Quale prezzario devi utilizzare per la congruità delle spese necessaria per il Superbonus 110 e per la cessione del credito e lo sconto in fattura?
A seguito delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2022, legge 234 del 30 dicembre 2021, è stato chiarito che il prezzario DEI è (ed era) utilizzabile per qualsiasi intervento, non solo quelli di riqualificazione energetica.
Sempre nelle modifiche apportate dalla legge di bilancio è stato “annunciato” un prezzario del MiTE (Ministero della Transizione Ecologica) che sarebbe stato pubblicato entro il 09 febbraio 2022 e che avrebbe contenuto i prezzi di alcune voci aggiornati ai nuovi prezzi di mercato e a contrasto dell’aumento dei prezzi degli ultimi mesi.
Ad oggi che sto registrando (e scrivendo), il 21 febbraio 2022, abbiamo in mano la versione definitiva firmata, ma non ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale.
Il contenuto del nuovo decreto specifica che la congruità delle spese deve fare riferimento ai prezzi indicati nell’allegato A e che per le eventuali voci mancanti, potrà riferirsi ai prezzari regionali, provinciali, listini ufficiali e DEI.
Un ordine di priorità che suona un po’ in contrasto col contenuti del comma 13-bis dell’art. 119 del decreto rilancio.
Le disposizioni del documento si applicheranno agli interventi per i quali è stato presentato il titolo (quando necessario) dopo l’entrata in vigore.
Il Decreto entrerà in vigore il 30° giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (che ti ricordo al momento non c’è ancora stata).
Altra info importante riguarda i prezzi indicati nell’allegato A, “si considerano al netto di IVA, prestazioni professionali, opere relative alla installazione e manodopera per la messa in opera dei beni”. In pratica si riferiscono alla sola fornitura del materiale.
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