Se hai effettuato il bonifico parlante per ristrutturazione errato, puoi comunque agevolare la spesa se hai la dichiarazione del fornitore, ma non deve essere la regola. Nell’articolo ti spiego come risolvere il problema e a cosa devi porre attenzione.
Con la risposta 214 del 2023 l’Agenzia delle Entrate chiarisce come agevolare la spesa pagata con bonifico parlante errato per un intervento bonus facciate, ma il concetto è valido per qualsiasi bonus che richieda il bonifico dedicato che permette di applicare la ritenuta d’acconto alle banche o alle Poste.
BONUS FACCIATE COME BONUS CASA (O ECOBONUS)
Al bonus facciate si applicano in generale le stesse disposizioni del regolamento di cui al decreto interministeriale 18 febbraio 1998, n. 41 in materia di controllo per il bonus casa dell’art- 16-bis del T.U.I.R.
Anche il bonifico deve essere fatto con specifico riferimento alle agevolazioni legate al recupero del patrimonio edilizio esistente e a quelle di efficientamento energetico.
Chiamato “bonifico parlante” deve contenere: la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Le banche applicano la ritenuta d’acconto, attualmente pari all’8%.
La più recente circolare che è tornata sul bonus facciate, la 28/E del 2022, ha ribadito che possono essere utilizzati i bonifici predisposti per il recupero del patrimonio edilizio, art. 16-bis del T.U.I.R, o quello per l’Ecobonus.
BONIFICO ERRATO
Se il bonifico è effettuato in modo errato, non completo, tale da pregiudicare l’applicazione della ritenuta d’acconto dell’8%, la spesa non è ammessa a detrazione, salvo che non venga ripetuto il pagamento nel modo corretto.
Nel caso non sia possibile effettuare nuovamente il pagamento tramite bonifico, allora l’agevolazione sarà ammessa solo se il contribuente è in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto notorietà da parte del fornitore, nella quale dichiara che “i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito d’impresa”.
ATTENZIONE ALLA (NON) REGOLA
L’Agenzia delle Entrate nella risposta però sottolinea che questa non è un’alternativa e non deve essere la prassi, ma solo una soluzione eccezionale.
Infatti nella parte finale della risposta, fa notare che la verifica della circostanza che non è stato possibile eseguire di nuovo il bonifico in forma corretta, sarà effettuata in fase di accertamento. Così da appurare che non ci sia stato un comportamento del contribuente atto ad eludere la normativa.
In sostanza la dichiarazione salva il bonifico errato, ma devi avere la certezza che non era possibile eseguire di nuovo il pagamento.
Fonte: Risposta 214 del 2023
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grazie
Buongiorno, ho letto questa risposta dell’agenzia. La mia situazione è diversa, ho effettuato il bonifico “parlante” per ristrutturazione ma come beneficiario della detrazione ho indicato il mio codice fiscale anziché quello di mia moglie. La fattura è intestata a me, mentre la casa è di proprietà al 50%. Purtroppo io non ho più capienza e vorrei sostituire il mio codice fiscale con quel di mia moglie che ne avrebbe. Un’autocertificazione in questo casa è possibile? Grazie buona giornata
Buongiorno, c’è un limite di tempo per eseguire il bonifico corretto? Es. fattura di maggio 2022 e bonifico, con tutti i dati ma ordinario quindi senza ritenuta, ci si accorge dell’errore solo in fase di dichiarazione redditi a settembre 2023. Si può intervenire? Grazie.
BUONGIORNO mi può contattare per favore perché mi trevo in una brutta situazione forse lei mi può aiutare grazie
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