L’Agenzia delle Entrate spiega quando è possibile applicare il Superbonus 110 con varianti in corso d’opera, sulle spese in accollo al contributo Sisma 2016 per gli edifici colpiti dal terremoto. Risposta 222 del 2023.
Il Superbonus 110 e i bonus edilizi in generale possono essere applicati sulle spese eccedenti il contributo per la ricostruzione post Sisma 2016, purché vengano rispettati tutti gli adempimenti ed i requisiti richiesti dalla normativa sulle agevolazioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente.
Tra i tanti adempimenti bisogna porre particolare attenzione alle tempistiche di consegna dell’allegato B per interventi antisismici agevolati col Sismabonus (ordinario o Superbonus che sia). L’asseverazione che se presentata tardivamente, non ammette all’agevolazione per gli interventi antisismici.
Con l’interpello 222 del 2023 l’Agenzia delle Entrate risponde proprio ad un quesito sui lavori integrati con variante in corso d’opera, non previsti nella pratica iniziale, ad un progetto di ricostruzione ammesso al contributo Sisma. Lavori in accollo e potenzialmente agevolati col Supersismabonus 110%.
LA SCADENZA NELLE ZONE TERREMOTATE
Per gli interventi Sismabonus con requisiti per accedere al Superbonus (110% o 90%) non è possibile optare per le percentuali ordinarie (che vanno dal 70% al 85%).
Con il comma 8-ter dell’art. 119 del DL 34/2020 (Decreto Rilancio) è stato stabilito che tutti gli interventi su edifici ammessi al contributo per la ricostruzione post sisma, da una determinata data in poi, godono della possibilità di agevolare il Superbonus con la percentuale del 110% fino al 31 dicembre 2025. Senza quindi le riduzioni a 90%-70%-65%.
“8-ter. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento.
Fermo restando quanto previsto dal comma 10-bis, per gli interventi ivi contemplati la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nella misura del 110 per cento.”
Il Superbonus può essere applicato sulle spese in accollo, eccedenti il contributo per la ricostruzione o, in alcuni casi, in sostituzione del contributo stesso. Modalità quest’ultima denominata “Superbonus rafforzato” che prevede massimali aumentati del 50%.
TEMPISTICHE ASSEVERAZIONE SISMABONUS
Il Superbonus sugli edifici colpiti dal terremoto è ammesso sia per interventi energetici che antisismici. Per questi ultimi (Sismabonus) tra i vari adempimenti, c’è quello riguardante le asseverazioni del progettista strutturale, direttore lavori e collaudatore statico regolato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017.
Il DM n. 58 del 2017 del MIT è stato poi modificato nel 2020 dal DM n. 24 del 09 gennaio 2020, e successivamente col DM n. 329 del 6 agosto 2020 che ne ha aggiornato solo il modello in funzione del Superbonus.
L’ultima versione al comma 3 dell’art. 3 prevede che l’asseverazione del progettista strutturale sia presentata non oltre la data di inizio lavori. Per la precisione la norma prevede:
“Conformemente alle disposizioni regionali, il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l’asseverazione di cui al comma 2, devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente di cui all’articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori.”
L’Agenzia ha sempre interpretato questo comma in modo molto stringente, senza deroghe alla normativa.
Da qui il dubbio sollevato nell’interpello 222 del 2023 dove gli interventi antisismici ammessi al Superbonus, non previsti nel progetto iniziale, sono stati integrati con una variante in corso d’opera insieme all’allegato B, ben oltre il limite ultimo della data di inizio dei lavori.
In questo caso però l’Agenzia delle Entrate ammette l’intervento al Sismabonus (Superbonus in questo caso), anche se l’allegato B è stato presentato con una variante in corso d’opera. L’Agenzia richiama un passaggio contenuto nella guida per la “Ricostruzione post sisma Italia centrale e Superbonus” di aprile 2021:
- “anche i cittadini che hanno già presentato la domanda o hanno già ottenuto il contributo pubblico per la ricostruzione o anche avviato i lavori, possono accedere al Superbonus relativamente alle spese rimaste a carico, anche presentando una variante progettuale in corso d’opera;
- è possibile accedere alle agevolazioni fiscali anche nel caso in cui i lavori siano in corso d’opera e il soggetto interessato intenda, mediante una variante del progetto originario, eseguire interventi e/o procedere all’acquisto di beni per i quali è consentito fruire degli stessi incentivi.”
