SUPERBONUS 110% Supercondominio e Ecobonus condominio con più edifici


Come si applica il Superbonus 110% su un condominio composto da più edifici? Cosa succede se alcuni migliorano le due classi energetiche ed altri no?


PANORAMICA

Continuiamo con la serie serrata di articoli riguardanti i chiarimenti dati dall’Agenzia delle Entrate sulle detrazioni per la ristrutturazione della casa.

L’interpello, il n. 94 del 08 febbraio 2021, riguarda l’ecobonus 110% su un supercondominio composto da più edifici.

Il lavoro che intendono eseguire i condomini riguarda il rinnovo della centrale termica a servizio del complesso edilizio. Quindi la sostituzione del sistema di riscaldamento centralizzato.

Su alcuni degli edifici verrà inoltre realizzato l’isolamento a cappotto conseguendo il miglioramento di due classi energetiche.

La domanda principale riguarda proprio questo punto e cioè quale detrazione spetta ai vari edifici, in quanto su alcuni (oltre alla sostituzione dell’impianto di riscaldamento centralizzato) vengono isolate le pareti ed il tetto e migliorate due classi energetiche, su altri no.

Inoltre, il supercondominio come deve essere trattato? Come entità unica o i singoli edifici vanno considerati separatamente? Ognuno deve avere il proprio codice fiscale?

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Per concludere i Reminders ricorda sempre che i miei contenuti sono consigli opinioni personali, che non sostituiscono lo studio specifico dei documenti e dello stato dei luoghi da parte di un professionista, sempre necessario in ogni caso.

IL SUPERBONUS

Velocemente come sempre ti riassumo la norma di cui si sta parlando.

L’art. 119 del Decreto Rilancio il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito in Legge a luglio, modificato poi ad agosto e dicembre, ha introdotto e regola il Superbonus 110%.

Aliquota straordinaria applicabile per le spese sostenute dal 01 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 (termine prorogato al 30 giugno 2022).

Si applica ad interventi che riguardano la parte energetica o antisismici. Compresi gli impianti fotovoltaici e le colonnine di ricarica dei veicoli elettrici.

La detrazione diretta del credito maturato può essere fatta in 5 anni ( 4 per le spese sostenute nel 2022), oppure può essere utilizzata la cessione del credito e lo sconto in fattura.

Il Superbonus si affianca alle agevolazioni già vigenti e riguarda edifici e condomini residenziali. I soggetti principali che possono usufruire del bonus sono, tra gli altri, le persone fisiche e i condomini come entità fiscali.

In particolare, per quanto riguarda gli interventi di efficientamento energetico, sono distinti in “trainanti” e “trainati” e debbono far conseguire all’edificio un miglioramento di almeno due classi energetiche per accedere al 110%.

PER APPROFONDIRE: “SUPERBONUS 110%: Guida 2021 completa – come funziona e le novità

IL SUPERCONDOMINIO

Il supercondominio è una realtà composta da più edifici (costituiti o meno in modo distinto) legati tra loro dall’esistenza di parti comuni. In questo caso la centrale termica.

La verifica dei requisiti per accedere al Superbonus però va fatta singolarmente per ogni edificio.

Gli A.P.E. ante e post intervento, che attestano il salto delle classi energetiche, vanno redatti per singolo corpo fabbrica.

Nel caso di supercondominio, solo i condomini dei fabbricati che hanno deliberato anche la realizzazione dell’isolamento e sui quali si consegue il miglioramento delle due classi, potranno accedere al Superbonus per le parti comuni.

I condomini degli altri edifici, dove l’intervento sarà solo quello comune di sostituzione dell’impianto di riscaldamento e dove non si migliorano le due classi energetiche, potranno usufruire dell’Ecobonus con le percentuali più basse.

Il fatto che ogni edificio abbia o meno il proprio codice fiscale è irrilevante.

A presto

grazie

Danilo Torresi

4 commenti su “SUPERBONUS 110% Supercondominio e Ecobonus condominio con più edifici”

  1. Salve, abito in un condominio categoria a/4 foglio 16 sub 16.
    Nel mio condominio siamo in 8, ma il nostro è praticamente attaccato con l’altro, hanno in Comune il tetto, poi suddiviso ( non so se anche catastalmente) .
    Durante le assemblee ci indicano che siccome siamo Super condominio non possiamo aderire al bonus del 110%.
    Abbiamo 2 numeri civici diversi e codici fiscali
    Essendo anche ex IACP ,dunque, case popolari, categoria a/4 il bonus slitta anche al 2022?

    Gli IACP (Istituti Autonomi delle Case Popolari) potranno organizzarsi cercando di realizzare entro il 31 dicembre 2022 almeno il 60% dell’intervento complessivo; solo in questo caso potranno detrarre anche le spese sostenute fino al 30 giugno 2023.

    In sostanza possiamo considerare ammesse al Super Ecobonus 110% le abitazioni che rientrano nelle seguenti categorie:

    A/2 – Abitazioni di tipo civile. Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture di livello rispondente alle locali richieste di mercato per fabbricati di tipo residenziale.
    A/3 – Abitazioni di tipo economico. Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche di economia sia per i materiali impiegati che per la rifinitura, e con impianti tecnologici limitati ai soli indispensabili.
    A/4 – Abitazioni di tipo popolare. Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche costruttive e di rifiniture di modesto livello. Dotazione limitata di impianti quantunque indispensabili.

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