Il disegno di legge di conversione del DL 11/2023 è in corso di approvazione e modifica i contenuti del 16 febbraio che hanno eliminato la cessione del credito e lo sconto in fattura. Ti riassumo come cambiano i bonus ed il Superbonus 2023 in 16 punti.
Mentre sto scrivendo, il DL 11/2023 è in corso di conversione in legge e in questi giorni è stato approvato con la fiducia alla Camera. Porta con sé diverse modifiche rispetto alla versione iniziale del 16 febbraio e riapre la possibilità di accedere alla cessione del credito per alcune casistiche, modifica alcune procedure e chiarisce diversi aspetti dei bonus edilizi.
Il Dossier parlamentare del 28 marzo 2023 descrive in maniera esaustiva il nuovo testo di legge, che ti riassumerò in 16 punti fondamentali.
Mancano però alcune modifiche per gli incapienti e per chi stava presentando la pratica per l’intervento di ristrutturazione, ma te ne parlerò a fine articolo.
1 PROROGA UNIFAMILIARI 110%
Prorogato il super bonus 110% per le unifamiliari dal 31 marzo 2023 al 30 settembre 2023. Sei mesi in più per eseguire i lavori e pagare le spese mantenendo l’aliquota più alta già maturata grazie al SAL 30% al 30 settembre 2022.
2 DIVIETO DI CESSIONE ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Confermato il divieto per le pubbliche amministrazioni di essere cessionari di crediti di imposta derivanti dall’esercizio dell’opzione di cessione del credito e sconto in fattura.
Tempestivamente lo scorso febbraio 2023 il Governo ha emanato d’urgenza il decreto-legge n. 11 che, oltre a bloccare la cessione del credito, l’ha vietata (per chi ne può ancora usufruire) verso regioni e province.
Opportunità che si stava aprendo per risolvere il blocco del mercato della cessione dei crediti che ci portiamo dietro da oltre un anno.
3 CREDITI PER BTP
Nuova modifica introdotta con un nuovo comma è invece la possibilità per banche ed intermediari finanziari di poter utilizzare una parte del credito eccedente l’annualità per acquistare obbligazioni decennali (BTP).
Buoni del tesoro poliennali che possono essere sottoscritti nel limite del 10% della quota annuale che eccede i crediti di imposta e a condizione che il cessionario abbia esaurito la propria capienza fiscale dell’anno.
4 PERIMETRO DELLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE
Modificati anche i commi che avevano ridefinito il perimetro della responsabilità solidale dei cessionari già nella prima versione del decreto.
In caso di concorso in violazione con dolo o colpa grave il cessionario, o il fornitore che ha applicato lo sconto, viene ritenuto responsabile in solido con chi ha maturato illegittimamente il credito.
Dolo e colpa grave che sono stati chiariti nella circolare 33/E del 2022 dell’Agenzia delle Entrate, e che ha fornito ulteriori chiarimenti inerenti alle modalità di verifica della dirigenza richiesta.
Con il DL 11/2023, il concorso in violazione è escluso quando il cessionario dimostra di aver acquisito il credito e di essere in possesso di una specifica documentazione elencata, ed integrata in corso di conversione in legge, nel decreto stesso.
Te la riassumo velocemente: il titolo edilizio, la notifica preliminare, la visura catastale, le fatture le ricevute o altri documenti per comprovare le spese, le asseverazioni, le delibere condominiali, la documentazione richiesta dal decreto requisiti del 6 agosto 2020, il visto di conformità, l’attestazione inerente alla disciplina antiriciclaggio.
Alcuni dei documenti non sono sempre presenti, dipende dalla tipologia di intervento. Inoltre in corso di conversione in legge alcune voci sono state modificate ed altre integrate: come l’asseverazione per la riduzione del rischio sismico, e il contratto di appalto sottoscritto.
5 DIVIETO DI SCONTO IN FATTURA E CESSIONE DEL CREDITO
Confermata la decorrenza al 17 febbraio 2023 dalla quale vige il divieto di applicare la cessione del credito e lo sconto in fattura dell’articolo 121 del decreto rilancio.
