Approvata la proroga che sposta al 31 marzo 2023 il termine entro il quale effettuare la comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate per le opzioni di cessione del credito e sconto in fattura. Approvato anche alla camera il testo di conversione del decreto Milleproroghe 2023 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 febbraio 2023.
Il 23 febbraio scorso è stato approvato anche alla Camera il testo di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 – decreto milleproroghe 2023, del quale ora si attende solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
⚠️ AGGIORNAMENTO AL 27 FEBBRAIO 2023
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione – LEGGE 24 febbraio 2023, n. 14 – che rende effettive le proroghe.
Tra le modifiche che sono state integrate durante l’iter di conversione in legge, quelle che riguardano il mondo edilizio delle ristrutturazioni e dei bonus sono due:
- aggiunto il comma 10-octies all’articolo 3 che sposta dal 16 marzo al 31 marzo 2023 il termine entro il quale effettuare la comunicazione telematica delle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura dei bonus edilizi per le spese 2022, e delle rate residue delle spese sostenute nel 2020 e 2021 per le quali sono state già detratte delle quote.
- aggiunto il comma 10-novies dell’articolo 3 che sposta al 31 marzo 2023 il termine, per gli amministratori di condominio, per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate per le spese relative ai bonus edilizi 2022 sulle parti comuni e bonus mobili, sempre per le parti comuni.
In pratica è stato prorogato il termine ordinario del 16 marzo entro il quale effettuare le comunicazioni all’Agenzia per la cessione del credito derivante dai lavori agevolati di ristrutturazione e di riqualificazione energetica. Cessione del credito e sconto in fattura regolati nell’articolo 121 del Decreto Rilancio DL 34/2020.
Per un miglior approfondimento ti riporto di seguito i due commi aggiunti, contenuti nel testo approvato, ma non ancora pubblicato.
comma 10-octies
“Per le spese sostenute nel 2022, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021, la comunicazione per l’esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito relative agli interventi eseguiti sia sulle singole unità immobiliari, sia sulle parti comuni degli edifici, di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, deve essere trasmessa all’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023.”
comma 10-novies
“Con riferimento alle spese sostenute nel 2022 per interventi effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, il termine per la trasmissione all’Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti individuati dall’articolo 2 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1° dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 dicembre 2016, dei dati di cui all’articolo 16-bis, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è prorogato dal 16 marzo 2023 al 31 marzo 2023.”
NIENTE DI FATTO PER GLI EMENDAMENTI SUPERBONUS
Nulla di fatto invece per gli emendamenti che erano stati presentati e che proponevano di prorogare di ulteriori tre mesi i termini relativi al Superbonus 110%.
In particolare si trattava di spostare al 31 marzo 2023 la data entro la quale presentare il titolo o la CILAS per mantenere il 110% (invece che il 25 novembre e il 31 dicembre 2022), e di spostare al 30 giugno 2023 la scadenza per le unifamiliari che hanno raggiunto il SAL 30% al 30 settembre 2022.
Nel frattempo è entrato a gamba tesa il DL 11/2023 – decreto blocca cessione – che ha eliminato la possibilità di accedere alle opzioni alternative a tutte le pratiche e i lavori avviati, a far data dal 17 febbraio 2023 in poi.
Fonti:
Fiscooggi
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