Proroga scadenza Cessione del Credito ultime notizie: al 31 marzo 2023 col Decreto Milleproroghe


Proroga al 31 marzo della comunicazione telematica per la cessione del credito. Scopri le ultime notizie sulla cessione del credito con scadenza al 16 marzo 2023 e le modifiche che verranno apportate col Decreto milleproroghe 2023. La comunicazione riguarda la scelta tra opzione di cessione del credito o sconto in fattura per interventi edilizi agevolati come recupero patrimonio edilizio e efficienza energetica.


La scadenza ordinaria per la comunicazione delle opzioni alternative della cessione del credito e dello sconto in fattura è il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese.

Negli ultimi due anni, da quando il meccanismo della cessione è stato esteso a quasi tutti i bonus edilizi, il termine è stato puntualmente prorogato per dare più tempo ai contribuenti, ai commercialisti, alle imprese e agli amministratori condominiali.

La proroga arriverà anche nel 2023 e verrà portata probabilmente al 31 marzo con un emendamento al Decreto milleproroghe in corso di conversione in legge – decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198.

LA SCADENZA ORDINARIA
Per le spese sostenute nel 2022 e per le rate residue degli anni precedenti il termine ordinario entro il quale effettuare la comunicazione telematica è il 16 marzo, così come stabilito dal Provvedimento del 3 febbraio 2022 dell’Agenzia delle Entrate – Provvedimento prot. n. 2022/35873 del 3 febbraio 2022, integrato con le modifiche apportate dal provvedimento prot. n. 2022/202205 del 10 giugno 2022 – che riporta quanto segue: “Salvo diverse specifiche disposizioni, la Comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione,  ovvero, nei casi di cui al punto 1.3 [rate residue], entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione

Per approfondire le modalità esatte ti consiglio di leggere il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del quale ti lascio il link in fondo all’articolo.

PER QUALI SPESE
In particolare la comunicazione riguarda la scelta dell’opzione di cessione del credito o di sconto in fattura per i crediti maturati da spese per determinati interventi edilizi e per la cessione delle rate residue di spese sostenute negli anni precedenti, portate in dichiarazione dei redditi.

Ti riporto il passaggio del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate “L’opzione di cui al punto 1.1, lettera b) [cessione del credito], può essere esercitata anche per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025. L’opzione si riferisce a tutte le rate residue ed è irrevocabile.

QUALI INTERVENTI
Gli interventi agevolati che sono ammessi alle opzioni alternative della cessione del credito e dello sconto in fattura sono quelli indicati nel comma 2 dell’art. 121 del DL 34/2020 (Decreto Rilancio):

le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano per le spese relative agli interventi di:

  •  recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16 -bis, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
  •  efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 119;
  •  adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16, commi da 1 -bis a 1 -septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell’articolo 119;
  •  recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
  •  installazione di impianti fotovoltaici di cui all’articolo 16 -bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 119 del presente decreto;
  •  installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16 -ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell’articolo 119;
  • f-bis) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all’articolo 119-ter del presente decreto;

In sintesi: bonus casa 50%, Ecobonus, Sismabonus, Superbonus, bonus facciate, fotovoltaico, colonnine di ricarica veicoli elettrici e eliminazione barriere architettoniche al 75%.

PROROGA AL 31 MARZO
Con una modifica al decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (Decreto milleproroghe 2023) verrà modificata la scadenza del 16 marzo, portandola con molta probabilità al 31 marzo. Uso “con molta probabilità” perché mentre sto scrivendo l’iter di conversione è in corso e la modifica non sarà effettiva finché non verrà definitivamente approvata e pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Aggiornerò per tempo l’articolo con i riferimenti esatti.

Probabilmente, come per gli anni precedenti, non sarà l’unica proroga, vista anche la situazione molto critica dalla quale veniamo (e dalla quale non siamo ancora usciti) iniziata nel 2022 con il blocco del mercato delle cessioni dei crediti.

⚠️ AGGIORNAMENTO AL 15 FEBBRAIO 2023: Approvato al Senato il testo della legge di conversione del Decreto Milleproroghe 2023 – decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 – contenente la proroga al 31 marzo del termine per la comunicazione telematica delle opzioni alternative di cessione del credito e sconto in fattura.
10-octies. Per le spese sostenute nel 2022, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021, la comunicazione per l’esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito relative agli interventi eseguiti sia sulle singole unità immobiliari, sia sulle parti comuni degli edifici, di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, deve essere trasmessa all’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023.
Ora il testo passerà alla Camera per l’approvazione definitiva e la successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Ad oggi banche ed altre realtà rilevanti, non accettano nuovi crediti e si limitano a smaltire i contratti già in essere per i lavori in corso. Le opzioni sono molto limitate e la possibilità per usufruire del credito è in dichiarazione dei redditi.

Le ultime notizie riguardano la possibile apertura da parte di Regioni ed enti locali, che stanno avviando/studiando l’iter normativo per regolare l’accettazione di crediti da banche e privati. L’auspicio è che sia la soluzione che sblocchi il mercato.
Ne ho parlato in questo articolo.

Fonti:
IlSole24Ore
Provvedimento del 3 febbraio 2022

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grazie

Danilo Torresi

4 commenti su “Proroga scadenza Cessione del Credito ultime notizie: al 31 marzo 2023 col Decreto Milleproroghe”

  1. Bravissimo ! solo una piccola domanda ma se devo acquistare i condizionatori di casa adesso a marzo 2023 posso usufruire dello sconto in fattura? Sembrerebbe di si ma chiedo a lei come valido esperto.
    Grazie Mille Fernando

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