Il principale contenuto del decreto è proprio questo, nell’articolo 2 viene stabilito che non sarà più possibile utilizzare le opzioni alternative, tranne per determinate casistiche che rispettano specifiche condizioni, dall’entrata in vigore della norma.
6 CHI MANTIENE LA CESSIONE DEL CREDITO
Alcune tipologie di interventi così come alcuni soggetti, a determinate condizioni potranno ancora utilizzare le opzioni alternative di cessione e di sconto.
- chi usufruirà del bonus per l’eliminazione delle barriere architettoniche al 75% normato dall’articolo 119-ter del decreto rilancio, potrà continuare ad usufruire di cessione del credito e sconto in fattura;
- Interventi Superbonus per i quali sarà consentito accedere ancora le opzioni alternative saranno quelli che antecedentemente al 17 febbraio 2023:
– per gli immobili diversi dei condomini sia stata presentata la CILAS,
– per i condomini, sia stata presentata la CILAS e adottata la delibera assembleare,
– per gli interventi di demolizione ricostruzione sia stato presentato il titolo edilizio (con le modifiche in corso di conversione sono stati aggiunti anche i piani di recupero); - Interventi diversi dal Superbonus per i quali sarà consentito accedere alle opzioni alternative saranno quelli che antecedentemente al 17 febbraio 2023:
– sia stato presentato il titolo edilizio
– in caso di edilizia libera (per la quale non sono previsti titoli) siano stati avviati i lavori, o sia stato preso un accordo, oltre a una dichiarazione congiunta committente-fornitore
– per le agevolazioni di costruzione box e posti auto pertinenziali, per l’acquisto di immobili interamente ristrutturati, per il Sismabonus acquisti, sia stato presentato il titolo. - IACP (istituti autonomi delle case popolari), ONLUS, cooperative di abitazione, già costituite alla data del 17 febbraio, potranno accedere sempre e comunque alla cessione del credito e sconto in fattura.
- Deroga anche per gli interventi effettuati agli immobili danneggiati da eventi sismici verificatisi dal 1 aprile 2009 in poi, nei comuni dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. Potranno continuare ad utilizzare il bonus, ed il Superbonus, anche mediante cessione del credito e sconto in fattura.
7 SUPERBONUS IN 10 ANNI PER I CESSIONARI
Introdotta durante la fase di conversione in legge la possibilità di fruire del Superbonus in 10 anni anziché 4.
Solo per i cessionari, e solo per le comunicazioni effettuate entro il 31 marzo 2023, sarà consentito compensare i crediti derivanti dal Superbonus, dal bonus per l’eliminazione delle barriere architettoniche al 75% e dal Sismabonus ordinario, in 10 rate annuali.
8 SUPERBONUS IN 10 ANNI PER I CONTRIBUENTI
Per i contribuenti invece l’opzione sarà limitata ai soli interventi Superbonus e per le sole spese sostenute nel 2022. Opzione irrevocabile che consentirà di portare in dichiarazione dei redditi il credito in 10 anni anziché in 4.
9 ABROGATA LA CESSIONE PER ECOBONUS E SISMABONUS
Abrogate anche una serie di norme contenute nel decreto legge 63 del 2013, negli articoli 14 e 16, inerenti agli interventi Ecobonus e Simabonus ordinari, che consentivano di utilizzare la cessione del credito a determinate condizioni.
10 VARIANTI ALLE CILAS
Durante l’iter di conversione in legge vengono introdotte anche delle interpretazioni autentiche, retroattive, che vanno a chiarire determinati aspetti dei bonus.
Una tra queste è quella che riguarda le varianti in corso d’opera alla CILAS e agli altri titoli abilitativi. In particolare il riferimento ai diritti acquisiti di mantenere la cessione del credito e lo sconto in fattura e quelli inerenti al mantenimento della percentuale del 110%.
Le varianti in corso d’opera non rilevano ai fini dei termini previsti e quindi potrai mantenere il diritto di accedere alla cessione del credito e sconto in fattura, o alla percentuale del 110% per tutto il 2023, anche presentando pratiche successivamente alle date spartiacque.