Quindi sono ammessi gli interventi antisismici agevolati col Superbonus per le spese eccedenti il contributo per la ricostruzione, nel rispetto di ogni altra condizione prevista dalla disciplina agevolativa, a condizione che l’asseverazione sulla riduzione del rischio sismico e congruità delle spese a firma del progettista strutturale, sia depositata contestualmente alla variante in corso d’opera.
ATTENZIONE ALLA CESSIONE DEL CREDITO
I crediti maturati da interventi agevolati col Superbonus sono ammessi alla fruizione alternativa con la cessione del credito e lo sconto in fattura, ma come saprai, il meccanismo è bloccato oramai da inizio 2022.
A questo si aggiunge il recente DL 11 del 2023 (Decreto blocca cessione), che esclude l’accesso alla cessione ed allo sconto per gli interventi con titolo presentato dal 17 febbraio in poi.
Per maggiori dettagli ti rimando alla serie di articoli che ho pubblicato, dei quali ti lascio il riferimento in fondo al testo.
Le conseguenze del Decreto sono svariate e colpiscono anche gli edifici colpiti da eventi sismici che possono godere delle agevolazioni edilizie. Obbligando di fatto i nuovi interventi ad agevolare il credito esclusivamente in dichiarazione dei redditi.
Di certo la principale conseguenza, oltre ai disagi economici a chi stava presentando il progetto, sarà il rallentamento degli interventi di ricostruzione che interesserà tutte le zone terremotate.
ATTENZIONE ALLE UNIFAMILIARI
Altro dubbio interpretativo sulle recenti modifiche riguardanti il Superbonus che potrebbero colpire gli edifici ammessi al contributo per la ricostruzione post Sisma, è inerente alle unifamiliari (o unità funzionalmente indipendenti con accesso autonomo esterno) e al Decreto aiuti quater – decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 convertito nella LEGGE 13 gennaio 2023, n. 6.
Il DL 176/2022 modifica la disciplina del Superbonus riducendo la percentuale dal 110% al 90%, ma contestualmente ridefinisce le condizioni di ammissione per gli interventi sulle unifamiliari avviati dal 01 gennaio 2023 in poi.
In particolare viene aggiunto il terzo periodo del comma 8-bis dell’art. 119 del DL 34/2020 che recita:
“Per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione spetta nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore a 15.000 euro.”
Le tre condizioni di ammissione al Superbonus per le unifamiliari 2023:
- Proprietà o titolarità di diritto reale di godimento;
- Abitazione principale del contribuente;
- Reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro.
Tutti gli interventi su edifici ammessi al contributo per la ricostruzione godono della percentuale piena del Superbonus (110%) fino al 31 dicembre 2025, ma le recenti modifiche sollevano dei dubbi interpretativi e di applicazione ai quali non so rispondere con certezza:
- le tre condizioni del terzo periodo del comma 8-bis si applicano anche per gli interventi agevolati su edifici ammessi al contributo per la ricostruzione post sisma?
- la scadenza del 31 dicembre 2023 vincolante anche per gli edifici ammessi a contributo?
- sarà possibile agevolare le unifamiliari nel 2024 col 110%? Se si, senza condizioni?
Ritengo che su questo dovrà pronunciarsi al più presto l’Agenzia delle Entrate, onde evitare interpretazioni soggettive errate. Questo è un ulteriore chiarimento necessario e urgente, che si aggiunge agli altri dei quali siamo in attesa da mesi.
Fonti:
Risposta 222 del 2023
Guida Agenzia delle Entrate
DM 58 del 2017 del MIT modificato dal DM 24 del 2020
Serie di articoli sul DL 11/2023
Decreto aiuti quater
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grazie
Buongiorno Geometra,
premesso che per gli interventi Sismabonus con requisiti per accedere al Superbonus (110% o 90%) non è possibile optare per le percentuali ordinarie (che vanno dal 70% al 85%).
Considerando quanto soprascritto:
“DL 176/2022 modifica la disciplina del Superbonus riducendo la percentuale dal 110% al 90%, ma contestualmente ridefinisce le condizioni di ammissione per gli interventi sulle unifamiliari avviati dal 01 gennaio 2023 in poi…”
“Le tre condizioni di ammissione al Superbonus per le unifamiliari 2023:
– Proprietà o titolarità di diritto reale di godimento;
– Abitazione principale del contribuente;
– Reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro.”
A suo parere, qualora una delle tre condizioni di ammissione non sia soddisfatta è possibile usufruire delle aliquote del sismabonus ordinario (70%, 80% previo il salto di una o più classi di rischio sismico) o si decade al sismabonus 50%?
Mille grazie.
Davide
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