È possibile applicare il Superbonus 110 per cambio di destinazione di due unità C2 di unica proprietà? E come?
PANORAMICA
L’interpello n. 168 del 2021 mi da lo spunto per parlarti di un intervento Superbonus su unità non abitative.
Si tratta della ristrutturazione di due depositi di categoria C2 sui quali verranno effettuati interventi antisismici e di efficientamento energetico.
È una parziale demolizione e ricostruzione che trasformerà le due unità in abitazione. Il dubbio del titolare riguarda principalmente l’asseverazione Sismabonus, ma vedremo che l’interpello toccherà diversi aspetti interessanti del Superbonus.
Primo tra tutti il cambio di destinazione, passando per il Sismabonus sugli edifici di unica proprietà (rettificando in parte ciò che la stessa Agenzia aveva pubblicato nella risposta 87 del 2021), per concludere con l’applicazione dell’Ecobonus su interventi di cambio di destinazione.
Come ti dicevo il titolare pone l’interpello principalmente per la questione dell’asseverazione sulla riduzione del rischio sismico (allegato B).
La SCIA che ha autorizzato i lavori è antecedente all’entrata in vigore del Superbonus, pertanto il modello dell’asseverazione del progettista strutturale presentato è precedente a quello modificato dal DM 329 del MIT.
La Scia è di aprile 2020 mentre il modello B aggiornato al Superbonus è di agosto dello stesso anno.
Volendo usufruire proprio del 110% il proprietario si chiede se deve sostituire o integrare l’asseverazione con il nuovo modello, visto che quello presentato era il precedente che non contemplava il Superbonus.
Ti ricordo che la nuova super agevolazione è stata introdotta dal Decreto Rilancio del 19 maggio 2020 e le spese agevolabili al 110% sono quelle sostenute a partire dal 01 luglio dello stesso anno.
Il bonus è per le abitazioni e può riguardare interventi antisismici e di efficientamento energetico.
In pratica si applicano i già vigenti Sismabonus ed Ecobonus, con qualche requisito e adempimento ulteriore.
Il vantaggio sta nel poter agevolare le spese, entro i massimali, con un’aliquota del 110% che ti permetterà di maturare un credito che potrai detrarre in 5 anni dall’IRPEF, o che potrai scontare nella fattura dei fornitori, o cedere ad altri soggetti (solitamente le banche).
La scadenza dell’agevolazione, ad oggi che sto scrivendo, è spalmata tra il 31 dicembre 2021 e metà 2023. Dipende dai soggetti e della tipologia di fabbricato.
PER APPROFONDIRE:
“tutti gli articoli sul Superbonus”
“i video sul Superbonus”
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Per concludere i Reminders ricorda sempre che i miei contenuti sono consigli opinioni personali, che non sostituiscono lo studio specifico dei documenti e dello stato dei luoghi da parte di un professionista, sempre necessario in ogni caso.
EDIFICIO UNICO PROPRIETARIO
Con la Legge di Bilancio 2021 è stata modificata la lettera a) del comma 9 dell’art. 119. Dal 01 gennaio 2021 anche gli edifici di unica proprietà possono accedere al Superbonus.
Le persone fisiche, possono agevolare le spese relative agli edifici composti da 2 a 4 unità di unica proprietà.
Per il conteggio delle unità non vanno considerate le pertinenze, quindi un edificio composto da 4 appartamenti e 4 pertinenze può accedere al 110%.
Per quanto riguarda la moltiplicazione dei massimali invece vale la regola del condominio, ovvero vanno considerate tutte le unità (comprese le pertinenze).
Nel caso dell’interpello di oggi l’edificio è composto da due unità C2 di unica proprietà e potrà quindi accedere alle agevolazioni, anche perché l’intervento muterà la destinazione d’uso ad abitazione a fine lavori (requisito fondamentale per il 110%).
Va in parte a correggere la risposta 87 di febbraio 2021 che escludeva dal Sismabonus gli immobili indipendenti di unica proprietà, nonostante le modifiche della Legge di Bilancio.
ECOBONUS
Se la questione unica proprietà è risolta, resta sempre l’elemento imprescindibile necessario per accedere all’Ecobonus, l’impianto di climatizzazione invernale.
Per agevolare gli interventi di efficientamento energetico, i locali su cui si interviene devono essere già dotati di un impianto di riscaldamento.
Visto che i due depositi sono privi dell’impianto termico, il titolare non potrà agevolare le spese per gli interventi energetici con l’Ecobonus.
L’ASSEVERAZIONE
Passando invece alla questione asseverazione del progettista strutturale, l’allegato B è stato modificato in ottica Superbonus, inserendo nel modello la dichiarazione sulla congruità delle spese.
La SCIA per i lavori sui due depositi era stata presentata prima del 01 luglio 2020 e quindi era stato trasmesso il modello precedente.
L’Agenzia risponde che non è un ostacolo alla fruizione del Superbonus, l’unica integrazione necessaria che non era presente nel modello antecedente è l’attestazione sulla congruità delle spese, che potrà essere prodotta entro la fine lavori o in occasione degli eventuali S.A.L.
A presto
grazie