Date stabilite nel presente decreto e che ti ho descritto nel precedente punto 6 alle lettere b) e c), e quelle nell’articolo 1 comma 894 della legge di bilancio 2023.
11 SAL E PAGAMENTI BONUS DIVERSI DAL SUPERBONUS
Chiarito anche l’aspetto inerente agli stati di avanzamento lavori legati ai pagamenti, per i bonus diversi dal Superbonus. L’interpretazione autentica prevede che la liquidazione dei lavori in base ai SAL sia una facoltà e non un obbligo.
12 ASSEVERAZIONE COSTO DEL VISTO DI CONFORMITÀ
Per quanto riguarda invece il costo del visto di conformità, che può rientrare nelle spese agevolabili, non è obbligatorio inserirlo nell’asseverazione della congruità delle spese redatta dal tecnico.
Chiarimento che si è reso necessario a seguito di una risposta dell’Agenzia delle Entrate che ha previsto l’inserimento del costo del visto di conformità nell’asseverazione del professionista tecnico.
13 ASSEVERAZIONE TARDIVA SISMABONUS
Risolta anche la questione dell’asseverazione del Sismabonus. L’allegato B del progettista strutturale che deve essere consegnato contestualmente, tempestivamente, e comunque prima dell’inizio lavori, pena la decadenza dell’agevolazione, potrà essere consegnato mediante l’istituto della remissione in bonis.
Entro la data della prima dichiarazione dei redditi o, in caso di cessione del credito e sconto in fattura, entro la data della comunicazione telematica.
14 ATTESTAZIONE SOA
Chiariti anche alcuni aspetti inerenti l’obbligo dell’attestazione SOA.
Dal 2023 i lavori di importo superiore a 516.000 € dovranno essere affidati ad imprese che siano in possesso del documento.
Per i contratti sottoscritti tra il 21 maggio e il 31 dicembre 2022, i requisiti del periodo transitorio, cioè l’essere in possesso o l’aver richiesto il rilascio dell’attestazione SOA, debbono essere stati soddisfatti entro il 1° gennaio 2023.
Per quanto riguarda la soglia di 516.000 € il calcolo va fatto per ciascun singolo contratto.
L’obbligo dell’attestazione SOA non riguarda il bonus per l’acquisto di immobili interamente ristrutturati o agevolati con il Sismabonus acquisti.
15 CHIARIMENTI SULLA COMPENSAZIONE
Altro chiarimento introdotto in fase di conversione in legge riguarda la compensazione dei crediti fiscali.
È un argomento fuori dalle mie competenze, ma che ritengo necessario doverlo menzionare per completezza, riporto di seguito l’esatto contenuto del dossier parlamentare del 28 marzo 2023.
“L’articolo 2-quater, introdotto in sede referente, fornisce un’interpretazione autentica sull’applicabilità dell’istituto cosiddetto della “compensazione orizzontale” ovvero della possibilità riconosciuta al contribuente di compensare debiti e crediti nei confronti di enti impositori diversi, ivi compresi i crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020.
La norma in esame, nello specifico, chiarisce come vada interpretato l’articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in materia di compensazione.
La disposizione si interpreta nel senso che la compensazione ivi prevista può avvenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche tra debiti e crediti nei confronti di enti impositori diversi, specificando che la disposizione si applica anche ai crediti di cui all’articolo 121 dell’articolo n. 34 del 2020 (per una descrizione degli interventi si veda l’articolo 2).
Si ricorda che l’articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 prevede che i contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:
- alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell’Art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta ferma la facoltà di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non è ammessa la compensazione;
- all’imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all’Art. 74;
- alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto;
- all’imposta prevista dall’Art. 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- all’imposta prevista dall’articolo 1, commi da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
- ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
- ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’Art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- ai premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
- agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell’Art. 20;
- al saldo per il 1997 dell’imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all’Art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall’Art. 4 del decreto- legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;
- alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore;
- al credito d’imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche;
- alle somme che i soggetti tenuti alla riscossione dell’incremento all’addizionale comunale debbono riversare all’INPS, ai sensi dell’articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni;
- alle tasse sulle concessioni governative;
- alle tasse scolastiche.”
