivo. Ciascuno non può essere inferiore al 30 per cento dello stesso intervento.
come si determina il 30%?
Come si determina la percentuale dello stato di avanzamento lavori?
La percentuale si calcola sull’ammontare complessivo delle spese, relativo all’intervento agevolabile e non sul tetto massimo di spesa.
Nell’asseverazione relativa a ciascun S.A.L. va riportato il costo dei lavori stimato in fase progettuale e l’ammontare di quelli relativi allo Stato di Avanzamento Lavori in oggetto.
A presto
grazie
molto buono