16 COMUNICAZIONI TELEMATICHE DOPO IL 31 MARZO 2023
Consentito l’invio dopo il 31 marzo 2023, con la remissione in bonis, delle comunicazioni telematiche per le opzioni di cessione del credito e sconto in fattura, anche in caso di contratto non concluso prima della scadenza. Ma solo verso banche e intermediari finanziari.
Comunicazione consentita fino al 30 novembre 2023 a fronte del pagamento di una sanzione di 250 €. Nel rispetto di tutte le disposizioni che contraddistinguono l’istituto della remissione in bonis.
LE MODIFICHE CHE NON CI SONO
Questi sono i 16 punti che modificano per il 2023 i bonus edilizi e la cessione del credito.
Tra quelli attesi in corso di conversione in legge ce ne sono alcuni, a mio parere molto importanti, che non hanno avuto accoglimento.
Innanzitutto nessuna modifica è stata fatta per consentire a chi potrà usufruire del Superbonus sulle unifamiliari al 90% nel 2023, di accedere alle opzioni alternative di cessione o di sconto. Fondamentali in quanto uno dei requisiti per accedere all’agevolazione è quello del reddito di riferimento non superiore a 15.000 € che si traduce necessariamente in una capienza Irpef insufficiente (se non incapiente). In sostanza nessuno potrà utilizzare il bonus 90% sulle unifamiliari se non chi, in maniera molto celere e al netto di tutti i dubbi interpretativi ancora non chiariti, ha presentato comunque la pratica tra il 1° gennaio e il 16 febbraio 2023.
Stesso problema non risolto per gli incapienti, che senza le opzioni alternative non potranno utilizzare alcun bonus, visto che l’unica modalità è quella di portare il credito in dichiarazione dei redditi. Disattesa quindi una delle promesse fatte dopo le consultazioni con le varie parti sociali, che avrebbe consentito alle fasce di reddito medio-basse di effettuare i lavori e agevolare le spese.
Terza e ultima modifica mancata, è quella inerente allo spostamento della data di decorrenza del decreto, dal 17 febbraio ad una data nel prossimo futuro che avrebbe permesso a coloro che, in buona fede, stavano per presentare le pratiche, ma che si sono trovati fuori dalle opzioni alternative a causa di un decreto che le ha cancellate in 24 ore.
Fonti:
Dossier camera dei deputati del 28 marzo 2023
DL 11/2023
Legge di bilancio 2023
Decreto aiuti quater (conversione in legge)
Circolare 33/E del 2022
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grazie
Buona sera Danilo, nel mio caso non avendo presentato domanda prima del 17 febbraio, non c’è nessuna possibilità di richiedere la cessione del credito per la demolizione e la ristrutturazione di una casa ?grazie
Ciao Demetrio, ne parlerò anche nelle prossime live.
Buongiorno Danilo , volevo chiederti nel mio caso , ho presentato domanda al comune i primi giorni di febbraio, per richiedere la possibilità di ristrutturare casa già di mia proprietà ed usufruire del sismabonus ordinario , tramite demolizione e ricostruzione. In questo caso ho ancora la possibilità di accedere alla cessione del credito ? Ti ringrazio .
Ciao, tutte le pratiche presentante ante 17 febbraio 2023, per lavori che hanno i requisiti per usufruire dei bonus, mantengono il diritto di accedere a cessione e sconto.
Ti ringrazio . Ma nel caso si vogliono spostare quei volumi su un altro terreno, distante pochi metri , nello stesso comune , vige il diritto del silenzio assenzio per il rilascio della licenza? Perché sono passati 60 giorni dalla presentazione della domanda e il comune ancora non ci ha dato nessuna risposta .
OK GRAZIE.
Noi abbiamo fatto richiesta di spostamento dei volumi su un altro terreno, già di nostra proprietà, e distante pochi metri, nello stesso comune e sono trascorsi 60 giorni dalla presentazione della pratica, ma il comune ancora non ci ha dato risposta.
Vige in questo caso il diritto del silenzio assenzio?